Regolamento (UE) 2023/370
Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 dicembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra il quadro della PAC introducendo regole operative per la presentazione delle domande di modifica dei piani strategici nazionali. Definisce le informazioni che devono accompagnare ciascuna modifica, impone la trasmissione tramite SFC2021 e limita, in linea generale, a una sola domanda pendente per Stato membro. Stabilisce inoltre termini specifici per talune categorie di modifiche e individua casi ulteriori in cui il limite massimo annuo di modifiche non si applica.
Regolamento delegato che disciplina le procedure, i termini e alcune eccezioni per la presentazione e la notifica delle modifiche dei piani strategici della PAC.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea che presentano alla Commissione domande di modifica dei propri piani strategici della PAC ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115. Riguarda sia le modifiche dei piani strategici già approvati sia le notifiche relative a specifiche modifiche degli interventi, con utilizzo obbligatorio del sistema elettronico "SFC2021". Si applica dal 1º gennaio 2023, pur entrando in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Regolamento delegato (UE) 2023/370: procedure e termini per le modifiche dei piani strategici della PAC
Il regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2021/2115 disciplinando in modo operativo la presentazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC. La finalità è assicurare una gestione uniforme, tempestiva e giuridicamente certa delle modifiche, anche attraverso l’uso del sistema elettronico SFC2021 e la previsione di termini specifici per determinate categorie di interventi.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda gli Stati membri che intendono modificare i propri piani strategici della PAC. Si applica alle domande di modifica, alle notifiche di modifiche di specifici interventi e alle notifiche dell’esito della valutazione ai sensi dell’articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115. Il sistema di scambio elettronico di dati SFC2021 costituisce il canale obbligatorio di trasmissione.
Contenuto della domanda di modifica
La domanda di modifica deve contenere, oltre agli elementi già richiesti dall’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, l’indicazione di uno o più tipi di modifica tra quelli elencati nell’allegato del regolamento delegato. Per ogni modifica proposta devono essere esposti:
- i motivi che la giustificano;
- gli effetti previsti;
- l’impatto sugli obiettivi e sugli indicatori;
- l’impatto sul piano di finanziamento.
La domanda può comprendere una o più modifiche, ma deve essere strutturata e codificata separatamente nel sistema SFC2021 per ciascuna modifica proposta.
Regola della singola domanda pendente
Gli Stati membri possono presentare una sola domanda di modifica alla volta. Una nuova domanda è consentita solo dopo il ritiro della precedente oppure dopo che la Commissione abbia notificato la propria decisione sulla domanda precedente. In caso di ritiro, la nuova domanda può essere presentata soltanto dopo che la Commissione abbia preso atto del ritiro tramite SFC2021. La disciplina è pensata per evitare versioni multiple del piano in valutazione parallela e per garantire certezza giuridica ai beneficiari.
Notifiche di alcune modifiche e valutazioni ex articolo 120
Per le modifiche relative agli interventi del titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115 di cui all’articolo 119, paragrafo 9, è prevista una notifica specifica alla Commissione tramite SFC2021. La notifica deve indicare:
- l’oggetto delle modifiche;
- una giustificazione attestante che la modifica non incide sugli obiettivi di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a);
- la data di entrata in vigore della modifica nello Stato membro.
Anche l’esito della valutazione di cui all’articolo 120 deve essere notificato via SFC2021. Se lo Stato membro presenta una domanda di modifica a seguito di tale valutazione, nella motivazione deve richiamare la notifica e spiegare il nesso tra l’esito della valutazione e le modifiche proposte.
Termini di presentazione
Il regolamento sospende il periodo di tre mesi di cui all’articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 dal momento in cui le osservazioni della Commissione sono notificate allo Stato membro fino alla presentazione, tramite SFC2021, di una nuova versione del piano che recepisca tutte le osservazioni.
Sono inoltre previsti termini massimi specifici:
- entro il 30 settembre 2028, per le domande di modifica relative ai tipi di intervento di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115;
- entro il 30 settembre 2029, per le domande di modifica relative ai tipi di intervento di cui al capo IV del medesimo regolamento;
- tra il 1º gennaio 2025 e il 31 maggio 2025, per le domande di modifica relative ai trasferimenti di cui all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 88, paragrafo 7, e all’articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115.
Casi esclusi dal computo del numero massimo di modifiche annue
Non rientrano nel limite massimo annuo dell’articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115 le domande di modifica che riguardano:
- misure di emergenza per calamità naturali, eventi catastrofici, eventi climatici avversi riconosciuti o cambiamenti socioeconomici improvvisi;
- modifiche rese necessarie da cambiamenti della normativa dell’Unione o da decisioni dei giudici dell’Unione;
- modifiche conseguenti a misure eccezionali adottate ai sensi degli articoli 219, 220 o 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- modifiche connesse all’introduzione o alla modifica di strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060;
- modifiche dovute a disimpegno automatico ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2116;
- modifiche relative agli interventi di sviluppo rurale di cui all’articolo 119, paragrafo 9.
Per i casi di disimpegno automatico, la domanda deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno civile. Se una domanda combina uno di questi casi con altre modifiche, essa viene comunque computata nel numero massimo annuo.
Allegato: tipologie di modifica richiamate dalla domanda
L’allegato elenca i principali tipi di modifica che possono essere oggetto della domanda, tra cui: revisione dei risultati previsti o dei coefficienti di riduzione; modifiche alla condizionalità; trasferimenti connessi a degressività e limiti massimi; modifiche per interventi in determinati settori; assegnazioni a InvestEU; trasferimenti tra pagamenti diretti e FEASR; modifiche ai pagamenti diretti; integrazione di elementi mancanti del piano approvato; modifiche allo sviluppo rurale; revisioni dei piani strategici ai sensi dell’articolo 120; e altre modifiche residuali ai piani strategici della PAC.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e perimetro dell’intervento
Il regolamento integra il regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda: le procedure di presentazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC; i termini di presentazione; e gli ulteriori casi in cui non si applica il numero massimo di modifiche annue di cui all’articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115.
Contenuto della domanda di modifica e trasmissione tramite SFC2021
La domanda deve contenere, oltre agli elementi già previsti dall’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, l’indicazione di uno o più tipi di modifica tra quelli elencati nell’allegato e, per ciascuna modifica, i motivi, gli effetti previsti, l’impatto su obiettivi e indicatori e l’impatto sul piano di finanziamento. La trasmissione avviene tramite il sistema SFC2021, con codifica separata di ogni modifica proposta.
Una sola domanda alla volta
Gli Stati membri possono presentare una sola domanda di modifica alla volta. Una nuova domanda è ammessa solo dopo il ritiro della precedente oppure dopo la notifica della decisione della Commissione sulla domanda precedente. In caso di ritiro, la nuova domanda può essere presentata solo dopo che la Commissione ne abbia preso atto in SFC2021.
Notifiche speciali alla Commissione
Le modifiche relative agli interventi del titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115 di cui all’articolo 119, paragrafo 9, devono essere notificate via SFC2021 con indicazione dell’oggetto, di una giustificazione che confermi la non incidenza sugli obiettivi di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), e della data di entrata in vigore nazionale. Inoltre, l’esito della valutazione ex articolo 120 deve essere notificato tramite SFC2021; se una domanda di modifica segue tale valutazione, va indicato il collegamento tra esito della valutazione e modifiche proposte.
Sospensione del termine di tre mesi e scadenze settoriali
Il termine di tre mesi di cui all’articolo 119, paragrafo 6, è sospeso dalla notifica delle osservazioni della Commissione fino alla presentazione, via SFC2021, di una nuova versione del piano che recepisca tutte le osservazioni. Sono fissati termini massimi di presentazione al 30 settembre 2028 per le modifiche relative ai tipi di intervento di cui all’articolo 42 e al 30 settembre 2029 per le modifiche relative ai tipi di intervento del capo IV. Le domande relative ai trasferimenti di cui all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 88, paragrafo 7, e all’articolo 103 devono essere presentate tra il 1º gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.
Casi in cui il limite massimo annuo non si applica
Non rientrano nel computo del numero massimo annuo le domande relative a: misure di emergenza per calamità naturali, eventi catastrofici, eventi climatici avversi riconosciuti o cambiamenti socioeconomici improvvisi; modifiche imposte da cambiamenti della legislazione UE o da decisioni giurisdizionali dell’Unione; misure eccezionali adottate ai sensi degli articoli 219, 220 o 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013; introduzione o modifica di strumenti finanziari ex articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060; disimpegni automatici ex articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2116; e modifiche sugli interventi di sviluppo rurale di cui all’articolo 119, paragrafo 9. Per il disimpegno automatico, la domanda va presentata entro il 30 giugno di ogni anno civile. Se una domanda combina questi casi con altre modifiche, essa rientra comunque nel computo del numero massimo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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