Messaggio numero 118 del 8-10-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce che, anche per le ferie non godute riferite al periodo minimo di quattro settimane previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, restano validi gli obblighi contributivi già indicati nelle circolari n. 186/1999 e n. 15/2002: il contributo sorge per competenza nell’anno di maturazione delle ferie, indipendentemente dall’effettiva erogazione del compenso, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Obblighi previdenziali sul compenso per ferie non godute
Obblighi previdenziali sul compenso per ferie non godute
Il messaggio INPS n. 118 dell’8 ottobre 2003 fornisce ulteriori chiarimenti sugli obblighi contributivi relativi al compenso per ferie non godute, con particolare riferimento al periodo minimo annuale di ferie retribuite previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003. Il documento richiama e conferma l’orientamento già espresso con il precedente messaggio n. 79 del 27 giugno 2003.
Quadro normativo richiamato
L’Istituto ricorda che il legislatore, all’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, ha stabilito che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 del codice civile. Lo stesso articolo prevede che il periodo minimo di quattro settimane non possa essere sostituito dal compenso per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Questione interpretativa affrontata
Nonostante la formulazione chiara della norma, è stato chiesto all’INPS se continuassero a trovare applicazione gli obblighi contributivi sul compenso per ferie non godute già illustrati con le circolari n. 186 del 1999 e n. 15 del 2002, anche nei casi di mancata fruizione delle ferie imputabili al periodo minimo di quattro settimane.
Conferma della validità degli obblighi contributivi
L’INPS osserva che il legislatore, pur avendo introdotto una regola inequivocabile, non ha previsto una specifica sanzione per la sua violazione. Per tale ragione, restano valide le motivazioni poste a fondamento delle istruzioni già emanate con le richiamate circolari, in particolare quella secondo cui l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il principio di competenza.
In conseguenza di ciò:
- l’obbligo contributivo sorge, in base ai principi generali, nell’anno di riferimento per la maturazione delle ferie;
- tale obbligo deve essere assolto secondo le istruzioni già impartite con le circolari n. 186/1999 e n. 15/2002;
- ciò vale anche per i giorni di ferie non goduti imputabili al periodo minimo di quattro settimane previsto dalla legge;
- la sussistenza dell’obbligo contributivo prescinde dall’effettiva erogazione del compenso;
- resta ferma la diversa ipotesi del compenso sostitutivo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Indicazione operativa finale
Il messaggio ribadisce quindi che, ai fini previdenziali, il compenso per ferie non godute continua a essere assoggettato a contribuzione secondo il criterio della competenza, senza eccezioni per il solo fatto che le ferie non fruite rientrino nel minimo legale di quattro settimane.
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