L.R. Toscana 43/2014
Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 64/2009 introducendo il catasto regionale degli invasi, un nucleo tecnico provinciale e una disciplina per la regolarizzazione degli impianti esistenti, con obblighi di denuncia e sanzioni. Prevede inoltre oneri istruttori, accordi con ordini professionali e aggiornamento del regolamento attuativo entro 180 giorni.
Modifiche alla disciplina regionale sugli sbarramenti di ritenuta e sugli invasi
Modifiche alla disciplina regionale sugli sbarramenti e sugli invasi
La legge regionale Toscana 28 luglio 2014, n. 43 interviene sulla l.r. 64/2009 per rafforzare il quadro conoscitivo e amministrativo sugli invasi, distinguendo tra impianti nuovi ed esistenti e introducendo strumenti di censimento, controllo e regolarizzazione.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica agli sbarramenti che non superano 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano esclusi alcuni impianti e manufatti non soggetti alla legge, ma per essi è comunque previsto un obbligo di comunicazione ai fini del catasto regionale degli invasi. La finalità generale è disporre di un quadro conoscitivo aggiornato, monitorare il rischio idrogeologico e idraulico e migliorare la sicurezza delle opere.
Catasto regionale degli invasi
È istituito, nell’ambito del sistema informativo regionale, il catasto regionale degli invasi attribuiti alla competenza regionale. Il catasto raccoglie tutti i dati detenuti da Regione, province e comuni relativi agli invasi interessati e deve rispettare la normativa nazionale e regionale sul sistema informativo e sulla trasparenza amministrativa.
Le province curano l’aggiornamento del catasto tramite modalità telematiche e interoperabili, con dati relativi a:
- caratteristiche essenziali degli invasi e loro destinazione d’uso;
- autorizzazioni alla costruzione;
- denunce di esistenza degli invasi regolarmente autorizzati e collaudati;
- procedimenti di regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria;
- provvedimenti di chiusura, demolizione, ripristino e messa in sicurezza;
- comunicazioni sugli impianti esclusi dalla disciplina della legge.
I dati sono resi immediatamente disponibili ai comuni e alle province e pubblicati sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata e, per i dati soggetti a pubblicazione obbligatoria, in “Amministrazione trasparente”. I criteri di gestione del catasto sono demandati a deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo.
Adempimenti dei soggetti interessati e dei comuni
I soggetti che intendono realizzare impianti o manufatti esclusi dalla disciplina, nonché i proprietari o gestori degli impianti esistenti, devono comunicare i dati alla provincia competente secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento.
I comuni, per concorrere al monitoraggio e alla riduzione del rischio:
- verificano la compatibilità dei nuovi invasi con gli insediamenti esistenti nei procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi;
- prevedono, nei propri strumenti urbanistici e di governo del territorio, limitazioni e prescrizioni per nuovi insediamenti in prossimità degli invasi esistenti.
Nuovi impianti: disciplina generale
Per i nuovi impianti continua ad applicarsi la disciplina della l.r. 64/2009, collocata nel capo dedicato alla progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza. La legge rafforza il coordinamento con il sistema informativo regionale e con il regolamento attuativo, che definisce anche contenuti e modalità procedurali.
Impianti esistenti: denuncia di esistenza e classificazione del rischio
Per gli impianti esistenti o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo è introdotta una disciplina specifica. Il proprietario o il soggetto che li esercisce deve presentare alla provincia una denuncia di esistenza entro i termini previsti dal regolamento, allegando almeno i dati tecnici su ubicazione, dimensionamento e caratteristiche costruttive, dichiarati con le modalità del d.p.r. 445/2000.
La denuncia serve alla verifica dello stato di rischio da parte del nucleo tecnico provinciale.
Nucleo tecnico provinciale
Presso ciascuna provincia è istituito un nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti, come organismo interistituzionale di consulenza e supporto tecnico alla provincia per la classificazione e la valutazione del rischio.
Il nucleo è composto da:
- un dirigente regionale con adeguata professionalità in materia di costruzione degli invasi;
- un dirigente provinciale con analoga professionalità;
- un dirigente del comune interessato, con professionalità in materia urbanistico-ambientale.
Sono previsti membri supplenti. La partecipazione è gratuita e le modalità di funzionamento sono demandate al regolamento.
Esito delle denunce di esistenza e provvedimenti conseguenti
Il nucleo esamina le denunce e formula un parere obbligatorio e vincolante su classificazione dell’invaso e rischio connesso.
Per gli impianti regolarmente autorizzati, collaudati e in buono stato di manutenzione, la provincia dichiara la regolarità, classifica l’invaso, attribuisce il rischio e rilascia il nulla osta alla prosecuzione dell’esercizio, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per manutenzione ed esercizio.
Per gli impianti da regolarizzare o da autorizzare in sanatoria:
- se dalla denuncia emergono elementi sufficienti a qualificare un basso livello di rischio, il nucleo trasmette il parere alla provincia per il nulla osta alla prosecuzione dell’esercizio;
- se mancano elementi sufficienti, la provincia procede secondo la disciplina della regolarizzazione o sanatoria.
Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti
Per gli impianti che non risultano immediatamente regolari, la provincia può prescrivere interventi di adeguamento con indicazione di modalità e tempi di progetto ed esecuzione.
Nel procedimento di regolarizzazione o autorizzazione in sanatoria:
- la provincia richiede la documentazione entro 30 giorni dalla trasmissione dell’esito del nucleo, nei casi previsti;
- il regolamento definisce la documentazione necessaria, distinta tra impianti da regolarizzare e impianti da sanare;
- dopo la verifica della regolare esecuzione degli interventi prescritti, la provincia rilascia il provvedimento finale, previa sottoscrizione del foglio di condizioni.
In attesa della conclusione del procedimento, l’esercizio può proseguire solo se alla domanda è allegata una perizia giurata che attesti l’assenza di pericoli per la popolazione, restando ferma la responsabilità per eventuali sinistri.
Se non viene prodotta la documentazione richiesta o non vengono eseguiti gli interventi prescritti, la provincia dispone la chiusura definitiva. Per motivi di pubblico interesse può anche ordinare la demolizione, con esecuzione d’ufficio e spese a carico dell’interessato in caso di inerzia.
Controlli e ulteriori prescrizioni
La provincia effettua controlli sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata, anche con sopralluoghi. Può inoltre impartire prescrizioni e disporre interventi, a cura e spese del proprietario o gestore, per migliorare la sicurezza degli impianti.
Gli impianti autorizzati alla prosecuzione dell’esercizio, quelli regolarizzati o autorizzati in sanatoria e quelli successivamente modificati restano soggetti, per quanto applicabili, alla disciplina prevista per i nuovi impianti. Nelle more dell’istruttoria, il proprietario o gestore deve comunque garantire la sicurezza dell’impianto, anche mediante messa in sicurezza e sospensione temporanea dell’esercizio.
Regolamento attuativo
Il regolamento regionale assume un ruolo centrale e deve disciplinare:
- termini e contenuti delle denunce di esistenza;
- documentazione da esibire o trasmettere nei procedimenti di regolarizzazione e sanatoria;
- modalità di funzionamento del nucleo tecnico provinciale;
- modalità di implementazione e aggiornamento del catasto;
- ulteriore disciplina di dettaglio dei procedimenti per gli impianti esistenti;
- termini e contenuti delle comunicazioni relative agli impianti esclusi dalla legge.
Il regolamento deve essere aggiornato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative per il ritardo nella presentazione della denuncia di esistenza:
- da 400 a 2.400 euro se il ritardo non supera 180 giorni oltre il termine fissato dal regolamento;
- da 3.000 a 18.000 euro se il ritardo supera 180 giorni.
La stessa sanzione più grave si applica anche a chi, pur avendo presentato la denuncia, continua l’esercizio in violazione delle prescrizioni e degli obblighi relativi agli impianti esistenti. Il sistema sanzionatorio rinvia anche ai poteri di chiusura e demolizione previsti per gli impianti non regolarizzati.
Oneri istruttori e accordi con gli ordini professionali
La legge introduce specifici oneri istruttori per le procedure sui nuovi impianti e sugli impianti esistenti:
- 250 euro per istanza di costruzione di nuovi invasi;
- 200 euro per istanze di interventi di adeguamento su nuovi invasi;
- 200 euro per istanze di dismissione;
- 50 euro per denuncia di esistenza di impianti già regolarmente autorizzati e collaudati;
- 200 euro per denunce che richiedono la regolarizzazione di impianti con basso rischio;
- 300 euro per denunce finalizzate alla sanatoria.
Per gli impianti a uso irriguo è prevista una riduzione del 30% delle tariffe. La Regione è inoltre autorizzata a promuovere accordi o convenzioni con gli ordini professionali per ottenere tariffe agevolate per gli elaborati tecnici necessari agli adempimenti della legge, senza oneri per le amministrazioni pubbliche.
Norma finanziaria
Gli oneri per l’istituzione e gestione del catasto regionale degli invasi sono quantificati in 50.000 euro per il 2015 e in 10.000 euro per il 2016, coperti con gli stanziamenti del bilancio regionale indicati nella legge. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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