Regolamento (UE) 2022/2449
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2449 della Commissione del 13 dicembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 per quanto riguarda i dati registrati nei messaggi relativi alla registrazione degli operatori economici che intervengono nei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 al nuovo quadro delle accise introdotto dalla direttiva (UE) 2020/262 e dagli atti collegati, estendendo i messaggi e i registri elettronici ai movimenti intracomunitari di prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo. Aggiorna inoltre codici, definizioni, tabelle e allegati tecnici del sistema SEED per includere le nuove categorie di operatori economici e l’identificativo globale dell’operatore in ambito accise. Le modifiche sono motivate anche dalla sostituzione dei riferimenti al vecchio regime documentale e dall’esigenza di allineare il registro elettronico alle nuove autorizzazioni e statistiche.
Modifica le regole tecniche del registro SEED e dei messaggi informatici in materia di accise per includere i movimenti di prodotti già immessi in consumo tra Stati membri e i relativi nuovi operatori certificati.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, alle autorità competenti e agli operatori economici coinvolti nella registrazione e nel controllo elettronico dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa. Riguarda in particolare depositari autorizzati, destinatari/speditori registrati, destinatari/speditori certificati, depositi fiscali e le autorizzazioni temporanee, nonché i messaggi scambiati nel sistema informatizzato relativo alle accise. L’ambito è esteso ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro per consegna a fini commerciali; restano rilevanti i riferimenti al regime di sospensione dell’accisa e ai messaggi SEED. Si applica dal 13 febbraio 2023, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2449 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 per adeguare il sistema tecnico dei registri e dei messaggi in materia di accise al nuovo regime europeo dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo e trasportati tra Stati membri per consegna a fini commerciali. L’intervento si inserisce nel passaggio al nuovo quadro normativo fondato sulla direttiva (UE) 2020/262, sul regolamento delegato (UE) 2022/1636 e sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637.
Contesto normativo e finalità
Il considerando evidenzia che, dal 13 febbraio 2023, i movimenti intracomunitari di prodotti già immessi in consumo devono essere gestiti tramite il sistema informatizzato e con documento amministrativo elettronico semplificato (e-DAS), mentre fino a tale data resta applicabile il vecchio documento cartaceo di accompagnamento semplificato. Il regolamento è quindi adottato per garantire coerenza tra disciplina sostanziale e regole tecniche dei registri SEED e dei messaggi scambiati tra Stati membri.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano gli Stati membri nelle attività di registrazione, aggiornamento e consultazione dei dati relativi alle autorizzazioni accise. Sono coinvolti i depositari autorizzati, i destinatari registrati, gli speditori registrati, i destinatari certificati e gli speditori certificati, oltre ai depositi fiscali e alle autorizzazioni temporanee. L’ambito si estende anche alle informazioni tecniche necessarie per la gestione di e-AD/e-DAS, delle richieste di dati, delle statistiche SEED e dei codici utilizzati nei messaggi informatici.
Modifiche all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 612/2013
Viene riscritta la regola secondo cui, per completare alcuni campi di dati, si usano i codici dell’allegato II del regolamento modificato oppure quelli dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636. In questo modo il sistema resta allineato alla nuova architettura documentale e codificatoria introdotta dagli atti del 2022.
Modifiche all’articolo 6: estratti e categorie di operatori
L’articolo 6 è aggiornato per includere, negli estratti relativi alla registrazione, anche i nuovi operatori rilevanti per i movimenti di prodotti già immessi in consumo. In particolare, l’estratto comprende ora riferimenti a depositari autorizzati, destinatari registrati, speditori registrati, destinatari certificati e speditori certificati.
Inoltre, per i soggetti autorizzati a far circolare prodotti verso un luogo di consegna diretta, l’estratto deve riportare le informazioni sul codice del ruolo dell’operatore ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262. Per i destinatari registrati, destinatari certificati e speditori certificati che rientrano nell’articolo 19, paragrafo 2, lettere h), l) ed m), del regolamento (UE) n. 389/2012, l’estratto contiene anche le ulteriori informazioni richieste dalla nuova disciplina.
Aggiornamento dell’allegato I: struttura dei messaggi
L’allegato I è modificato in modo esteso. Tra gli elementi principali:
- viene inserita la definizione di e-DAS, documento amministrativo elettronico semplificato;
- sono ridefinite le nozioni di "data di inizio dell’autorizzazione" e "data di inizio della validità" in relazione agli operatori autorizzati dallo Stato membro responsabile;
- le tabelle 1-4 sono sostituite integralmente per riflettere i nuovi tipi di richieste, i messaggi di ricerca, le statistiche e le strutture dati richieste.
La tabella 1 disciplina le richieste generali e comprende, tra l’altro, richieste di dati di riferimento, di risincronizzazione del registro degli operatori economici, di ricerca degli elenchi di e-AD/e-DAS e di statistiche SEED. Sono inoltre previsti campi per criteri primari, statistiche per Stato membro e per periodo, e richieste di elenchi di codici.
La tabella 2, relativa alle operazioni sul registro degli operatori economici, introduce o aggiorna i messaggi per l’aggiornamento, la divulgazione, la ricerca e l’estrazione dei dati. Essa disciplina i dati relativi all’autorizzazione dell’operatore, all’azione da compiere, ai dati anagrafici, al ruolo dell’operatore, alle categorie di prodotti sottoposti ad accisa, ai prodotti specifici, ai depositi fiscali e alle autorizzazioni temporanee.
La tabella 3 elenca i motivi di rifiuto degli aggiornamenti, includendo casi come autorizzazione già esistente, deposito fiscale già esistente, autorizzazione temporanea già esistente, mancata corrispondenza dei record, duplicati, incoerenze tra numero di accisa e ufficio accise, campi mancanti o valori non validi.
La tabella 4 riguarda le statistiche SEED e prevede dati per Stato membro e totali complessivi su operatori attivi, inattivi, cancellati, scadenze pendenti, depositi fiscali e modifiche delle autorizzazioni; include inoltre la ripartizione per tipo di operatore e per categoria/prodotto accisa.
Aggiornamento dell’allegato II: codici e identificativo globale
L’allegato II è aggiornato nelle note degli elenchi codici 1 e 2, con rinvio ai codici paese del regolamento delegato (UE) 2022/1636. La novità centrale è l’inserimento di un nuovo elenco codici 4 dedicato all’"identificativo globale dell’operatore in ambito accise".
Tale identificativo è composto da:
- un identificativo dell’amministrazione nazionale in cui è registrato l’operatore o il deposito fiscale;
- un codice unico nazionale assegnato all’operatore.
La funzione è quella di consentire il collegamento tra le diverse autorizzazioni dello stesso operatore economico ai fini del controllo e dell’analisi dei rischi. Questa innovazione è particolarmente rilevante per la corretta gestione informatica di operatori titolari di più autorizzazioni.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 13 febbraio 2023. La scelta è coerente con la data di avvio del nuovo sistema informatico per i movimenti di prodotti già immessi in consumo e con il passaggio al nuovo e-DAS.
Implicazioni operative per i professionisti
Per avvocati, commercialisti e operatori fiscali, il regolamento ha rilievo soprattutto sotto il profilo dell’adeguamento dei sistemi di compliance accise e della corretta classificazione degli operatori nei registri elettronici. Diventa essenziale verificare la coerenza tra autorizzazioni, codici accisa, categorie di prodotto, ruoli dell’operatore e identificativo globale, nonché l’allineamento dei flussi informatici SEED ai nuovi messaggi e codici previsti dal sistema aggiornato.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei codici utilizzabili nei messaggi
L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 612/2013 è sostituito per prevedere che, quando servono codici per compilare i campi dei messaggi, si utilizzano quelli dell’allegato II del regolamento stesso oppure quelli dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636.
Estensione dei messaggi di estratto e delle categorie di operatori
All’articolo 6, paragrafo 3, sono aggiornati i riferimenti agli operatori inclusi negli estratti: depositario autorizzato, destinatario registrato, speditore registrato, destinatario certificato e speditore certificato. Viene anche integrato il contenuto informativo per i destinatari registrati o i depositari autorizzati autorizzati a far circolare prodotti verso un luogo di consegna diretta e per i soggetti rientranti nell’articolo 19, paragrafo 2, lettere h), l) ed m), del regolamento (UE) n. 389/2012.
Modifiche all’allegato I sui messaggi SEED e sulle statistiche
L’allegato I è modificato per includere il documento amministrativo elettronico semplificato (e-DAS), aggiornare le definizioni di data di inizio dell’autorizzazione e di validità, riscrivere le tabelle 1-4 e ampliare i messaggi relativi alla richiesta di dati, alla ricerca di elenchi di e-AD/e-DAS, alle statistiche SEED e ai dati sugli operatori attivi, inattivi, cancellati, sui depositi fiscali e sulle modifiche autorizzative.
Nuova disciplina tecnica per l’identificativo globale dell’operatore
L’allegato II è integrato con un nuovo elenco codici 4 relativo all’"identificativo globale dell’operatore in ambito accise", composto da un identificativo dell’amministrazione nazionale e da un codice unico nazionale. Tale identificativo serve a collegare le diverse autorizzazioni di uno stesso operatore ai fini del controllo e dell’analisi dei rischi.
Aggiornamento delle note ai codici e dei riferimenti normativi
Sono aggiornate le note tecniche negli elenchi codici 1 e 2 dell’allegato II, con rinvio ai codici paese del regolamento delegato (UE) 2022/1636, e sono corretti i riferimenti al regolamento (CE) n. 684/2009 e alla direttiva 2008/118/CE in funzione della nuova disciplina introdotta dalla direttiva (UE) 2020/262 e dagli atti delegati/esecutivi collegati.
Decorrenza di applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 13 febbraio 2023, in coerenza con l’avvio del nuovo regime dei movimenti di prodotti già immessi in consumo.
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