Regolamento (UE) 2022/2573
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2573 della Commissione del 13 dicembre 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per quanto riguarda i messaggi relativi ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina tecnica dei messaggi elettronici usati dagli Stati membri per scambiarsi informazioni sui movimenti di prodotti soggetti ad accisa. L’intervento serve ad allineare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 alla direttiva (UE) 2020/262, che dal 13 febbraio 2023 amplia il perimetro dei movimenti monitorati dal sistema informatizzato. Vengono quindi adattati titolo, definizioni, messaggi standard, casi di cooperazione obbligatoria e allegati tecnici con nuovi codici e strutture dati.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per estendere e adeguare lo scambio elettronico di informazioni tra Stati membri ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa anche in regime di accisa assolta destinati a consegne commerciali intracomunitarie.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle rispettive autorità competenti nell’ambito della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni relativi ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa disciplinati dal capo IV e dal capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262. L’ambito è esteso, rispetto alla versione originaria del regolamento 2016/323, non solo ai movimenti in sospensione dall’accisa ma anche ai prodotti immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per consegne a fini commerciali. Restano rilevanti i collegamenti con il regolamento (UE) n. 389/2012, la decisione (UE) 2020/263 e i documenti elettronici e-AD/e-DAS; le disposizioni si applicano dal 13 febbraio 2023.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2573 della Commissione
Il regolamento adegua il quadro tecnico di cooperazione amministrativa tra Stati membri in materia di accise alla riforma introdotta dalla direttiva (UE) 2020/262. La finalità è assicurare che, dal 13 febbraio 2023, anche i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo e destinati a un altro Stato membro per fini commerciali siano gestiti tramite il sistema informatizzato e relativi messaggi elettronici.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’abrogazione della direttiva 2008/118/CE e la sua sostituzione con la direttiva (UE) 2020/262, nonché l’obbligo di controllo informatico dei movimenti mediante il sistema previsto dalla decisione (UE) 2020/263. Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 disciplinava solo la cooperazione sui movimenti in sospensione dall’accisa, esso viene aggiornato per ricomprendere anche i movimenti di prodotti già immessi in consumo ma spediti verso un altro Stato membro per consegna commerciale.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il regolamento riguarda le autorità competenti degli Stati membri chiamate a scambiarsi informazioni sui movimenti di prodotti sottoposti ad accisa disciplinati dal capo IV e dal capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262. Rilevano, in particolare, i movimenti in sospensione dall’accisa e quelli ad accisa assolta per consegne commerciali intracomunitarie. L’aggiornamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 389/2012 sulla cooperazione amministrativa in materia di accise.
Definizioni e struttura tecnica dei messaggi
L’articolo 2 riformulato definisce il "movimento" come trasferimento tra due o più Stati membri effettuato secondo la direttiva (UE) 2020/262. Il regolamento aggiorna inoltre i riferimenti ai codici utilizzabili nei messaggi elettronici, coordinandoli con il regolamento delegato (UE) 2022/1636 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013. L’allegato I viene integralmente sostituito e contiene ora le specifiche dettagliate dei messaggi elettronici per scaricamento, ricerca, cooperazione amministrativa, allarme/rifiuto, interruzione di movimento, chiusura manuale, relazioni di controllo ed eventi.
Principali messaggi di cooperazione e flussi informativi
Se l’autorità richiedente conosce l’ARC, può chiedere documenti e informazioni aggiuntive mediante il messaggio di "Richiesta di scaricamento relativa a un movimento"; l’autorità interpellata fornisce anche l’"Iter storico di un movimento", comprensivo dei documenti relativi. Se l’ARC non è noto, può essere richiesto un elenco di e-AD/e-DAS tramite una ricerca generale. Per le informazioni non presenti nel sistema informatizzato si utilizza la "Richiesta generale di cooperazione amministrativa".
Il regolamento disciplina anche i casi in cui sono obbligatori messaggi specifici: i risultati dei controlli devono essere trasmessi entro sette giorni; gli allarmi o i rifiuti relativi a e-AD/e-DAS devono essere comunicati entro un giorno; la chiusura manuale è possibile quando il movimento non può essere chiuso con le regole ordinarie della direttiva (UE) 2020/262.
Aggiornamento degli allegati tecnici e dei codici
L’allegato II sostituisce vari elenchi di codici, tra cui quelli relativi all’identificativo di correlazione del follow-up, al numero della relazione sul controllo/evento, ai motivi del rifiuto, ai tipi di prova, ai motivi della richiesta, ai motivi dell’impossibilità dell’azione di cooperazione amministrativa, ai tipi di documento e ai motivi della richiesta di chiusura manuale. Tali codifiche sono essenziali per la standardizzazione dei messaggi scambiati tra amministrazioni fiscali e doganali.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma le modifiche operative si applicano dal 13 febbraio 2023. La scelta assicura la coincidenza con l’entrata in applicazione della direttiva (UE) 2020/262 e con l’avvio del nuovo regime di gestione elettronica dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa.
Disposizioni principali
Aggiornamento del titolo e dell’ambito materiale
Il regolamento 2016/323 viene rinominato per riferirsi ai "prodotti sottoposti ad accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio". L’articolo 1 viene riscritto per includere, tra i movimenti oggetto di cooperazione e scambio di informazioni, quelli previsti dal capo IV e dal capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262.
Nuova definizione di "movimento"
L’articolo 2 è sostituito: per "movimento" si intende un movimento tra due o più Stati membri di prodotti sottoposti ad accisa effettuato conformemente al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262.
Adeguamento dei codici e dei messaggi elettronici
L’articolo 3, paragrafo 2, è aggiornato per consentire l’uso dei codici contenuti nell’allegato II del regolamento 2016/323, nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 e nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636. L’allegato I è interamente sostituito per ridefinire le tabelle dei messaggi elettronici utilizzati nello scambio di informazioni sui movimenti soggetti al nuovo regime.
Richiesta di scaricamento e iter storico del movimento
L’articolo 4 consente all’autorità richiedente, se conosce l’ARC del documento amministrativo elettronico o del documento amministrativo elettronico semplificato (e-AD/e-DAS), di chiedere documenti e altri dati relativi al movimento tramite il messaggio "Richiesta di scaricamento relativa a un movimento". L’autorità interpellata trasmette anche l’"Iter storico di un movimento", che comprende copia dell’e-AD/e-DAS e degli altri documenti pertinenti.
Ricerca generale di e-AD/e-DAS e richieste di dati
L’articolo 5 disciplina le richieste quando il codice di riferimento non è noto, consentendo la ricerca di elenchi di e-AD/e-DAS sulla base di criteri selezionati. L’articolo 6 prevede il messaggio "Richiesta generale di cooperazione amministrativa" per richiedere informazioni non contenute nel sistema informatizzato.
Chiusura manuale dei movimenti
L’articolo 6 bis, richiamando l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012, consente di chiedere la chiusura manuale di un movimento quando esso non può essere chiuso ai sensi degli articoli 24, 25 o 37 della direttiva (UE) 2020/262. L’istanza va trasmessa tramite il messaggio specifico "Richiesta di chiusura manuale".
Scambio obbligatorio di informazioni a seguito di controlli o anomalie
L’articolo 10 impone, in caso di controlli documentali o fisici che rivelino taluni casi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012 presso destinatari registrati, depositari autorizzati, speditori certificati o destinatari certificati, l’invio del messaggio "Risultati della cooperazione amministrativa" entro sette giorni dal controllo. L’articolo 13 impone l’invio entro un giorno del messaggio "Allarme o rifiuto di e-AD/e-DAS" quando i prodotti spediti non sono stati richiesti o il contenuto del documento è errato e vi sia sospetto dei casi di cui al regolamento (UE) n. 389/2012.
Chiusura manuale e risposta alla chiusura
L’articolo 14 bis è modificato per chiarire che, quando l’autorità dello Stato membro di spedizione ha prova del completamento del movimento ma non può chiuderlo ai sensi della direttiva (UE) 2020/262, decide se procedere alla chiusura manuale. L’allegato II è aggiornato con gli elenchi codici relativi, tra l’altro, ai motivi della chiusura manuale, del rifiuto, dell’allarme e dell’impossibilità di cooperazione.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 13 febbraio 2023, in coordinamento con la data di applicazione della direttiva (UE) 2020/262. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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