Messaggio numero 91 del 29-9-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio rettifica e aggiorna le indicazioni già fornite sul divieto di esportazione delle prestazioni speciali non contributive: dal 1° giugno 2003, per effetto del regolamento CE n. 859/2003, anche ai cittadini di Stati terzi residenti in un altro Stato UE non spettano alcune integrazioni e assegni, se la decorrenza è originaria dal 1° giugno 2003 o successiva.
Regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale e prestazioni speciali non contributive ai cittadini degli Stati terzi
Regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale e prestazioni speciali non contributive ai cittadini degli Stati terzi
Il messaggio INPS n. 91 del 29 settembre 2003, qualificato come errata corrige e invio di messaggio rettificativo del messaggio n. 89 del 25 settembre 2003, aggiorna l’interpretazione della disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale con riferimento alle prestazioni speciali a carattere non contributivo. Il chiarimento riguarda l’effetto dell’estensione della normativa comunitaria anche ai cittadini di Stati terzi e le conseguenze sul divieto di esportazione di alcune prestazioni.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama il regolamento C.E.E. n. 1247/92 del 30 aprile 1992, che ha modificato il regolamento C.E.E. n. 1408/71, estendendo il campo di applicazione della normativa comunitaria alle prestazioni speciali non contributive e prevedendone l’inesportabilità. Tali prestazioni restano, quindi, a carico dello Stato di residenza anche quando siano riconosciute come complemento di una prestazione spettante sulla sola assicurazione italiana oppure in applicazione di una convenzione bilaterale.
In precedenza era stato precisato che il divieto di esportazione non si applicava alle prestazioni non contributive spettanti a soggetti non rientranti nell’ambito soggettivo della disciplina comunitaria, cioè ai cittadini di uno Stato terzo, come già indicato nella circolare n. 15 del 16 gennaio 1993.
Estensione ai cittadini di Stati terzi
Il messaggio evidenzia che la situazione è cambiata per effetto del regolamento C.E. n. 859/2003, comunicato con circolare n. 118 del 1° luglio 2003, che ha esteso l’applicazione della regolamentazione comunitaria anche ai cittadini degli Stati terzi a decorrere dal 1° giugno 2003.
Di conseguenza, tale estensione produce effetti anche in materia di divieto di esportazione delle prestazioni non contributive. Da questa data, i cittadini di Stati terzi vengono assimilati, ai fini considerati, ai cittadini degli Stati membri quando residenti in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia.
Prestazioni interessate e decorrenza
Per le pensioni liquidate ai cittadini degli Stati terzi residenti in un altro Stato U.E. diverso dall’Italia, con decorrenza originaria dal 1° giugno 2003 oppure da data successiva, non possono in nessun caso essere corrisposte le seguenti prestazioni:
- integrazione al trattamento minimo;
- integrazione dell’assegno ordinario di invalidità;
- assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità.
Il messaggio precisa che tale regime si applica in analogia a quanto già avviene per le pensioni spettanti ai cittadini degli Stati membri.
Effetti pratici della rettifica
La rettifica incide quindi sulla gestione delle pensioni e delle prestazioni accessorie per i cittadini di Stati terzi residenti in altri Stati dell’Unione europea. L’INPS chiarisce che, per le decorrenze dal 1° giugno 2003 in avanti, le prestazioni indicate non possono essere erogate, in quanto soggette al divieto di esportazione derivante dalla normativa comunitaria estesa anche a tali soggetti.
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