Regolamento (UE) 2022/917
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/917 della Commissione del 13 giugno 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la cartografia delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Le modifiche riflettono l'evoluzione epidemiologica in Germania, Polonia e altri Stati membri, con passaggi di zone tra le categorie I, II e III e con la ridefinizione dei perimetri territoriali. L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle autorità competenti interessati dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, in particolare Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania. Incide sulla delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana, con effetti su suini detenuti e selvatici, movimenti di animali e prodotti e gestione del rischio sanitario nel territorio dell'Unione. Le modifiche si applicano direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana
Il regolamento interviene in un quadro di sanità animale segnato dalla persistenza e dalla diffusione della peste suina africana nell'Unione. La Commissione, richiamato l'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, aggiorna l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 per riflettere l'evoluzione epidemiologica e adeguare le zone soggette a restrizioni.
Contesto e criteri di delimitazione
I considerando precisano che la delimitazione delle zone I, II e III deve basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su criteri scientificamente validi, sugli orientamenti UE concordati in comitato e sulle norme internazionali dell'OIE. La Commissione richiama inoltre le giustificazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.
Modifiche per la Germania
In Germania, i nuovi focolai in suini selvatici, soprattutto in Sassonia e nelle aree di confine con il Brandeburgo, comportano la riclassificazione di alcune aree da zona soggetta a restrizioni I a zona II e la ridefinizione dei confini delle zone I. L'allegato elenca in modo analitico i territori interessati nei Länder Brandenburg, Sachsen e Mecklenburg-Vorpommern, con riferimento a comuni, frazioni e talora a parti di vie, strade o linee ferroviarie.
Modifiche per la Polonia
In Polonia l'allegato riflette un'evoluzione particolarmente dinamica: alcune aree passano da zona III a zona II, altre da zona II a zona I, mentre altre ancora vengono elevate da zona II a zona III a seguito di nuovi focolai nei suini detenuti. Il testo contiene una revisione molto estesa dei perimetri territoriali nelle regioni di Varmia-Masuria, Podlachia, Masovia, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Łódzkie, Pomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie, Opolskie e Zachodniopomorskie.
Aggiornamenti negli altri Stati membri
L'allegato aggiorna anche le zone soggette a restrizioni in Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovacchia e Italia. Per alcuni Stati, come Estonia, Lettonia e Lituania, le delimitazioni sono particolarmente ampie e riguardano interi territori amministrativi; per altri, come Grecia e Ungheria, il regolamento individua aree puntuali o unità territoriali specifiche. In Italia sono interessati territori in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Sardegna, con Sardegna interamente classificata come zona soggetta a restrizioni III.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincola integralmente le autorità e gli operatori interessati dalla disciplina delle restrizioni per la peste suina africana.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento, aggiornando le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana.
Motivazione epidemiologica delle modifiche
I considerando richiamano nuovi focolai di peste suina africana in Germania e Polonia, la necessità di riflettere l'aumento o il miglioramento del livello di rischio e l'esigenza di adeguare le delimitazioni territoriali sulla base della situazione epidemiologica, dei criteri scientifici e degli orientamenti UE, tenendo conto anche delle norme OIE.
Riclassificazione di zone in Germania e Polonia
Alcune aree vengono spostate tra le categorie di restrizione: zone in Germania passano da I a II, con ridefinizione dei confini; in Polonia alcune aree passano da III a II e da II a I, mentre altre aree vengono elevate da II a III per nuovi focolai nei suini detenuti o selvatici.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni in altri Stati membri
L'allegato I aggiorna anche le zone soggette a restrizioni in Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovacchia e Italia, con elenchi dettagliati di regioni, province, comuni, distretti o unità di gestione venatoria.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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