L.R. Lazio 2/2009
Istituzione del Centro di accesso unico alla disabilità (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi-socioassistenziali) (1) (2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituiva nel Lazio il Centro di accesso unico alla disabilità (CAUD) in ogni ambito distrettuale, con funzioni di informazione, orientamento, presa in carico e coordinamento dei servizi per le persone con disabilità e le loro famiglie. Regolava anche il coordinamento regionale, il piano triennale, gli accordi di programma e il finanziamento per il 2009. È stata poi abrogata nel 2016.
Istituzione del CAUD per la disabilità e coordinamento regionale delle politiche integrate
Istituzione del CAUD e politiche regionali per la disabilità
La legge regionale del Lazio disciplina un sistema integrato di interventi per le persone con disabilità e per i loro nuclei familiari, fondato sulla presa in carico globale, sul coordinamento tra servizi sanitari, sociali ed educativi e sulla promozione dell’inclusione sociale e lavorativa. Il provvedimento ha istituito il Centro di accesso unico alla disabilità (CAUD) e ha previsto strumenti di programmazione, raccordo istituzionale e finanziamento.
Finalità generali
La Regione promuove politiche coordinate e integrate per:
- prevenire o contenere l’insorgere e l’aggravarsi della disabilità, anche tramite diagnosi e intervento precoce;
- rimuovere discriminazioni e ostacoli alle pari opportunità;
- garantire autonomia, autodeterminazione, inclusione sociale e lavorativa, protezione e cura, con particolare attenzione alle situazioni di gravità;
- assicurare un approccio multidisciplinare e personalizzato, anche per favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- sostenere le famiglie, anche tramite auto-mutuo aiuto e partecipazione ai programmi di intervento;
- integrare gli interventi con strutture socio-educative, socio-lavorative, culturali e del tempo libero;
- favorire il superamento di barriere di comunicazione, informazione, architettoniche e di mobilità, nonché l’accesso a istruzione, lavoro, trasporti e servizi culturali, ricreativi e sportivi.
CAUD: funzione, collocazione e destinatari
In ciascun ambito distrettuale, all’interno del punto unico di accesso integrato sanitario e sociale, è istituito il CAUD, come struttura di accesso unitaria per la disabilità. Può accedervi:
- la persona con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992;
- chi necessita di accertamenti clinici per verificare un’eventuale disabilità;
- i nuclei familiari dei soggetti indicati.
Il CAUD svolge funzioni di informazione, orientamento, assistenza amministrativa e raccordo operativo tra persone, famiglie, servizi e istituzioni.
Compiti operativi del CAUD
Il Centro deve:
- attivare uno sportello unitario territoriale di accesso ai servizi per la disabilità;
- orientare e supportare sulle prestazioni sociosanitarie e sull’offerta dei servizi;
- assistere la persona e la famiglia nei rapporti con istituzioni e servizi territoriali;
- individuare e monitorare le situazioni complesse, in particolare la disabilità grave, anche per predisporre la scheda individuale e attivare i percorsi di integrazione;
- attivare un’équipe multidisciplinare e una rete territoriale per analisi della domanda, valutazione multidimensionale, presa in carico precoce e progetto di vita personalizzato;
- individuare un operatore di riferimento per seguire le diverse fasi del progetto;
- monitorare, controllare e verificare le azioni territoriali;
- concorrere alla elaborazione del piano sociosanitario di zona.
Linee di intervento e servizi previsti
Le politiche regionali si attuano attraverso servizi e interventi che garantiscono continuità e interdisciplinarità della presa in carico e comprendono, tra l’altro:
- prevenzione sociosanitaria, diagnosi prenatale e precoce, cura e riabilitazione;
- assistenza personale, accompagnamento e mobilità;
- istruzione e inserimento lavorativo e sociale;
- progetti di vita individuali e percorsi verso la massima autonomia possibile, anche mediante assistenza indiretta;
- reti di sostegno in caso di assenza temporanea o stabile del supporto familiare;
- consulenza e sostegno alle famiglie;
- sviluppo di strutture di sostegno e promozione sociale denominate “Con Noi Dopo di Noi”;
- rete di servizi e strutture residenziali per tutelare l’autonomia e la cittadinanza della persona anche quando venga meno il sostegno familiare;
- inserimento lavorativo, individuale o tramite specifiche attività;
- progetti di agricoltura sociale, fattorie sociali, ippoterapia e pet therapy, con integrazione tra attività agricola, aree verdi e servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali, sanitari, formativi e occupazionali;
- progetti speciali e innovativi, inclusi centri polifunzionali per disabili e persone svantaggiate e interventi di recupero di immobili pubblici o sequestrati alla criminalità organizzata.
Nelle more dell’adozione del nuovo piano triennale, la Giunta regionale può individuare con deliberazione gli interventi prioritari e i relativi criteri di attuazione.
Coordinamento regionale istituzionale
È istituito il Coordinamento regionale istituzionale per i problemi della disabilità, con compiti di indirizzo delle politiche integrate in materia sanitaria, sociosanitaria, socioassistenziale, socioeducativa e socio-lavorativa. Ne fanno parte:
- l’assessore regionale competente in materia di politiche sociali, che lo presiede;
- un rappresentante degli assessorati regionali competenti in sanità, istruzione/formazione e lavoro/pari opportunità/politiche giovanili;
- il Presidente o un delegato di ciascuna provincia del Lazio;
- un rappresentante delle ASL;
- un rappresentante ANCI;
- un rappresentante UPI.
Possono partecipare anche altri assessorati competenti per materia.
Il Coordinamento:
- analizza lo stato dei bisogni e la loro evoluzione, anche con studi e ricerche;
- formula alla Giunta la proposta di piano integrato triennale sulla disabilità;
- elabora linee guida per l’attuazione del piano nei territori e per gli accordi di programma;
- individua attività progettuali e iniziative sperimentali o innovative, d’intesa con le associazioni rappresentative.
Per svolgere i propri compiti si avvale della Consulta regionale per i problemi della disabilità. Le modalità di funzionamento sono demandate a regolamento della Giunta.
Programmazione triennale e criteri di attuazione
La Giunta regionale approva il piano integrato triennale per i problemi della disabilità, su proposta del Coordinamento e sentita la commissione consiliare competente. Il piano definisce modalità di attuazione e finanziamento e indica in particolare:
- criteri e modalità di verifica dell’attuazione, dei risultati, dell’efficacia delle metodologie, dell’impatto sociale e dell’eventuale revoca dei finanziamenti;
- indirizzi e criteri per inserire servizi e interventi nei piani di zona.
Accordi di programma e decentramento
I comuni singoli o associati possono stipulare accordi di programma con ASL e province per:
- decentramento del CAUD;
- sviluppo di progetti e azioni a favore delle persone con disabilità.
La Giunta regionale, su proposta del Coordinamento, emana linee guida per la redazione degli accordi e disciplina criteri, modalità di finanziamento e verifica delle attività.
Scheda individuale e anagrafe
L’équipe multidisciplinare del CAUD compila una scheda individuale della persona con disabilità contenente dati soggettivi, composizione e situazione familiare, valutazione della disabilità, capacità residue, bisogni, piano di trattamento, percorsi e sostegni attivati o da attivare per l’inclusione sociale e il progetto di vita personalizzato.
Per finalità esclusivamente statistiche e programmatiche, nel rispetto della riservatezza, è istituita presso ogni CAUD l’anagrafe delle persone disabili.
Partecipazione delle associazioni
Il CAUD promuove il coinvolgimento della Consulta regionale per i problemi della disabilità e delle eventuali consulte territoriali, al fine di garantire la partecipazione delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie alla programmazione, realizzazione, valutazione, controllo e verifica delle attività.
Modifica alla disciplina delle strutture socio-assistenziali
La legge modifica la legge regionale n. 41/2003 introducendo tra le strutture di tipo familiare la comunità alloggio-gruppo appartamento:
- a bassa intensità assistenziale;
- parzialmente autogestita;
- con limitata capacità ricettiva;
- destinata a soggetti maggiorenni con disabilità fisica, psichica o sensoriale;
- riservata a persone con buona autonomia, tali da non richiedere la presenza continuativa di operatori.
Clausola valutativa
La Giunta regionale deve presentare al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento a:
- stato di attuazione, obiettivi raggiunti e risultati delle politiche sociali integrate, anche in termini di analisi costi-benefici;
- livelli di accesso al CAUD;
- quadro del finanziamento del sistema integrato, andamento della spesa e degli investimenti.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge sono stati previsti, per l’esercizio finanziario 2009:
- 300 mila euro per la parte corrente;
- 1 milione di euro per la parte capitale.
La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di politiche sociali, adotta annualmente il programma di finanziamenti per i soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi.
Stato di vigenza
La legge risulta espressamente abrogata nel 2016. Per questo, pur avendo avuto rilevanza nell’assetto regionale delle politiche per la disabilità, oggi non ha applicazione pratica attuale ed è da considerarsi obsoleta.
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