Messaggio numero 17197 del 25-10-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 82/2013, che i contributi di malattia versati dai datori di lavoro per periodi anteriori al 1° maggio 2011 possono essere richiesti a rimborso se il datore di lavoro era tenuto a corrispondere per legge o contratto collettivo un trattamento economico sostitutivo dell’indennità di malattia. Vengono indicati soggetti legittimati, modalità di presentazione dell’istanza tramite cassetto previdenziale, limiti di prescrizione decennale e casi di non rimborsabilità, oltre ai criteri di quantificazione da parte delle sedi INPS.
Rimborso della contribuzione di malattia versata prima del 1° maggio 2011
Rimborso della contribuzione di malattia versata prima del 1° maggio 2011
Il documento interviene a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni che avevano reso irripetibili i contributi di malattia versati dai datori di lavoro. Viene quindi chiarito che, per i versamenti effettuati prima del 1° maggio 2011, è possibile chiedere il rimborso nei casi in cui il datore di lavoro avesse già corrisposto ai dipendenti un trattamento economico di malattia sostitutivo dell’indennità INPS, perché obbligato da legge o da contratto collettivo.
Quadro normativo di riferimento
In premessa viene ricostruita l’evoluzione normativa sull’argomento:
- l’art. 20, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, aveva interpretato l’art. 6, secondo comma, della legge n. 138/1943 nel senso dell’esonero dal versamento della contribuzione di malattia per i datori di lavoro che sostenevano direttamente il trattamento economico di malattia;
- l’art. 18, comma 16, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, ha introdotto il comma 1-bis all’art. 20, stabilendo che, dal 1° maggio 2011, tali datori di lavoro sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia ai sensi dell’art. 31 della legge n. 41/1986, per le categorie di lavoratori cui l’assicurazione si applica;
- la circolare n. 122/2011 aveva chiarito che l’esonero si applicava fino al 30 aprile 2011 e che i contributi versati prima del 1° maggio 2011 erano irripetibili.
Effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 82 del 9 maggio 2013
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 82 del 9 maggio 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:
- dell’art. 20, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008;
- della medesima previsione, come modificata dall’art. 18, comma 16, lett. b), del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011.
Di conseguenza, viene meno la regola dell’irripetibilità dei contributi versati per i periodi anteriori al 1° maggio 2011. Tali somme diventano quindi ripetibili ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. in tema di indebito oggettivo, nel rispetto del termine ordinario di prescrizione di cui all’art. 2946 cod. civ.
Soggetti legittimati e ambito temporale
Possono chiedere il rimborso:
- i datori di lavoro che, nei periodi interessati, hanno corrisposto ai dipendenti un trattamento economico di malattia sostitutivo dell’indennità giornaliera INPS;
- i datori di lavoro che erano obbligati a tale erogazione in forza di una norma di legge o di una disposizione del contratto collettivo, anche di diritto comune, di primo o secondo livello.
Il rimborso riguarda esclusivamente:
- la contribuzione di malattia versata per periodi anteriori al 1° maggio 2011.
Contenuto dell’istanza di rimborso
L’istanza deve essere presentata con apposita domanda e deve contenere, in particolare:
- l’indicazione della norma di legge o della disposizione del contratto collettivo applicato che imponeva il trattamento economico sostitutivo dell’indennità di malattia;
- la copia della disposizione contrattuale, da allegare alla domanda;
- gli importi dettagliati delle somme versate mensilmente a titolo di contribuzione di malattia;
- i periodi a cui tali versamenti si riferiscono.
La domanda deve essere trasmessa tramite il cassetto previdenziale, utilizzando l’apposita sezione “Rimborsi/compensazioni” presente in “versamenti F24”.
Verifiche delle sedi e criteri di quantificazione
Le sedi INPS, ricevuta l’istanza, devono verificare la sussistenza del diritto alla ripetizione e procedere alla quantificazione esatta delle somme da rimborsare.
Ai fini di tale attività, il documento precisa che:
- il diritto al rimborso è soggetto a prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 cod. civ.;
- non sono rimborsabili i contributi per i quali il richiedente sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato e prima dell’entrata in vigore dell’art. 20, comma 1, del D.L. n. 112/2008, al relativo versamento;
- se nella richiesta sono inclusi periodi in cui il datore di lavoro abbia conguagliato importi per indennità di malattia anticipata per conto dell’Istituto, le sedi non devono riconoscere la relativa contribuzione versata.
Per determinare gli importi contributivi non rimborsabili, le sedi devono:
- prendere a riferimento, per ogni evento, la retribuzione lorda del mese precedente l’astensione;
- applicare l’aliquota pro tempore vigente.
Gestione operativa
Il documento segnala che, data la complessità delle operazioni di verifica e quantificazione, le sedi devono attivare le sinergie ritenute necessarie per una corretta gestione delle domande di rimborso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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