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Messaggio

Messaggio numero 18092 del 08-11-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio chiarisce che, nei contratti di solidarietà difensivi supportati da Cigs, le quote di TFR riferite alla retribuzione persa sono a carico della Cassa integrazione e possono essere recuperate dai datori di lavoro alla conclusione del contratto, entro l’anno solare di cessazione. Vengono inoltre confermate l’obbligatorietà dei versamenti al Fondo di Tesoreria o ai fondi di previdenza complementare durante il periodo di solidarietà e le modalità operative di recupero tramite Uniemens o regolarizzazioni contributive.

Precisazioni sul recupero delle quote TFR nei contratti di solidarietà difensivi assistiti da Cigs

Quote TFR nei contratti di solidarietà difensivi assistiti da Cigs

Il documento fornisce precisazioni operative sul trattamento delle quote di TFR maturate in costanza di contratto di solidarietà difensivo assistito da Cigs, richiamando la disciplina della legge n. 863/1984 e integrando quanto già anticipato dal messaggio n. 9468 del 28/04/2009. L’obiettivo è chiarire sia il criterio di imputazione delle quote alla Cassa integrazione, sia il momento in cui il datore di lavoro può recuperarle.

Disciplina normativa e criterio di imputazione

La materia dei contratti di solidarietà difensivi supportati da Cigs è ricondotta alla legge n. 863/84. In relazione al TFR, l’art. 1, comma 5, stabilisce che:

  • ai fini della determinazione delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, deve essere computato l’equivalente della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse svolto l’attività lavorativa;
  • le quote di TFR riferite alla retribuzione persa per effetto della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della Cassa integrazione guadagni.

Il documento evidenzia che, diversamente da quanto previsto per la CIG dall’art. 2, comma 2, della legge n. 464/1972, nella disciplina dei contratti di solidarietà la cassa integra in ogni caso le quote di TFR collegate alla retribuzione non percepita dai lavoratori a causa della riduzione oraria.

Momento del recupero da parte dei datori di lavoro

Viene chiarito che, nel contratto di solidarietà difensivo, la cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di cassa non costituisce una condizione necessaria per il rimborso delle quote di TFR relative alla retribuzione persa. Considerata la finalità dell’istituto, che può perseguire il mantenimento dei livelli occupazionali anche con risoluzione del rapporto a distanza di anni dalla scadenza del contratto, l’Istituto consente alle aziende di recuperare tali quote alla conclusione del periodo di vigenza del contratto di solidarietà.

In applicazione dell’art. 2120 c.c., il recupero deve essere effettuato entro l’anno solare di conclusione del contratto di solidarietà. In tal senso risultano modificate le indicazioni contenute al punto 5 della circolare 13 luglio 1994, n. 212.

Obblighi di versamento durante il periodo di solidarietà

Resta confermato che, per tutta la durata del ricorso al contratto di solidarietà assistito da Cigs, permane l’obbligo di versare le quote di TFR riferite ai lavoratori interessati al Fondo di Tesoreria oppure ai fondi di previdenza complementare, secondo la prassi ordinaria richiamata dal documento.

Modalità operative di recupero

Per l’imputazione alla Cassa integrazione guadagni delle quote di TFR riferite alla retribuzione persa durante il contratto di solidarietà, i datori di lavoro devono:

  • indicare nell’elemento di flusso Uniemens il codice causale "L042";
  • riportare il relativo ammontare.

Per il recupero delle quote riferite a lavoratori non più in forza alla data del 1/1/2010, il documento precisa che deve essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive.

Chiarimenti e coordinamento con precedenti istruzioni

Le precisazioni sono dichiarate condivise con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il testo richiama inoltre che le indicazioni si intendono sostitutive/modificative rispetto a quelle già contenute nella circolare 13 luglio 1994, n. 212, limitatamente al punto 5 richiamato nel messaggio.

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