L.R. Lazio 4/2009
Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 4/2009 istituisce un reddito minimo garantito per disoccupati, inoccupati, lavoratori precariamente occupati e lavoratori privi di retribuzione, con prestazioni economiche annue fino a 7.000 euro e ulteriori misure accessorie. La disciplina opera per le domande presentate annualmente e prevede requisiti reddituali e di residenza, graduatorie provinciali, sospensione/decadenza e un fondo regionale finanziato per il triennio 2009-2011.
Istituzione del reddito minimo garantito nel Lazio
Reddito minimo garantito e sostegno al reddito nel Lazio
La legge regionale del Lazio istituisce una misura di reddito minimo garantito a favore di soggetti esposti a disoccupazione, inoccupazione o occupazione precaria. Il provvedimento si inserisce nelle politiche regionali attive e passive del lavoro e di protezione sociale, con applicazione limitata al territorio laziale.
Finalità e impostazione della misura
La Regione riconosce il reddito minimo garantito come strumento di inclusione sociale e di contrasto alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. La misura è pensata per sostenere economicamente i soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro e per favorirne l’inserimento sociale e professionale. La legge prevede anche forme di collaborazione con gli enti locali, anche ai fini del cofinanziamento del fondo regionale dedicato.
Definizioni rilevanti
Ai fini della disciplina vengono definite le categorie di destinatari e alcuni concetti chiave:
- per reddito minimo si intende l’insieme delle forme reddituali dirette e indirette che assicurano un’esistenza libera e dignitosa;
- sono disoccupati coloro che hanno perso un lavoro subordinato o autonomo e sono alla ricerca di nuova occupazione;
- sono inoccupati coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa e cercano un impiego;
- sono lavoratori precariamente occupati coloro che percepiscono un reddito insufficiente a far perdere lo status di disoccupazione secondo la normativa statale richiamata;
- sono lavoratori privi di retribuzione coloro che hanno la sospensione della retribuzione per aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari;
- i centri per l’impiego sono quelli previsti dalla normativa regionale sulle politiche attive del lavoro.
Prestazioni riconosciute
Il reddito minimo garantito si articola in prestazioni economiche dirette:
- fino a 7.000 euro annui, rivalutabili ISTAT, per disoccupati e inoccupati;
- fino a 7.000 euro annui, rivalutabili ISTAT, per lavoratori precariamente occupati e lavoratori privi di retribuzione, con importo determinato in proporzione al reddito percepito nell’anno precedente;
- per queste ultime categorie, la somma tra reddito precedente e beneficio non può superare 7.000 euro.
Le prestazioni sono cumulabili con trattamenti previdenziali e assistenziali entro i limiti indicati, ma non con altri contributi concessi per la stessa finalità. Sono inoltre personali e non cedibili.
La legge consente a province e comuni di prevedere, nei limiti delle risorse disponibili, ulteriori interventi a favore dei medesimi soggetti.
Contributi accessori e misure integrative
La Regione può finanziare, nei limiti delle risorse disponibili e mediante apposito capitolo di bilancio, anche altre misure di sostegno collegate al reddito minimo, tra cui:
- gratuità del trasporto pubblico locale su gomma e delle metropolitane, previo accordo con gli enti interessati;
- agevolazioni per attività e servizi culturali, ricreativi o sportivi;
- contributi per il pagamento di forniture di pubblici servizi;
- gratuità dei libri di testo scolastici;
- contributi per ridurre il peso dell’affitto per i beneficiari titolari di contratto di locazione.
Beneficiari e requisiti di accesso
Possono accedere alle prestazioni:
- disoccupati;
- inoccupati;
- lavoratori precariamente occupati;
- lavoratori privi di retribuzione.
Al momento della domanda devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nella Regione da almeno 24 mesi;
- iscrizione nell’elenco anagrafico dei centri per l’impiego, salvo i lavoratori privi di retribuzione;
- reddito personale imponibile non superiore a 8.000 euro nell’anno precedente;
- assenza dei requisiti per il trattamento pensionistico.
Modalità di accesso e formazione delle graduatorie
L’accesso avviene tramite istanza annuale presentata al comune capofila del distretto socio-sanitario di residenza, oppure, per il Comune di Roma, al municipio di residenza. I comuni trasmettono le domande al centro per l’impiego territorialmente competente, che prende in carico il richiedente.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale, d’intesa con gli enti territoriali e previa consultazione delle parti sociali e degli organismi tecnici indicati dalla legge, definisce su base provinciale i criteri per le graduatorie. I criteri devono considerare, tra l’altro, rischio di esclusione sociale, sesso, età, povertà o disabilità fisica, psichica e sensoriale, area geografica e tasso di disoccupazione, carichi familiari, situazione reddituale e patrimoniale, condizione abitativa e partecipazione a percorsi formativi coerenti con il mercato del lavoro locale.
Le province formano poi la graduatoria dei beneficiari e trasmettono annualmente all’assessorato competente una relazione sull’utilizzo delle risorse regionali.
Sospensione, esclusione e decadenza
La legge disciplina in modo dettagliato le cause di sospensione e decadenza:
- se il richiedente dichiara il falso su anche uno solo dei requisiti, la prestazione è sospesa, le somme indebitamente percepite devono essere restituite e il soggetto è escluso dalla possibilità di richiederla per un periodo doppio rispetto a quello di indebita fruizione;
- la prestazione è sospesa se il beneficiario è assunto con contratto subordinato o parasubordinato a termine oppure se partecipa a percorsi di inserimento professionale;
- la decadenza opera al compimento dei 65 anni o al raggiungimento dell’età pensionabile;
- la decadenza opera anche se il beneficiario viene assunto con contratto subordinato a tempo indeterminato o svolge lavoro autonomo con reddito imponibile superiore a 8.000 euro annui;
- la decadenza opera inoltre in caso di rifiuto di una proposta di impiego del centro per l’impiego, salvo che la proposta sia non congrua rispetto a salario precedente, professionalità acquisita, formazione ricevuta e competenze certificate tramite bilancio di competenze.
Nei casi di sospensione o decadenza, il centro per l’impiego comunica i nominativi ai comuni.
Regolamento attuativo e controlli
La Regione deve adottare un regolamento entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, nel rispetto della potestà regolamentare provinciale. Il regolamento deve definire:
- requisiti minimi di uniformità per l’attuazione della disciplina;
- modalità di controllo e monitoraggio regionale;
- misure delle prestazioni dirette per i beneficiari con reddito proporzionato;
- modalità di gestione del fondo regionale;
- criteri di riparto delle risorse destinate alle province.
Clausola valutativa
La Giunta regionale deve riferire annualmente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge, indicando in particolare:
- numero dei beneficiari;
- stato degli impegni finanziari;
- criticità riscontrate;
- risultati degli interventi, anche in termini di analisi costi-benefici.
Copertura finanziaria e durata degli stanziamenti
Per l’attuazione è istituito un fondo regionale per il reddito minimo garantito con stanziamento pari a:
- 20 milioni di euro per il 2009;
- 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
La copertura è assicurata mediante riduzioni di specifici capitoli di bilancio indicati dalla legge. Province e comuni possono contribuire al finanziamento del fondo nei limiti dei propri bilanci.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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