L.R. Toscana 55/2006
Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana riconosce benefici regionali alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, nonché ai superstiti, se in possesso dei requisiti per la speciale elargizione statale e di specifici requisiti di residenza o di luogo dell’evento. I benefici sono graduati in base all’ISEE e consistono in agevolazioni economiche e amministrative, definite nel dettaglio da un regolamento regionale.
Interventi regionali a favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere
Interventi regionali a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
La legge disciplina, per la Regione Toscana, una serie di benefici a favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, nonché dei loro superstiti. Il provvedimento si pone in coerenza con la normativa statale di riferimento e attribuisce alla Regione il compito di riconoscere forme di sostegno aggiuntive rispetto alle misure nazionali.
Finalità e ambito soggettivo
I benefici regionali sono rivolti a chi abbia riportato un’invalidità permanente e ai superstiti delle vittime, purché tali soggetti siano stati riconosciuti ai fini della speciale elargizione prevista dalla normativa statale richiamata. Per accedere alle misure regionali è inoltre necessario che ricorra almeno uno dei seguenti requisiti territoriali:
- residenza in Toscana al momento del verificarsi dell’evento, per le persone che hanno riportato l’invalidità permanente o per le vittime;
- accadimento dell’evento, da cui sia derivata l’invalidità permanente o la morte, nel territorio della Regione Toscana.
Misura del beneficio e criteri economici
L’entità dei benefici è parametrata alla situazione economica del nucleo, mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il contributo concedibile è riconosciuto in percentuale rispetto a quanto stabilito dal regolamento attuativo, secondo le seguenti soglie:
- ISEE inferiore a 20.000 euro: 100%;
- ISEE da 20.000,01 a 25.000 euro: 80%;
- ISEE da 25.000,01 a 30.000 euro: 70%;
- ISEE da 30.000,01 a 35.000 euro: 60%;
- ISEE da 35.000,01 a 40.000 euro: 50%;
- ISEE da 40.000,01 a 45.000 euro: 40%;
- ISEE da 45.000,01 a 50.000 euro: 30%;
- ISEE da 50.000,01 a 55.000 euro: 20%;
- ISEE da 55.000,01 a 60.000 euro: 10%;
- ISEE da 60.000,01 a 70.000 euro: 5%;
- ISEE superiore a 70.000,01 euro: nessun contributo.
Per i soggetti con invalidità permanente, l’entità del beneficio può essere ulteriormente commisurata al grado di invalidità.
Tipologie di benefici
I benefici regionali consistono in:
- titoli di precedenza nelle procedure di accesso all’impiego presso l’amministrazione regionale;
- borse di studio per ogni anno di scuola elementare, secondaria di primo e secondo grado e per i corsi universitari;
- contributi a compensazione, fino al 50% di quanto versato a titolo di tributi regionali;
- agevolazioni per l’uso dei trasporti di competenza regionale;
- benefici per l’acquisto della prima casa;
- ulteriori agevolazioni, anche di natura fiscale, individuate dal regolamento attuativo.
Attuazione regolamentare
Le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici sono demandate a un regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il regolamento disciplina in concreto i criteri applicativi e le modalità operative dei benefici previsti.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono previsti a partire dal 2007 e devono essere assorbiti nelle pertinenti unità previsionali di base, entro gli stanziamenti determinati con la legge di bilancio.
Stato di attualità della disciplina
La legge contiene una disciplina ancora riferita a un sistema di benefici per categorie di vittime tuttora rilevante in astratto, ma con applicazione concreta limitata ai soggetti che rientrano nei requisiti previsti e alle misure definite dal regolamento attuativo. Non emerge una scadenza generale di efficacia della legge, né un limite temporale espresso per l’accesso ai benefici, salvo le condizioni legate ai singoli eventi e ai requisiti soggettivi e territoriali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 20 nov 2006L.R. Toscana 56/2006
- Legge · 21 nov 2006L.R. Toscana 57/2006
- Legge · 16 nov 2006L.R. Toscana 54/2006
- Legge · 28 nov 2006L.R. Toscana 60/2006
- Legge · 28 nov 2006L.R. Toscana 59/2006
- Legge · 28 nov 2006L.R. Toscana 58/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →