Messaggio numero 17768 del 05-11-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce le istruzioni operative sul finanziamento della prestazione di esodo prevista dalla legge n. 92/2012, aggiornando i modelli di domanda e chiarendo adempimenti, termini di versamento, modalità di pagamento, limiti alle trattenute, esito delle verifiche sui requisiti del datore di lavoro e criteri di calcolo della contribuzione correlata.
Finanziamento e gestione della prestazione di esodo per lavoratori prossimi alla pensione
Prestazione di esodo per lavoratori prossimi alla pensione
Il documento integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 119 del 1° agosto 2013 in materia di prestazione di esodo introdotta dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012. L’obiettivo è disciplinare le modalità di finanziamento della prestazione, precisare alcuni adempimenti e mettere a disposizione il nuovo modello di domanda preliminare e quello di domanda di prestazione.
Finanziamento della prestazione
La prestazione è finanziata tramite il versamento anticipato della provvista mensile da parte del datore di lavoro esodante. Ogni mese, il giorno 10, la procedura informatica individua le prestazioni in essere per le quali deve essere predisposto il flusso di pagamento del mese successivo e aggrega gli importi in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro, così da determinare la somma complessiva lorda da versare.
L’importo della provvista viene reso disponibile sia alla Sede INPS competente sia ai datori di lavoro:
- in ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione PAES, per la Sede INPS indicata dal datore di lavoro;
- sul sito INPS, nell’area "Servizi online" e nella sezione "Enti pagatori: assegno straordinario di sostegno al reddito", per i datori di lavoro, con accesso previa attribuzione di PIN richiesto alla Sede INPS presso la quale avviene il versamento.
La Sede INPS competente comunica all’azienda, a partire dal giorno 10 del mese, l’importo della provvista. Il versamento deve essere accreditato sulla contabilità speciale intestata alla Sede entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione delle prestazioni e deve riportare la causale: "CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ASSEGNI – ART. 4, COMMI 1- 7ter, della legge n. 92/2012".
Entro il giorno 16 di ciascun mese, la Sede INPS deve registrare in procedura, tramite funzione PAES, la conferma dell’avvenuto versamento.
Pagamento della prestazione
La prestazione di esodo è corrisposta per 13 mensilità ed è pagata in rate mensili anticipate, con esigibilità fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese, secondo un meccanismo analogo a quello delle pensioni INPS.
Comunicazione di liquidazione e scadenza
A seguito della liquidazione della prestazione, agli interessati viene inviata una comunicazione con il relativo certificato, contenente le informazioni sul pagamento e sulla data di scadenza della prestazione.
Poiché non è prevista la trasformazione automatica della prestazione in pensione, il lavoratore deve presentare tempestivamente la domanda di pensione alla Sede INPS competente entro il mese di scadenza della prestazione.
Trattenute sulla prestazione
Sull’importo della prestazione non possono essere operate trattenute per il pagamento di oneri, come ad esempio:
- cessioni del quinto dello stipendio;
- mutui;
- altri oneri analoghi.
Per riscatti e ricongiunzioni, il pagamento deve essere effettuato integralmente prima dell’accesso alla prestazione, in coerenza con quanto previsto al punto 7 della circolare n. 119/2013.
Verifica dei requisiti del datore di lavoro
La sede INPS presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, deve comunicare l’esito delle verifiche necessarie all’attribuzione del codice di censimento dell’azienda da parte della Direzione centrale pensioni.
La comunicazione deve riguardare sia l’accordo aziendale sia la richiesta di accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione ex art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, compilata secondo il modello allegato al messaggio n. 12997 del 12 agosto 2013. La trasmissione va effettuata tramite la funzionalità telematica "contatti" del fascicolo elettronico aziendale, compilando il campo "esito" nella sezione "Dati Richiesta" con una delle seguenti diciture:
- "accolta", se la verifica è positiva;
- "respinta", se la verifica è negativa.
Determinazione della contribuzione correlata
La misura della contribuzione correlata mensile deve essere determinata con gli stessi criteri di calcolo dei contributi figurativi ai fini ASpI, come già chiarito dalla circolare n. 119/2013.
Ai fini ASpI, la circolare INPS n. 142 del 2012 ha precisato che, nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, devono essere considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che siano interamente o parzialmente retribuite, comprese quelle di tipo "X" o "2" in UNIEMENS. La retribuzione delle settimane di tipo 2 deve essere integrata al valore pieno utilizzando l’informazione "Sett./Diff. Accredito" presente in Uniemens.
Tali criteri devono essere applicati dall’azienda per individuare la retribuzione imponibile utile al calcolo della contribuzione correlata. In particolare, l’azienda deve assumere la retribuzione imponibile esposta in UNIEMENS e sommarvi l’imponibile perso per eventi tutelati che danno luogo ad accredito figurativo.
Istruzioni contabili
Le istruzioni contabili relative alla rilevazione di tutti i fatti di gestione connessi con l’erogazione degli assegni ai lavoratori prossimi alla pensione saranno oggetto di uno specifico messaggio della Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
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