Regolamento (UE) 2022/2448
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione del 13 dicembre 2022 che stabilisce orientamenti operativi concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità per la biomassa forestale di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce modalità operative comuni per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità della biomassa forestale previsti dall’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001. Definisce un approccio basato sul rischio e distingue tra verifica a livello nazionale/subnazionale e verifica a livello di zona di approvvigionamento forestale, imponendo prove precise, aggiornate e verificabili. Disciplina inoltre il controllo, la verifica indipendente, l’uso del sistema di equilibrio di massa e il ricorso a sistemi volontari riconosciuti. L’obiettivo è garantire una applicazione uniforme, trasparente e antifrode dei criteri ambientali e climatici connessi alla produzione energetica da biomassa forestale.
Orientamenti operativi per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità della biomassa forestale ai fini della direttiva (UE) 2018/2001.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono usarlo per garantire un’attuazione rigorosa e armonizzata dei criteri di sostenibilità basati sul rischio relativi alla biomassa forestale impiegata per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Coinvolge gli operatori economici della filiera, in particolare quelli che devono fornire informazioni certificate e prove verificabili sulla conformità ai criteri di raccolta e ai criteri LULUCF, sia a livello nazionale/subnazionale sia, in mancanza di prove, a livello di zona di approvvigionamento forestale. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448: orientamenti operativi per la biomassa forestale
Il regolamento dà attuazione all’articolo 29, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 e mira a rendere uniforme, rigorosa e verificabile la dimostrazione della sostenibilità della biomassa forestale utilizzata per fini energetici. Il contesto è quello della promozione delle energie rinnovabili, con particolare attenzione alla tutela della legalità della raccolta, della rigenerazione forestale, della biodiversità, del suolo e della contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti LULUCF.
Ambito di applicazione e logica di fondo
Il regolamento si rivolge agli Stati membri, che devono applicare orientamenti operativi per controllare la conformità dei combustibili da biomassa, dei biocarburanti e dei bioliquidi derivati da biomassa forestale ai criteri di sostenibilità della direttiva (UE) 2018/2001. Il sistema è impostato su una verifica "basata sul rischio": in primo luogo si privilegia la dimostrazione della conformità a livello nazionale o subnazionale; solo se tale dimostrazione non è possibile, occorre ricorrere a prove più dettagliate a livello di zona di approvvigionamento forestale.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 fornisce le definizioni necessarie per l’applicazione uniforme del regolamento. Tra le nozioni più rilevanti vi sono i criteri di raccolta a livello nazionale o subnazionale e quelli a livello di zona di approvvigionamento, il paese di raccolta, la foresta piantata, la piantagione forestale, il legno morto, la capacità produttiva a lungo termine e il sistema di gestione. Sono inoltre chiariti il significato di disturbi naturali, incremento annuo netto, criteri LULUCF, primo punto di raccolta e le forme di controllo interno, esterno e di terzi. Le definizioni rinviano in più punti al regolamento (UE) 2018/841 e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/996.
Criteri di raccolta: verifica a livello nazionale o subnazionale
L’articolo 3 impone agli operatori economici di fornire informazioni certificate e una valutazione basata sul rischio che dimostri, con dati precisi, aggiornati e verificabili, il paese o la regione subnazionale di raccolta e la conformità della normativa applicabile. La verifica deve coprire:
- la legalità delle operazioni di raccolta;
- la rigenerazione forestale, naturale o artificiale, in tempi adeguati;
- la protezione effettiva delle aree designate per la conservazione della natura, comprese zone umide e torbiere;
- la minimizzazione degli impatti negativi su suolo e biodiversità;
- il mantenimento o aumento della capacità produttiva a lungo termine delle foreste.
Per il mancato rispetto significativo delle leggi nazionali o subnazionali, gli operatori devono considerare valutazioni e relazioni giuridiche di organizzazioni governative, procedure di infrazione della Commissione e sentenze della Corte di giustizia. Gli Stati membri possono alleggerire gli oneri amministrativi mediante banche dati pubbliche, dati territoriali, inventari pubblici e formazione.
Criteri di raccolta: verifica a livello di zona di approvvigionamento forestale
Quando mancano prove sufficienti a livello nazionale o subnazionale, l’articolo 4 richiede una dimostrazione tramite sistemi di gestione della zona di approvvigionamento. L’operatore deve individuare con precisione i confini dell’area e fornire prove che i sistemi di gestione garantiscano: legalità della raccolta, rigenerazione entro un massimo di dieci anni, esclusione delle aree protette salvo compatibilità con gli obiettivi di tutela, prevenzione degli impatti su suolo e biodiversità e salvaguardia della capacità produttiva a lungo termine.
Il regolamento dettaglia anche le misure di mitigazione attese, tra cui:
- esclusione o non degradazione di foreste primarie e aree protette;
- minimizzazione della raccolta di ceppi e radici;
- assenza di raccolta su suoli vulnerabili;
- tecniche di esbosco che riducano la compattazione e gli impatti sul suolo;
- tutela di specie e habitat protetti;
- mantenimento di quantità adeguate di legno morto;
- limitazione dei tagli a raso, salvo eccezioni giustificate da parassiti, tempeste o altri disturbi naturali.
Criteri LULUCF a livello nazionale
L’articolo 5 disciplina la prova della conformità ai criteri LULUCF a livello nazionale. Gli operatori devono dimostrare che il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica di origine è parte dell’Accordo di Parigi e soddisfa una delle due alternative previste:
- ha presentato un NDC che includa il settore agricolo, forestale e dell’uso del suolo, spiegando come tali settori siano considerati e contabilizzando emissioni e assorbimenti, comprese le emissioni associate alla raccolta della biomassa forestale;
- dispone di leggi nazionali o subnazionali applicabili alla zona di raccolta per conservare e aumentare scorte e pozzi di assorbimento di carbonio, con prova che le emissioni LULUCF non superino gli assorbimenti su media decennale e che le scorte/pozzi siano mantenuti o rafforzati.
Criteri LULUCF a livello di zona di approvvigionamento forestale
Se mancano prove a livello nazionale, l’articolo 6 impone una verifica tramite sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale. L’operatore deve:
- delimitare l’area e identificare i comparti di carbonio rilevanti (biomassa epigea, biomassa sotterranea, lettiera, legno morto e carbonio organico del suolo);
- calcolare una media storica di riferimento, preferibilmente sul periodo 2000-2009 o su un periodo simile più vicino possibile;
- descrivere lo scenario di gestione forestale previsto per almeno 30 anni dopo la raccolta;
- stimare la media futura delle scorte e dei pozzi di assorbimento di carbonio con gli stessi comparti, dati e metodi;
- confrontare i valori futuri con quelli storici.
La biomassa è conforme se la media futura è uguale o superiore a quella storica. Gli operatori devono inoltre istituire sistemi di monitoraggio e verifica dell’effettivo sviluppo delle scorte e dei pozzi di carbonio.
Controllo, verifica e strumenti di conformità
L’articolo 7 rafforza le garanzie di affidabilità: gli Stati membri devono assicurare che gli operatori presentino informazioni attendibili, mettano a disposizione i dati utilizzati, applichino il sistema di equilibrio di massa previsto dalla direttiva (UE) 2018/2001 e sottopongano le informazioni a controllo indipendente di terzi. Per la conformità nazionale/subnazionale ai criteri di raccolta e LULUCF è ammesso il controllo interno o esterno fino al primo punto di raccolta.
Il controllo deve verificare frequenza e metodo di campionamento, nonché l’attendibilità dei dati. Gli operatori possono inoltre avvalersi di sistemi nazionali o volontari internazionali riconosciuti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. Per ridurre gli oneri amministrativi, soprattutto per i piccoli operatori, sono previsti controlli di gruppo alle condizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce orientamenti operativi che gli Stati membri devono applicare per l’attuazione rigorosa e armonizzata dei criteri di sostenibilità basati sul rischio per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa forestale, richiamando i criteri di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 chiarisce nozioni chiave, tra cui i criteri di raccolta a livello nazionale/subnazionale e a livello di zona di approvvigionamento, il paese di raccolta, foresta piantata e piantagione forestale, legno morto, capacità produttiva a lungo termine, sistema di gestione, disturbi naturali, incremento annuo netto, criteri LULUCF, primo punto di raccolta, controllo interno, esterno e di terzi, nonché operatore economico rinviando, in alcuni casi, al regolamento (UE) 2018/841 e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/996.
Verifica dei criteri di raccolta a livello nazionale o subnazionale
L’articolo 3 richiede agli operatori economici di fornire informazioni certificate, basate su una valutazione del rischio, che attestino il paese/regione di raccolta e la conformità della normativa nazionale o subnazionale ai requisiti sulla legalità della raccolta, rigenerazione forestale, protezione delle aree designate, minimizzazione degli impatti su suolo e biodiversità, e mantenimento o incremento della capacità produttiva a lungo termine. La valutazione deve considerare sistemi di monitoraggio e applicazione, mancato rispetto significativo delle norme, relazioni e valutazioni giuridiche, procedure di infrazione della Commissione e sentenze della Corte di giustizia. Gli Stati membri possono creare banche dati pubbliche e fornire formazione per ridurre gli oneri amministrativi.
Verifica dei criteri di raccolta a livello di zona di approvvigionamento forestale
L’articolo 4 si applica quando non vi siano prove sufficienti di conformità a livello nazionale o subnazionale. In tal caso gli operatori devono dimostrare, tramite sistemi di gestione della zona di approvvigionamento, i confini spaziali dell’area, la legalità della raccolta, la rigenerazione entro un massimo di dieci anni, l’assenza di provenienza da aree designate per la protezione della natura salvo assenza di interferenza con gli obiettivi di tutela, la prevenzione degli impatti negativi su suolo e biodiversità e il mantenimento o miglioramento della capacità produttiva a lungo termine, anche tramite dati di inventari forestali e misure di mitigazione specifiche.
Verifica dei criteri LULUCF a livello nazionale
L’articolo 5 impone agli operatori di dimostrare che il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica di origine è parte dell’Accordo di Parigi e soddisfa una delle due alternative: avere presentato un NDC che includa e contabilizzi i settori agricolo, forestale e dell’uso del suolo, compresi gli assorbimenti e le emissioni connessi alla raccolta della biomassa; oppure disporre di leggi nazionali/subnazionali che conservino e potenzino le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, con evidenza che le emissioni LULUCF non superino gli assorbimenti su base media decennale e che le scorte di carbonio siano mantenute o rafforzate.
Verifica dei criteri LULUCF a livello di zona di approvvigionamento forestale
L’articolo 6 disciplina il caso in cui non siano disponibili prove a livello nazionale. Gli operatori devono identificare i confini della zona e i comparti di carbonio rilevanti, stabilire una media storica di riferimento utilizzando preferibilmente il periodo 2000-2009 o un periodo analogo, descrivere lo scenario di gestione forestale atteso per almeno 30 anni, stimare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio nel medesimo orizzonte temporale e confrontarli con il riferimento storico. La biomassa è conforme se la media futura è uguale o superiore a quella storica, con obbligo di sistemi di monitoraggio e verifica dell’evoluzione effettiva delle scorte di carbonio.
Controllo, verifica e sistemi riconosciuti
L’articolo 7 impone agli Stati membri di assicurare che gli operatori presentino informazioni affidabili, usino il sistema di equilibrio di massa della direttiva (UE) 2018/2001, e sottopongano le informazioni a controllo indipendente di terzi, salvo che per la conformità nazionale/subnazionale ai criteri di raccolta e LULUCF, per la quale è possibile il controllo interno o esterno fino al primo punto di raccolta. Devono essere garantite trasparenza, verifiche regolari e controlli sull’affidabilità, inclusa la frequenza e il campionamento. È ammesso il ricorso a sistemi nazionali o volontari internazionali riconosciuti ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, nonché a controlli di gruppo per ridurre gli oneri, specie per i piccoli operatori.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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