Regolamento (UE) 2022/933
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/933 della Commissione del 13 giugno 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di alcune merci descritte in allegato, al fine di garantire un’applicazione uniforme delle regole tariffarie nell’Unione. Esso chiarisce che i tre articoli presentati insieme non costituiscono un assortimento ai fini della regola generale 3 b), ma vanno classificati separatamente. Prevede inoltre che eventuali informazioni tariffarie vincolanti incompatibili possano continuare a essere invocate per tre mesi dall’entrata in vigore.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di talune merci presentate insieme per la vendita al minuto, con indicazione dei codici NC applicabili.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (NC) dell’Unione. Riguarda quindi gli operatori doganali, gli importatori e, più in generale, i soggetti che necessitano di determinare il codice tariffario corretto per tali merci. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi è previsto un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore. Non disciplina in generale tutte le merci, ma solo quelle specificamente descritte nell’allegato.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/933 della Commissione ha lo scopo di garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata dell’Unione per alcune merci specificamente descritte in allegato. La Commissione interviene sulla base del codice doganale dell’Unione e delle regole generali di interpretazione della NC, con particolare attenzione alla corretta qualificazione di merci presentate insieme ma non classificabili come assortimento.
Finalità e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, quale base per adottare misure di classificazione. I considerando sottolineano che, per assicurare uniformità nell’applicazione della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario fissare regole di classificazione per le merci elencate nell’allegato.
Ambito di applicazione e logica della classificazione
Il provvedimento riguarda esclusivamente le merci descritte nell’allegato e non introduce una disciplina generale per categorie merceologiche più ampie. La Commissione precisa che le regole generali della nomenclatura combinata si applicano anche a nomenclature che la riprendano, totalmente o in parte, o che vi aggiungano suddivisioni per fini tariffari o di altra natura.
Contenuto dell’allegato: tre articoli presentati insieme
L’allegato descrive tre articoli condizionati insieme per la vendita al minuto:
- un indumento a maglia senza maniche, denominato gilet da corsa, composto per il 93 % da fibre sintetiche e per il 7 % da elastan, con tasche frontali e una tasca posteriore con cinghie di gomma;
- due borracce morbide in poliuretano, da 500 ml ciascuna, con coperchio di plastica e beccuccio estraibile.
Le immagini allegate hanno valore puramente informativo.
Perché i tre articoli non costituiscono un assortimento
La Commissione esclude la classificazione congiunta come prodotto composito o assortimento ai sensi della regola generale 3 b). Gli articoli non sono presentati insieme per soddisfare uno specifico bisogno comune né per svolgere una specifica attività comune: l’indumento serve a coprire la parte superiore del corpo, mentre le borracce servono per bere. Inoltre, il design delle tasche non limita l’uso delle borracce a un impiego specifico. Ne deriva che ciascun articolo deve essere classificato separatamente.
Classificazione del gilet in codice NC 6110 30 99
Il gilet è ricondotto alla voce 6110, che comprende articoli a maglia destinati a coprire la parte superiore del corpo, quali maglioni, pullover, cardigan, gilet e simili. La classificazione è determinata dalla nota 9, secondo paragrafo, del capitolo 61 e dai codici NC 6110, 6110 30 e 6110 30 99. Il regolamento lo colloca nella sottovoce per indumenti a maglia di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza.
Classificazione delle borracce in codice NC 3924 90 00
Le borracce morbide in poliuretano sono classificate nel codice NC 3924 90 00. La motivazione richiama la voce 3924, relativa ad altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
L’articolo 2 introduce una clausola di salvaguardia per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo regolamento: tali informazioni possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in coerenza con l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Si tratta di un regime transitorio rilevante per gli operatori che abbiano fatto affidamento su decisioni tariffarie pregresse.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione in materia doganale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Classificazione delle merci in allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella dell’allegato sono classificate nei codici NC indicati nella colonna 2. L’allegato applica tale criterio a tre articoli venduti insieme: un gilet a maglia senza maniche, due borracce morbide in poliuretano e la relativa motivazione di classificazione separata.
Classificazione separata dei tre articoli presentati insieme
L’allegato precisa che i tre articoli costituiscono tre articoli distinti e non un prodotto composito né un assortimento per vendita al minuto ai sensi della RGI 3 b). Poiché non soddisfano lo stesso specifico bisogno né sono progettati per la stessa attività, ciascun articolo va classificato separatamente.
Codice NC del gilet
Il gilet a maglia senza maniche è classificato nel codice NC 6110 30 99. La classificazione deriva dalla nota 9, secondo paragrafo, del capitolo 61 e dal testo dei codici NC 6110, 6110 30 e 6110 30 99; il regolamento lo qualifica come maglione/pullover/cardigan/gilè e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali.
Codice NC delle borracce
Le due borracce morbide in poliuretano sono classificate nel codice NC 3924 90 00. La motivazione richiama il testo dei codici NC 3924 e 3924 90 00 e le qualifica come altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
L’articolo 2 consente alle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento di continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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