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Circolare

Circolare numero 83 del 24-04-2025

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha previsto a decorrere dall’anno 2025 e per trentasei mesi una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la riduzione del 50% sui contributi IVS prevista dall'art. 1, comma 186, della legge di Bilancio 2025 per i soggetti che, nel 2025, si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome artigiani e commercianti. La misura è concessa su domanda, dura 36 mesi dalla prima iscrizione e si applica con vincoli di continuità contributiva, incompatibilità con altri regimi agevolativi a riduzione di aliquota e limiti derivanti dalle regole sugli aiuti de minimis (massimale 300.000 euro su triennio). Sono fornite le modalità operative di presentazione della domanda, accredito contributivo, controlli e conseguenze in caso di perdita dei requisiti.

Riduzione contributiva del 50% per i nuovi iscritti (2025) alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

Punti principali

Premessa

Disciplina della riduzione contributiva prevista dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, c.186): sconto del 50% sui contributi previdenziali dovuti dai nuovi iscritti alle gestioni speciali autonome artigiani e commercianti che percepiscono redditi d'impresa, compresi i soci e i collaboratori familiari. Oggetto della riduzione: aliquota IVS, con contributo di maternità e aliquota aggiuntiva per commercianti dovuti in misura piena.

Beneficiari

Titolari di ditte individuali, familiari, soci di società (persone e capitali), coadiuvanti e coadiutori familiari che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale autonoma tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Requisito congiunto: avvio dell'attività nel 2025 e prima iscrizione nella medesima finestra temporale; validità anche se iscrizione formale entro i termini di legge successivi (es. iscrizione al Registro imprese entro il termine). Possono usufruirne solo soggetti mai iscritti prima a tali gestioni.

Misura dell’esonero

Riduzione del 50% applicata sulla sola aliquota IVS per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale. Contributo di maternità e, per commercianti, l'aliquota aggiuntiva per l'indennizzo di cessazione dovuta per intero. I mesi devono risultare con copertura contributiva continua; cambi di attività o gestione non interrompono il beneficio se resta la continuità contributiva.

Modalità di accredito della contribuzione

Applicazione delle disposizioni che riconoscono l'accreditamento annuo dei mesi se versato il contributo sul minimale; se il versamento ridotto è inferiore al minimale, i mesi accreditati vengono proporzionalmente ridotti (es. pagamento al 50% accredita 6 mesi su 12).

Incompatibilità con altre agevolazioni

La riduzione è alternativa ad altre misure che prevedono riduzioni di aliquota (es. riduzione per iscritti oltre i 65 anni già pensionati, regime forfettario previdenziale legge n.190/2014). L'alternatività è riferita al singolo lavoratore, non all'intero nucleo aziendale. È ammessa opzione di passaggio dalla forfettizzazione alla presente riduzione con effetti di disapplicazione del regime forfettario dalla data di prima iscrizione; eccezionalmente per il 2025 è consentito tornare al regime forfettario al termine dei 36 mesi.

Indicazioni operative

La domanda va presentata dal titolare del nucleo aziendale tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), con dichiarazione dei requisiti ai sensi del D.P.R. n.445/2000. È possibile versare direttamente l'importo ridotto; eventuali versamenti in misura piena saranno compensati o rimborsati. INPS effettuerà verifiche d'ufficio; è previsto un modello per la rinuncia al beneficio che produce effetti dal mese successivo. Mancata sussistenza dei requisiti o attività autonoma pre-2025 comportano il disconoscimento e il recupero dei contributi con sanzioni.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

La misura è concessa come aiuto de minimis nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831, con massimale di 300.000 euro su un triennio mobile calcolato a partire dalla data di concessione. Nel calcolo rientrano tutti gli aiuti de minimis concessi all'impresa unica; INPS registrerà l'aiuto nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato secondo la normativa vigente.

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