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Messaggio

Messaggio numero 89 del 25-9-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce che, a seguito del regolamento CE n. 859/2003, dal 1° giugno 2003 la normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica anche ai cittadini di Stati terzi. Di conseguenza, per le pensioni con decorrenza originaria dal 1° giugno 2003 o successiva, liquidate a residenti in un altro Stato UE diverso dall’Italia, non possono essere corrisposte alcune prestazioni non contributive, tra cui integrazione al minimo, integrazione dell’assegno ordinario di invalidità e assegno mensile per assistenza personale e continuativa.

Regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale e prestazioni speciali non contributive ai cittadini di Stati terzi

Regolamentazione comunitaria e prestazioni speciali non contributive ai cittadini di Stati terzi

Il messaggio dell’INPS chiarisce gli effetti dell’estensione della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale ai cittadini di Stati terzi. Il documento si concentra in particolare sul divieto di esportazione delle prestazioni speciali non contributive e sulle conseguenze per alcune integrazioni pensionistiche riconosciute in Italia.

Quadro normativo di riferimento

Il testo richiama innanzitutto il regolamento CEE n. 1247/92 del 30 aprile 1992, che ha modificato il regolamento CEE n. 1408/71 estendendo il campo di applicazione della normativa comunitaria alle prestazioni speciali a carattere non contributivo. Per tali prestazioni è stato previsto il principio di inesportabilità, con conseguente loro erogazione a carico dello Stato di residenza anche quando siano riconosciute come complemento di una prestazione spettante in base alla sola assicurazione italiana oppure in applicazione di una convenzione bilaterale.

Regime precedente per i cittadini di Stati terzi

Il messaggio ricorda che, in precedenza, il divieto di esportazione non si applicava alle prestazioni non contributive spettanti a soggetti che non rientravano nell’ambito soggettivo della normativa comunitaria, cioè ai cittadini di uno Stato terzo. Su questo punto viene richiamata la circolare n. 15 del 16 gennaio 1993.

Estensione della normativa ai cittadini di Stati terzi

La situazione cambia con il regolamento CE n. 859/2003, richiamato dalla circolare n. 15 del 1° luglio 2003, che estende l’applicazione della regolamentazione comunitaria anche ai cittadini degli Stati terzi a decorrere dal 1° giugno 2003. Il messaggio evidenzia che tale estensione produce effetti anche sul divieto di esportazione delle prestazioni non contributive.

Effetti sulle prestazioni pensionistiche

In applicazione del nuovo regime, per le pensioni liquidate a cittadini di Stati terzi residenti in uno Stato UE diverso dall’Italia, con decorrenza originaria dal 1° giugno 2003 oppure da data successiva, non possono essere corrisposte le seguenti prestazioni:

  • integrazione al trattamento minimo;
  • integrazione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità.

Il documento specifica che il principio vale "in nessun caso", assimilando il trattamento dei cittadini di Stati terzi a quello già previsto per i cittadini degli Stati membri per le prestazioni considerate non esportabili.

Destinatari della comunicazione

Il messaggio è indirizzato ai Direttori regionali, provinciali e subprovinciali, ai Direttori di agenzia e ai Coordinatori regionali C.I., a conferma della necessità di applicazione uniforme delle istruzioni sul territorio.

Testo integrale

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