Regolamento (UE) 2022/918
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/918 della Commissione del 13 giugno 2022 che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica catene globali del valore a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le specifiche tecniche da applicare alla raccolta e trasmissione dei dati sulla tematica "catene globali del valore" prevista dal regolamento (UE) 2019/2152. Definisce variabili, unità di misura, popolazione statistica, disaggregazioni, termini di trasmissione e regole di qualità, al fine di assicurare comparabilità e armonizzazione dei dati tra Stati membri. L’allegato dettaglia le variabili da rilevare, le soglie di osservazione e le principali disaggregazioni per attività, funzione operativa, dimensione, tipo di beni/servizi, area geografica, partner commerciale, qualificazione professionale, motivazioni, ostacoli ed eventi recenti.
Specifiche tecniche per i requisiti dei dati statistici sulla tematica delle catene globali del valore (CGV) ai sensi del regolamento (UE) 2019/2152.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’UE per la trasmissione alla Commissione europea (Eurostat) dei dati statistici relativi alla tematica "catene globali del valore" prevista dall’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152. Riguarda i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita appartenenti alle sezioni da B a N della NACE, con almeno 50 dipendenti e lavoratori autonomi nell’ultimo anno del periodo di riferimento. Sono previste limitazioni e semplificazioni, tra cui il criterio dell’1% per esonerare alcuni Stati membri dalla compilazione delle variabili e una soglia di 100.000 EUR per talune variabili relative ad acquisti e cessioni di beni o servizi con l’estero.
Specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica catene globali del valore
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/918 definisce, in attuazione del regolamento (UE) 2019/2152 sulle statistiche europee sulle imprese, le specifiche tecniche necessarie per la produzione armonizzata dei dati sulla tematica "catene globali del valore". La finalità è assicurare dati comparabili tra Stati membri e disciplinare in modo puntuale il contenuto informativo, le disaggregazioni e i tempi di trasmissione, in coerenza con il parere del comitato del sistema statistico europeo.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri, che devono trasmettere alla Commissione europea, tramite Eurostat, i dati relativi al periodo di riferimento della tematica CGV prevista dall’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152. La popolazione statistica riguarda i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita appartenenti alle sezioni da B a N della NACE, purché abbiano almeno 50 dipendenti e lavoratori autonomi nell’ultimo anno del periodo di riferimento.
Per alcune variabili relative ad acquisti e cessioni di beni o servizi con l’estero, il regolamento introduce una soglia minima di osservazione: le variabili 2, 3, 4 e 5 si riferiscono solo alle imprese che dichiarano un valore superiore a 100.000 EUR per almeno un tipo di beni o servizi acquistati o ceduti all’estero. Non devono essere rilevati i dati per le imprese al di sotto di tale soglia.
Struttura delle informazioni richieste
L’allegato definisce le specifiche tecniche del set informativo da trasmettere. Le variabili richieste coprono quattro grandi aree: funzioni operative, catene globali del valore in senso stretto, approvvigionamento internazionale ed eventi che incidono sull’organizzazione delle CGV.
Le variabili comprendono, tra l’altro:
- il numero di dipendenti e lavoratori autonomi;
- il numero di imprese che acquistano o cedono beni e servizi dall’estero;
- il numero di imprese che svolgono attività di approvvigionamento internazionale;
- i posti di lavoro creati o perduti in conseguenza dell’approvvigionamento internazionale;
- il numero di imprese che hanno svolto o preso in considerazione l’approvvigionamento internazionale;
- il numero di imprese attive rispetto a eventi o problemi recenti che incidono sulla catena globale del valore.
Disaggregazioni statistiche
Il regolamento richiede un livello di dettaglio elevato, specificato per singola variabile o gruppo di variabili.
Per la variabile 1, il numero di dipendenti e lavoratori autonomi, i dati devono essere forniti in combinazione tra:
- disaggregazione per attività NACE, con totali di sistema e macroaggregati industria/costruzioni e servizi alle imprese;
- disaggregazione per funzione operativa, includendo funzioni essenziali e di supporto, nonché produzioni di beni, logistica, marketing, IT, amministrazione, ingegneria, ricerca e sviluppo e altre funzioni;
- disaggregazione per classe dimensionale, limitata ad alcuni aggregati e alle classi 50-249 e 250 o più addetti.
Per le variabili 2 e 3, relative ad acquisti e cessioni di beni all’estero, il dettaglio comprende:
- attività;
- tipo di beni acquistati o ceduti;
- zone geografiche.
Per le variabili 4 e 5, relative ad acquisti e cessioni di servizi dall’estero, sono previste disaggregazioni per:
- attività;
- tipo di servizi;
- zone geografiche.
La variabile 6, relativa alle imprese che svolgono approvvigionamento internazionale, prevede tre livelli di dettaglio: per attività e classe dimensionale, per funzione operativa e tipo di partner commerciale, e per funzione operativa e area geografica.
Le variabili 7 e 8, sui posti di lavoro creati o perduti, richiedono disaggregazioni per attività, funzione operativa e livello di qualificazione professionale.
La variabile 9, sulle imprese che hanno svolto o valutato l’approvvigionamento internazionale, richiede disaggregazioni per motivazioni e per importanza dei fattori, sia nella dimensione delle motivazioni sia in quella degli ostacoli, inclusi fattori strategici, economici, normativi e contingenti.
La variabile 10, sulle imprese attive, richiede disaggregazioni per eventi o problemi di attualità che incidono sull’organizzazione delle CGV e per importanza dei fattori.
Soglie, semplificazioni e criteri di compilazione
Il regolamento prevede una significativa semplificazione applicativa mediante il criterio dell’1%. Se il contributo dello Stato membro, calcolato sul numero di imprese con almeno 50 dipendenti e lavoratori autonomi al livello aggregato B-N della NACE e riferito all’anno di riferimento più recente disponibile entro T-18 mesi, è inferiore all’1% del totale UE, non è necessario compilare le variabili previste dall’atto di esecuzione.
Fonti dei dati e modalità di rilevazione
Il regolamento valorizza l’uso di registri e di fonti statistiche o amministrative. Devono essere rilevati o ottenuti in questo modo almeno i seguenti dati:
- attività economica principale dell’impresa alla fine dell’ultimo anno del periodo di riferimento;
- numero di dipendenti e lavoratori autonomi nell’ultimo anno del periodo di riferimento;
- informazioni sulla partecipazione a un gruppo di imprese.
Altri dati, come la funzione operativa essenziale dell’impresa, possono anch’essi essere acquisiti da registri o fonti amministrative anziché tramite indagine campionaria.
Termine di trasmissione, relazione sulla qualità e decorrenza
Il termine di trasmissione dei dati è fissato a T + 21 mesi. La relazione triennale sulla qualità deve essere presentata entro 24 mesi dalla fine dell’ultimo anno del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il triennio 2021-2023.
Manuale metodologico e ulteriori specifiche
Il regolamento rinvia a un manuale per i compilatori CGV per ulteriori definizioni delle variabili, delle disaggregazioni e per le raccomandazioni metodologiche. Eurostat deve pubblicare la prima edizione del manuale entro giugno 2023.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Trasmissione dei dati per la tematica CGV
Gli Stati membri trasmettono a Eurostat i dati relativi al periodo di riferimento per la tematica "catene globali del valore" conformemente all’allegato del regolamento. La disciplina attua il regolamento (UE) 2019/2152, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 17, paragrafo 6.
Relazione sulla qualità
La relazione triennale sulla qualità per la tematica CGV deve essere trasmessa entro 24 mesi dalla fine dell’ultimo anno del periodo di riferimento.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Oggetto e struttura dei dati richiesti
L’allegato specifica le variabili statistiche da fornire per le CGV: funzioni operative, numero di imprese che acquistano o cedono beni e servizi all’estero, attività di approvvigionamento internazionale, posti di lavoro creati o perduti a seguito dell’approvvigionamento internazionale, motivazioni, ostacoli ed eventi che incidono sull’organizzazione delle CGV.
Popolazione statistica, soglie e unità di misura
La popolazione statistica comprende i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita delle sezioni da B a N della NACE con almeno 50 dipendenti e lavoratori autonomi nell’ultimo anno del periodo di riferimento. L’unità di misura è il valore assoluto. Per le variabili 2, 3, 4 e 5 si applica una soglia di 100.000 EUR per almeno un tipo di beni o servizi acquistati o ceduti all’estero; non vanno rilevati i dati per le imprese sotto tale soglia.
Disaggregazioni statistiche richieste
Le variabili sono articolate in numerose disaggregazioni: per attività NACE, funzione operativa, classe dimensionale, tipo di beni o servizi, zone geografiche, tipo di partner commerciale, livello di qualificazione professionale, motivazioni, ostacoli e fattori di attualità. Per la variabile 1 sono previste combinazioni di disaggregazioni per attività, funzione operativa e classe dimensionale; per le variabili 2-5 disaggregazioni per tipo di beni/servizi e area geografica; per le variabili 6-10 ulteriori combinazioni specifiche previste nell’allegato.
Termini di trasmissione e primo periodo di riferimento
Il termine per la trasmissione dei dati è T + 21 mesi. Il primo periodo di riferimento è il triennio 2021-2023.
Criterio dell’1% e semplificazioni
Può applicarsi il criterio dell’1%: non è necessario compilare le variabili previste dall’atto di esecuzione se il contributo dello Stato membro al numero di imprese con 50 o più dipendenti e lavoratori autonomi, al livello aggregato B-N della NACE, per l’anno di riferimento più recente disponibile entro T-18 mesi, è inferiore all’1% del totale UE.
Raccolta dei dati e fonti alternative
Alcuni dati di base delle imprese devono essere rilevati o ottenuti da registri o altre fonti statistiche o amministrative: attività economica principale, numero di dipendenti e lavoratori autonomi e partecipazione a un gruppo di imprese. Altri dati, come la funzione operativa essenziale, possono anch’essi essere ottenuti da fonti amministrative o registri invece che tramite indagine.
Manuale per i compilatori CGV
Ulteriori definizioni delle variabili e delle disaggregazioni, nonché raccomandazioni metodologiche, saranno fornite nel manuale per i compilatori CGV. Eurostat deve pubblicare la prima edizione del manuale entro giugno 2023.
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