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Interpello

Risposta n. 246 del 14/04/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Interpello art.11, c.1, lett. a) L.27/07/2000 n.212 - regolarizzazione dell'errata applicazione del regime MOSS (dichiarazione e versamento relativi al II trimestre 2020)

Il quesito

La società istante, venditore online B2C di beni (Ateco 47.91.1) che non ha superato le soglie UE e non ha optato per tassazione nello Stato di destinazione, ha erroneamente presentato e pagato una dichiarazione MOSS per il II trimestre 2020; tali operazioni non sono state incluse nella liquidazione trimestrale né nella comunicazione periodica. Chiede come sanare le irregolarità dichiarative e di versamento.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente propone di presentare una dichiarazione MOSS rettificativa azzerando gli imponibili, rideterminare la liquidazione IVA del II trim. 2020 includendo le vendite UE applicando le aliquote italiane, scorporare gli importi già versati, versare il residuo entro il termine della dichiarazione IVA annuale, e corrispondere sanzioni e interessi (per tardivo versamento e per comunicazione errata) ravvedendosi; rettificare la Comunicazione Liquidazioni Periodiche (quadro RH) nella dichiarazione annuale.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ricorda che le vendite a distanza di beni sono assoggettate all'IVA nello Stato del cedente se non superano la soglia (100.000 euro o minore soglia nazionale) e che il regime MOSS, al tempo, era limitato ai servizi elettronici/telecomunicazioni; l'estensione OSS/iOSS per le vendite a distanza di beni è entrata in vigore il 1/7/2021. Poiché l'istante ha usato erroneamente MOSS per operazioni non rientranti, deve rideterminare il debito IVA del II trim. 2020 includendo tali operazioni nella liquidazione periodica, versare l'imposta dovuta al netto di quanto già versato con il codice tributo 6032/2020 (ma non di quanto versato tramite MOSS), pagare interessi e sanzioni ravvedibili ai sensi dei decreti 471/1997 e 472/1997 per tardivo versamento e per comunicazione omessa/infedele, rettificare la dichiarazione MOSS tramite il portale e regolarizzare la Comunicazione Liquidazioni Periodiche (prima della dichiarazione annuale o con la stessa). Eventuali eccedenze versate con MOSS saranno rimborsate dallo Stato membro di registrazione prima della ripartizione o dagli Stati membri di consumo dopo la ripartizione. Restano fatti salvi i controlli e le eventuali ulteriori contestazioni degli organi accertatori.

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