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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2449

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2449 della Commissione del 13 dicembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 per quanto riguarda i dati registrati nei messaggi relativi alla registrazione degli operatori economici che intervengono nei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali

Normativa europea32022R2449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 al nuovo quadro delle accise introdotto dalla direttiva (UE) 2020/262 e dagli atti collegati, estendendo i messaggi e i registri elettronici ai movimenti intracomunitari di prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo. Aggiorna inoltre codici, definizioni, tabelle e allegati tecnici del sistema SEED per includere le nuove categorie di operatori economici e l’identificativo globale dell’operatore in ambito accise. Le modifiche sono motivate anche dalla sostituzione dei riferimenti al vecchio regime documentale e dall’esigenza di allineare il registro elettronico alle nuove autorizzazioni e statistiche.

Modifica le regole tecniche del registro SEED e dei messaggi informatici in materia di accise per includere i movimenti di prodotti già immessi in consumo tra Stati membri e i relativi nuovi operatori certificati.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, indirettamente, alle autorità competenti e agli operatori economici coinvolti nella registrazione e nel controllo elettronico dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa. Riguarda in particolare depositari autorizzati, destinatari/speditori registrati, destinatari/speditori certificati, depositi fiscali e le autorizzazioni temporanee, nonché i messaggi scambiati nel sistema informatizzato relativo alle accise. L’ambito è esteso ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro per consegna a fini commerciali; restano rilevanti i riferimenti al regime di sospensione dell’accisa e ai messaggi SEED. Si applica dal 13 febbraio 2023, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2449 della Commissione

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 per adeguare il sistema tecnico dei registri e dei messaggi in materia di accise al nuovo regime europeo dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo e trasportati tra Stati membri per consegna a fini commerciali. L’intervento si inserisce nel passaggio al nuovo quadro normativo fondato sulla direttiva (UE) 2020/262, sul regolamento delegato (UE) 2022/1636 e sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637.

Contesto normativo e finalità

Il considerando evidenzia che, dal 13 febbraio 2023, i movimenti intracomunitari di prodotti già immessi in consumo devono essere gestiti tramite il sistema informatizzato e con documento amministrativo elettronico semplificato (e-DAS), mentre fino a tale data resta applicabile il vecchio documento cartaceo di accompagnamento semplificato. Il regolamento è quindi adottato per garantire coerenza tra disciplina sostanziale e regole tecniche dei registri SEED e dei messaggi scambiati tra Stati membri.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le modifiche riguardano gli Stati membri nelle attività di registrazione, aggiornamento e consultazione dei dati relativi alle autorizzazioni accise. Sono coinvolti i depositari autorizzati, i destinatari registrati, gli speditori registrati, i destinatari certificati e gli speditori certificati, oltre ai depositi fiscali e alle autorizzazioni temporanee. L’ambito si estende anche alle informazioni tecniche necessarie per la gestione di e-AD/e-DAS, delle richieste di dati, delle statistiche SEED e dei codici utilizzati nei messaggi informatici.

Modifiche all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 612/2013

Viene riscritta la regola secondo cui, per completare alcuni campi di dati, si usano i codici dell’allegato II del regolamento modificato oppure quelli dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636. In questo modo il sistema resta allineato alla nuova architettura documentale e codificatoria introdotta dagli atti del 2022.

Modifiche all’articolo 6: estratti e categorie di operatori

L’articolo 6 è aggiornato per includere, negli estratti relativi alla registrazione, anche i nuovi operatori rilevanti per i movimenti di prodotti già immessi in consumo. In particolare, l’estratto comprende ora riferimenti a depositari autorizzati, destinatari registrati, speditori registrati, destinatari certificati e speditori certificati.

Inoltre, per i soggetti autorizzati a far circolare prodotti verso un luogo di consegna diretta, l’estratto deve riportare le informazioni sul codice del ruolo dell’operatore ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262. Per i destinatari registrati, destinatari certificati e speditori certificati che rientrano nell’articolo 19, paragrafo 2, lettere h), l) ed m), del regolamento (UE) n. 389/2012, l’estratto contiene anche le ulteriori informazioni richieste dalla nuova disciplina.

Aggiornamento dell’allegato I: struttura dei messaggi

L’allegato I è modificato in modo esteso. Tra gli elementi principali:

  • viene inserita la definizione di e-DAS, documento amministrativo elettronico semplificato;
  • sono ridefinite le nozioni di "data di inizio dell’autorizzazione" e "data di inizio della validità" in relazione agli operatori autorizzati dallo Stato membro responsabile;
  • le tabelle 1-4 sono sostituite integralmente per riflettere i nuovi tipi di richieste, i messaggi di ricerca, le statistiche e le strutture dati richieste.

La tabella 1 disciplina le richieste generali e comprende, tra l’altro, richieste di dati di riferimento, di risincronizzazione del registro degli operatori economici, di ricerca degli elenchi di e-AD/e-DAS e di statistiche SEED. Sono inoltre previsti campi per criteri primari, statistiche per Stato membro e per periodo, e richieste di elenchi di codici.

La tabella 2, relativa alle operazioni sul registro degli operatori economici, introduce o aggiorna i messaggi per l’aggiornamento, la divulgazione, la ricerca e l’estrazione dei dati. Essa disciplina i dati relativi all’autorizzazione dell’operatore, all’azione da compiere, ai dati anagrafici, al ruolo dell’operatore, alle categorie di prodotti sottoposti ad accisa, ai prodotti specifici, ai depositi fiscali e alle autorizzazioni temporanee.

La tabella 3 elenca i motivi di rifiuto degli aggiornamenti, includendo casi come autorizzazione già esistente, deposito fiscale già esistente, autorizzazione temporanea già esistente, mancata corrispondenza dei record, duplicati, incoerenze tra numero di accisa e ufficio accise, campi mancanti o valori non validi.

La tabella 4 riguarda le statistiche SEED e prevede dati per Stato membro e totali complessivi su operatori attivi, inattivi, cancellati, scadenze pendenti, depositi fiscali e modifiche delle autorizzazioni; include inoltre la ripartizione per tipo di operatore e per categoria/prodotto accisa.

Aggiornamento dell’allegato II: codici e identificativo globale

L’allegato II è aggiornato nelle note degli elenchi codici 1 e 2, con rinvio ai codici paese del regolamento delegato (UE) 2022/1636. La novità centrale è l’inserimento di un nuovo elenco codici 4 dedicato all’"identificativo globale dell’operatore in ambito accise".

Tale identificativo è composto da:

  • un identificativo dell’amministrazione nazionale in cui è registrato l’operatore o il deposito fiscale;
  • un codice unico nazionale assegnato all’operatore.

La funzione è quella di consentire il collegamento tra le diverse autorizzazioni dello stesso operatore economico ai fini del controllo e dell’analisi dei rischi. Questa innovazione è particolarmente rilevante per la corretta gestione informatica di operatori titolari di più autorizzazioni.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 13 febbraio 2023. La scelta è coerente con la data di avvio del nuovo sistema informatico per i movimenti di prodotti già immessi in consumo e con il passaggio al nuovo e-DAS.

Implicazioni operative per i professionisti

Per avvocati, commercialisti e operatori fiscali, il regolamento ha rilievo soprattutto sotto il profilo dell’adeguamento dei sistemi di compliance accise e della corretta classificazione degli operatori nei registri elettronici. Diventa essenziale verificare la coerenza tra autorizzazioni, codici accisa, categorie di prodotto, ruoli dell’operatore e identificativo globale, nonché l’allineamento dei flussi informatici SEED ai nuovi messaggi e codici previsti dal sistema aggiornato.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei codici utilizzabili nei messaggi

L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 612/2013 è sostituito per prevedere che, quando servono codici per compilare i campi dei messaggi, si utilizzano quelli dell’allegato II del regolamento stesso oppure quelli dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636.

Estensione dei messaggi di estratto e delle categorie di operatori

All’articolo 6, paragrafo 3, sono aggiornati i riferimenti agli operatori inclusi negli estratti: depositario autorizzato, destinatario registrato, speditore registrato, destinatario certificato e speditore certificato. Viene anche integrato il contenuto informativo per i destinatari registrati o i depositari autorizzati autorizzati a far circolare prodotti verso un luogo di consegna diretta e per i soggetti rientranti nell’articolo 19, paragrafo 2, lettere h), l) ed m), del regolamento (UE) n. 389/2012.

Modifiche all’allegato I sui messaggi SEED e sulle statistiche

L’allegato I è modificato per includere il documento amministrativo elettronico semplificato (e-DAS), aggiornare le definizioni di data di inizio dell’autorizzazione e di validità, riscrivere le tabelle 1-4 e ampliare i messaggi relativi alla richiesta di dati, alla ricerca di elenchi di e-AD/e-DAS, alle statistiche SEED e ai dati sugli operatori attivi, inattivi, cancellati, sui depositi fiscali e sulle modifiche autorizzative.

Nuova disciplina tecnica per l’identificativo globale dell’operatore

L’allegato II è integrato con un nuovo elenco codici 4 relativo all’"identificativo globale dell’operatore in ambito accise", composto da un identificativo dell’amministrazione nazionale e da un codice unico nazionale. Tale identificativo serve a collegare le diverse autorizzazioni di uno stesso operatore ai fini del controllo e dell’analisi dei rischi.

Aggiornamento delle note ai codici e dei riferimenti normativi

Sono aggiornate le note tecniche negli elenchi codici 1 e 2 dell’allegato II, con rinvio ai codici paese del regolamento delegato (UE) 2022/1636, e sono corretti i riferimenti al regolamento (CE) n. 684/2009 e alla direttiva 2008/118/CE in funzione della nuova disciplina introdotta dalla direttiva (UE) 2020/262 e dagli atti delegati/esecutivi collegati.

Decorrenza di applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 13 febbraio 2023, in coerenza con l’avvio del nuovo regime dei movimenti di prodotti già immessi in consumo.

Come è indicizzato

Materieaccisecooperazione amministrativasistemi informaticifiscalità indiretta

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