L.R. Lazio 1/2009
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 1/2009 introduce misure urgenti in agricoltura: tutela degli olivi, tartuficoltura, anagrafe agricola e controlli, lotta a fitopatie e insetti, parchi agricoli, pesca interna, allevamento e comparto bufalino. Contiene anche abrogazioni e aggiornamenti organizzativi/finanziari, con oneri soprattutto a valere sul bilancio 2009.
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura nel Lazio
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura nel Lazio
La legge regionale disciplina una serie di interventi settoriali in materia agricola, zootecnica, faunistico-venatoria, ittica e di organizzazione amministrativa, applicabili esclusivamente nel territorio della Regione Lazio. Il provvedimento introduce nuove strutture e banche dati, regole di tutela di specifiche colture e misure di sostegno economico, oltre ad alcune abrogazioni e modifiche di leggi regionali previgenti.
Tutela della fauna selvatica e risarcimento dei danni
È istituito un Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica, limitatamente ai danni non già ricompresi nella disciplina ordinaria e con esclusione dei danni verificatisi nelle aree naturali protette e negli istituti faunistici, per i quali rispondono i relativi enti gestori. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l’accertamento dei danni e per la concessione dei risarcimenti da parte delle province. Per il 2009 è previsto uno stanziamento iniziale di 50 mila euro.
Disciplina dell’abbattimento e dell’espianto degli alberi di olivo
Nel Lazio è vietato l’abbattimento e l’espianto degli olivi, salvo eccezioni. Per gli olivi secolari o di elevato valore storico, antropologico e ambientale l’autorizzazione può essere rilasciata solo per motivi di pubblica utilità. Per gli altri olivi l’abbattimento o l’espianto è ammesso in casi tassativi: morte fisiologica, improduttività non rimovibile, eccessiva fittezza dell’impianto, indispensabili opere di miglioramento fondiario, opere di pubblica utilità o realizzazione di fabbricati conformi agli strumenti urbanistici. L’autorizzazione è rilasciata dalla direzione regionale competente in agricoltura entro 30 giorni, previa verifica dei presupposti. In caso di abbattimento o espianto senza autorizzazione si applica una sanzione da 500 a 3.000 euro per ogni albero, fino a 20.000 euro, con possibile obbligo di reimpianto. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni spettano ai comuni. Sono fatti salvi gli effetti delle autorizzazioni comunali rilasciate tra l’abrogazione della precedente disciplina regionale e l’entrata in vigore della legge.
Tartufi e Centro regionale di tartuficoltura
Per i raccoglitori di tartufi il tesserino di idoneità è rinnovato previo versamento della tassa annuale di concessione. È inoltre istituito, nell’ambito della direzione regionale agricoltura, il Centro regionale di tartuficoltura, con sede decentrata presso la Comunità montana del Turano. Il Centro svolge attività di ricerca, informazione, assistenza e consulenza sulla filiera tartuficola, redige la carta delle potenzialità tartuficole, gestisce una banca dati sugli impianti finanziati con contributo pubblico, esprime pareri di congruità sui progetti di tartufaia e promuove difesa ambientale, cultura del tartufo e raccordi tra i soggetti della filiera. Il Centro opera con il supporto di un comitato tecnico-consultivo, la cui sede, funzioni e composizione sono definite dalla Giunta regionale; la partecipazione è gratuita.
Interventi per il comparto ovino e blue tongue
Le modifiche alla disciplina sugli interventi a favore degli allevatori coinvolti nei piani di sorveglianza sierologica e vaccinale per la febbre catarrale degli ovini precisano il criterio di calcolo della produzione lattea, includendo, se necessario, la media giornaliera dell’ultima settimana documentabile del trimestre precedente la vaccinazione. Gli interventi relativi ad alcune misure sono concessi in regime di aiuti de minimis.
Abrogazione dell’albo professionale degli imprenditori agricoli
La legge regionale del 1975 istitutiva dell’albo professionale degli imprenditori agricoli provinciali è abrogata.
Servizio integrato agrometeorologico e ARSIAL
La gestione operativa del Servizio integrato agrometeorologico regionale è ricondotta alla struttura competente di ARSIAL, sia a livello centrale sia tramite le strutture periferiche dell’Agenzia. Il finanziamento grava sulle risorse già previste dalla legge istitutiva di ARSIAL. È abrogata la previgente disciplina sui compiti e l’organizzazione del servizio e ARSIAL può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per la realizzazione e gestione del SIARL.
Anagrafe unica delle attività agricole del Lazio
È istituita presso la direzione regionale agricoltura l’Anagrafe unica delle attività agricole del Lazio, destinata a raccogliere i dati di tutte le attività agricole aziendali svolte nel territorio regionale, nel rispetto dei contenuti informativi minimi previsti dalla normativa statale. L’iscrizione avviene al momento dell’apertura del fascicolo aziendale presso i CAA ed è condizione per ottenere autorizzazioni, attestazioni o benefici regionali. Il codice fiscale è il codice unico di identificazione. L’anagrafe opera in interscambio con il sistema informativo agricolo nazionale e riceve anche i dati di inizio attività trasmessi dai SUAP comunali o dal sistema autorizzativo agricolo. La Giunta regionale deve definire con deliberazione contenuti necessari e modalità di aggiornamento entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.
Registro unico regionale dei controlli in agricoltura (RUCA)
È istituito il RUCA, presso la direzione regionale competente, per ridurre gli oneri burocratici e coordinare i controlli sulle aziende agricole. Nel registro confluiscono i dati dei controlli effettuati su ciascuna azienda. Regione, altre amministrazioni, soggetti privati incaricati dei controlli e altri soggetti coinvolti nei procedimenti agricoli concorrono alla formazione e all’aggiornamento del registro anche tramite accordi di integrazione dei sistemi informativi. Le aziende possono consultare i dati della propria posizione tramite piattaforma web nel rispetto della privacy. La Regione deve comunicare alle aziende le modalità di collegamento informatico entro 30 giorni dalla costituzione del RUCA. Il regolamento di attuazione disciplina tipologie e modalità di raccolta dei dati, pubblicità, organizzazione e adesione al sistema.
Lotta obbligatoria contro Anoplophora chinensis
Per l’eradicazione dell’insetto Anoplophora chinensis la Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio e della normativa sugli aiuti di Stato, provvede alle operazioni di abbattimento, distruzione e smaltimento dei materiali infestati tramite ARSIAL e concede contributi fino all’80% della perdita di valore di mercato delle colture distrutte alle aziende vivaistiche costituite in forma di piccola e media impresa. La Giunta regionale stabilisce criteri, modalità di concessione, revoca e recupero dei contributi. Gli oneri gravano sul capitolo di bilancio dedicato alla fitopatologia forestale.
Parchi agricoli
La legge definisce i parchi agricoli come aree rurali e agricole, esterne alle aree naturali protette, caratterizzate da un interesse unitario naturalistico, paesaggistico, storico-archeologico, antropologico e architettonico da tutelare e valorizzare. La Giunta regionale promuove tali aree perseguendo obiettivi di rafforzamento dell’attività agricola, sostenibilità delle risorse, agricoltura biologica e biodinamica, agricoltura sociale, tutela del paesaggio rurale, recupero del reticolo idrografico, riuso dell’architettura rurale, valorizzazione dei beni archeologici e monumentali, promozione della ricerca e creazione di un sistema di fruizione pubblica. Gli obiettivi sono attuati mediante progetti integrati pubblici e privati e convenzioni con enti di ricerca. Un regolamento regionale definisce criteri e modalità di individuazione dei parchi agricoli e di adozione dei progetti, con coinvolgimento degli enti locali. Sono previsti specifici stanziamenti per spese correnti e in conto capitale per il 2009.
Tutela del patrimonio ittico e pesca nelle acque interne
La carta ittica assume un ruolo tecnico centrale nella gestione del patrimonio ittico regionale: valuta lo stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali, fornisce indicazioni per la gestione della pesca e della biodiversità, classifica i corsi d’acqua o gli invasi e individua zone di ripopolamento, cattura, protezione e aree a regolamentazione particolare. Essa costituisce riferimento per i programmi e i regolamenti provinciali e per le azioni del piano di settore. Inoltre, in deroga al divieto generale, l’amministrazione provinciale può autorizzare la pesca sportiva con tecnica “carp fishing”, imponendo la reimmissione del pesce catturato e disciplinandone modalità, limiti territoriali e temporali. Le province devono anche organizzare corsi obbligatori di formazione per aspiranti guardie giurate ittiche e corsi di aggiornamento per quelle già operanti, avvalendosi eventualmente di associazioni di categoria e piscatorie.
Variabilità genetica e miglioramento delle razze zootecniche
La Regione favorisce la variabilità genetica e il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico iscritte ai libri genealogici. A tal fine concede aiuti alle aziende agricole zootecniche per l’utilizzazione di animali iscritti nei libri genealogici nell’ambito degli allevamenti o delle stazioni di monta. Gli aiuti sono concessi in regime de minimis. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di erogazione nel rispetto della normativa comunitaria e statale. Per il 2009 è previsto un apposito stanziamento di 100 mila euro.
OGM: modifica della disciplina transitoria
La disciplina sugli organismi geneticamente modificati viene aggiornata in relazione all’applicazione di alcune disposizioni del testo previgente. In particolare, una parte delle misure si applica dopo due anni dall’entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione e integrazione, mentre un’altra parte si applica dal 1° gennaio 2007, in coerenza con il periodo di programmazione del PSR 2007-2013.
Centro di documentazione per la razza asinina dei Monti di Allumiere
È istituito ad Allumiere un Centro di documentazione per la valorizzazione della razza asinina del territorio dei Monti di Allumiere, gestito dal Comune. Il Centro raccoglie dati e informazioni, svolge ricerca e studio, organizza convegni e iniziative divulgative, fornisce materiali per manifestazioni e mostre e promuove l’impiego della razza asinina in ambito turistico e pedagogico, con particolare rilievo terapeutico. La propria organizzazione è regolata da un regolamento interno e il Centro approva un piano annuale di attività con preventivo economico da trasmettere alla Regione per l’approvazione.
Piano straordinario a sostegno del comparto bufalino
La Regione si impegna a sostenere lo sviluppo e l’innovazione del comparto bufalino, anche con iniziative di commercializzazione e distribuzione, in considerazione della crisi del settore. Sono previsti contributi per assistenza tecnica agli allevatori, assistenza sanitaria e profilassi, promozione dei prodotti bufalini, rilancio dell’occupazione e costituzione di un fondo di garanzia per il differimento dei pagamenti bancari delle imprese agroalimentari bufaline. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua beneficiari, criteri, modalità di concessione, revoca e recupero. I contributi non sono cumulabili con altri aiuti per le medesime iniziative previsti da leggi statali o regionali. Per il 2009 è istituito un capitolo con stanziamento di 50 mila euro.
Regime finanziario e copertura degli oneri
Molti interventi della legge sono finanziati con appositi capitoli di bilancio istituiti per l’esercizio 2009, con previsione di copertura per gli anni successivi mediante legge di bilancio. In diversi casi la Giunta regionale è chiamata a definire criteri, modalità attuative, revoche e controlli tramite deliberazioni o regolamenti.
Valutazione di obsolescenza
Il provvedimento contiene numerose misure settoriali ancora descrittive di assetti normativi regionali, ma diverse disposizioni risultano oggi superate da successive modifiche, atti attuativi o da riferimenti a esercizi finanziari chiusi. Nel complesso la legge conserva interesse ricognitivo e sistematico, ma per molte parti ha rilievo pratico limitato rispetto alla disciplina consolidata attuale.
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