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Messaggio

Messaggio numero 17606 del 04-11-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che la salvaguardia prevista dall’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135/2012 riguarda solo i lavoratori coinvolti in accordi governativi per la gestione degli esuberi sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 che, entro la fine degli ammortizzatori sociali, non riescono ancora a maturare i requisiti pensionistici previsti dal decreto-legge n. 201/2011. Restano esclusi coloro che raggiungono tali requisiti durante il periodo di sostegno al reddito.

Salvaguardia pensionistica per lavoratori coinvolti in procedure di esubero

Salvaguardia per lavoratori in esubero

Il documento illustra l’ambito applicativo della salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012, già richiamata nel messaggio n. 4768 del 2013. La misura è finalizzata a tutelare i lavoratori coinvolti in procedure di gestione degli esuberi definite mediante accordi in sede governativa stipulati entro il 31 dicembre 2011.

Finalità della misura

Gli accordi richiamati sono quelli conclusi tra le parti per la gestione delle eccedenze occupazionali e prevedono l’accompagnamento al pensionamento attraverso:

  • la sola mobilità;
  • oppure un percorso unico articolato in due ammortizzatori sociali, prima la CIGS e poi la mobilità.

La salvaguardia opera quindi in relazione a lavoratori già individuati nei processi aziendali di gestione degli esuberi, purché ricadano nelle condizioni temporali previste dalla norma.

Casistiche considerate

Dall’esame delle posizioni contributive, ai fini delle certificazioni della salvaguardia, vengono richiamate due situazioni di lavoratori comunque inclusi nei processi di gestione degli esuberi sottoscritti entro il 31 dicembre 2011:

  • lavoratori che maturano i requisiti pensionistici previgenti al decreto-legge n. 201 del 2011 dopo il 31 dicembre 2011, ma prima dell’inizio del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
  • lavoratori che, nell’ambito degli accordi governativi per la gestione delle eccedenze occupazionali, beneficiano di due successivi ammortizzatori sociali, con maturazione durante la CIGS, dopo il 31 dicembre 2011, dei previgenti requisiti pensionistici, seguita dall’indennità di mobilità.

Condizione per l’accesso al beneficio

Il documento precisa che la salvaguardia prevista dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, si applica solo ai lavoratori tra quelli indicati che non riescono a perfezionare i requisiti pensionistici previsti dal D.L. n. 201 del 2011 entro il termine di fruizione degli strumenti di sostegno al reddito.

Esclusione dal beneficio

Sono invece esclusi dalla salvaguardia coloro che, nel periodo di fruizione degli interventi a sostegno del reddito, raggiungono i requisiti previsti dalla legge n. 214/2011. Per tali soggetti non è quindi possibile accedere al beneficio previsto dall’articolo 22 della legge n. 135/2012.

Aggiornamento delle procedure

Il documento segnala infine che le procedure informatiche per la gestione della salvaguardia verranno adeguate secondo i chiarimenti forniti.

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