Regolamento (UE) 2022/942
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/942 della Commissione del 13 giugno 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre". La Commissione ha esaminato la domanda della Spagna, l’ha pubblicata per la fase di opposizione e, non essendo pervenute opposizioni, ha disposto l’approvazione della modifica. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine protetta "Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre", registrata nel registro UE delle DOP e IGP. Riguarda la modifica del relativo disciplinare presentata dalla Spagna e approvata dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione europea; non introduce esclusioni espresse, ma concerne esclusivamente la specifica denominazione indicata.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/942 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare relativo alla denominazione di origine protetta "Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre". Il provvedimento si colloca nell’ambito del sistema UE di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Contesto procedurale
La Commissione riferisce di aver esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è stata qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, con conseguente pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Esito della fase di opposizione
Nel periodo previsto non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la Commissione ha concluso per l’approvazione della modifica del disciplinare.
Dispositivo
L’articolo 1 approva formalmente la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per la DOP "Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre". L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilevanza pratica
Per gli operatori della filiera e per i professionisti che assistono i soggetti interessati, il regolamento rileva in quanto consolida la versione aggiornata del disciplinare della DOP, vincolante per la produzione e commercializzazione del prodotto tutelato all’interno dell’Unione.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre" (DOP). La decisione riguarda una modifica non minore del disciplinare di produzione.
Base giuridica e natura della modifica
La Commissione agisce sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2. La domanda spagnola è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e qualificata come modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2.
Procedura di opposizione
Poiché la modifica è stata considerata non minore, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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