Messaggio numero 119 del 8-10-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS comunica che, per le aziende del settore Fondo Volo, il recupero dei 3,12 punti percentuali di contributi destinati alla previdenza complementare e il versamento del contributo di solidarietà del 10% possono essere effettuati entro il terzo mese successivo al messaggio, seguendo la circolare n. 140/2003.
Fondo Volo: proroga delle modalità operative per il recupero contributi e il versamento del contributo di solidarietà
Fondo Volo: proroga dei termini per recupero contributi e contributo di solidarietà
Il messaggio interviene sulle modalità operative già definite con la circolare n. 140 del 31 luglio 2003 in materia di Fondo Volo. In particolare, concede alle aziende del settore un termine più ampio per effettuare gli adempimenti connessi al recupero contributivo e al versamento del contributo di solidarietà.
Oggetto e richiamo alla circolare n. 140/2003
Il documento riguarda:
- il recupero di 3,12 punti percentuali dei contributi dovuti al Fondo Volo da destinare alla previdenza complementare;
- il versamento del contributo di solidarietà del 10% sulle somme a carico del datore di lavoro accantonate alla previdenza complementare.
Tali disposizioni richiamano espressamente la disciplina indicata nella circolare n. 140 del 31.7.2003, che aveva fissato termini e modalità operative per gli adempimenti in questione.
Soggetti interessati e presupposti
La disposizione si rivolge alle aziende del settore interessate all’applicazione delle regole sul Fondo Volo. Il messaggio evidenzia che la necessità di maggiore tempo deriva dalla complessità delle operazioni, in particolare per:
- acquisire le autocertificazioni dei dipendenti interessati;
- attestare l’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995 in qualsivoglia gestione.
Termini concessi per gli adempimenti
A seguito delle esigenze rappresentate dalle aziende, l’INPS stabilisce che:
- il recupero mediante conguaglio del contributo di cui sopra;
- il versamento del contributo di solidarietà del 10%
potranno essere effettuati entro il terzo mese successivo alla data di emanazione del messaggio, applicando le istruzioni già fornite con la circolare n. 140 del 31.7.2003.
Modalità operative richiamate
Il messaggio non introduce nuove modalità tecniche, ma rinvia integralmente alle istruzioni contenute nella circolare n. 140/2003. L’effetto principale è la proroga del termine entro cui completare gli adempimenti, lasciando invariato il quadro operativo di riferimento già indicato dall’Istituto.
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