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Circolare

Circolare Inail n. 36 del 21 settembre 2018

Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi per il triennio 2018-2020. Articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL n. 36 del 21 settembre 2018 fornisce istruzioni applicative sulla prestazione una tantum prevista per i malati di mesotelioma non professionale, o per i loro eredi in caso di decesso, per il triennio 2018-2020. Vengono individuati i beneficiari, confermato l’importo di 5.600 euro per ciascun anno del triennio, chiarite le condizioni di esposizione familiare o ambientale all’amianto, illustrate le modalità di presentazione dell’istanza e di documentazione sanitaria, e definite le regole di erogazione, prescrizione e copertura finanziaria.

Prestazione una tantum per malati di mesotelioma non professionale o eredi, triennio 2018-2020

Prestazione una tantum per malati di mesotelioma non professionale o per i loro eredi, triennio 2018-2020

La circolare INAIL n. 36 del 21 settembre 2018 detta le istruzioni applicative per la prestazione assistenziale una tantum prevista dall’articolo 1, comma 186, della legge n. 205/2017. La misura riguarda i malati di mesotelioma non professionale e, in caso di decesso, i loro eredi, con conferma dell’importo e definizione delle modalità di accesso, istruttoria ed erogazione.

Quadro normativo di riferimento

La circolare si inserisce nel sistema del Fondo per le vittime dell’amianto istituito presso INAIL dalla legge n. 244/2007, richiamando i successivi interventi normativi e regolamentari che ne hanno disciplinato finanziamento e prestazioni. In particolare, vengono menzionati il regolamento di cui al decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30, l’estensione sperimentale ai casi di rischio ambientale ed esposizione familiare introdotta dalla legge n. 190/2014 per gli anni 2015-2017, il decreto interministeriale 4 settembre 2015 e, infine, la proroga per il triennio 2018-2020 disposta dalla legge n. 205/2017 e attuata dal decreto interministeriale 24 aprile 2018.

Soggetti beneficiari

Possono accedere alla prestazione tutti i soggetti, a prescindere dalla cittadinanza, affetti da mesotelioma riconducibile a due sole ipotesi:

  • esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto;
  • esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.

In caso di decesso del malato, il beneficio può essere richiesto e riconosciuto agli eredi, con ripartizione tra gli stessi.

Misura del beneficio e compatibilità

Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la prestazione è confermata in euro 5.600,00, nella stessa misura prevista per il triennio 2015-2017. La circolare precisa che la prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dal Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione professionale. Resta invece corrispondente, al ricorrere dei presupposti di legge, l’ipotesi in cui il soggetto sia titolare della prestazione aggiuntiva come superstite di un lavoratore vittima dell’amianto, poiché le due prestazioni hanno diverso fondamento giuridico.

La prestazione assistenziale è riconosciuta solo se non è intervenuta la prescrizione prevista dall’articolo 2946 cod. civ.

Esposizione familiare e ambientale: criteri probatori

La circolare chiarisce che l’esposizione deve essere avvenuta in Italia e che i periodi indicati devono essere compatibili con la lunga latenza del mesotelioma. Sulla base della letteratura scientifica viene ritenuta utile, ai fini del riconoscimento del beneficio, una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione.

Per l’esposizione familiare, deve risultare documentato che il soggetto abbia convissuto in Italia con un familiare nel periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione espositiva all’amianto. Inoltre, la data di insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi di convivenza.

Per l’esposizione ambientale, la prestazione può essere riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza del richiedente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia asbesto-correlata.

Istanza del malato: modalità di presentazione e allegati

Per ottenere il beneficio, il malato deve presentare istanza alla sede territoriale INAIL competente per domicilio, oppure inviarla tramite raccomandata A/R o PEC. Deve essere utilizzato il Mod. 190 allegato alla circolare.

Nell’istanza l’interessato deve autocertificare, sotto propria responsabilità:

  • i dati anagrafici;
  • i periodi di residenza in Italia;
  • gli elementi necessari a comprovare l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.

La domanda deve essere accompagnata da documentazione sanitaria attestante il mesotelioma e l’epoca della prima diagnosi, utile a verificare la compatibilità temporale tra esposizione e insorgenza della malattia. La documentazione deve provenire da un ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, compresi gli IRCCS. È valida anche la copia della cartella clinica o della lettera di dimissioni, purché da tali atti sia desumibile la diagnosi e la relativa epoca.

Istanza degli eredi

In caso di decesso del soggetto affetto da mesotelioma non professionale, la domanda va presentata con il Mod. 190 E alla sede INAIL competente per domicilio, oppure trasmessa tramite raccomandata A/R o PEC. L’istanza deve essere presentata da uno solo degli eredi entro il termine ordinatorio di 90 giorni dal decesso del de cuius, ferma restando la possibilità di agire nel rispetto dei termini prescrizionali di cui all’articolo 2946 cod. civ.

La domanda deve contenere:

  • l’indicazione di tutti gli eredi;
  • la delega autenticata;
  • la scheda di morte ISTAT;
  • la documentazione sanitaria del defunto;
  • le autocertificazioni relative ai dati anagrafici, allo status di erede, ai periodi di residenza in Italia del de cuius e agli elementi che provano l’esposizione familiare o ambientale.

Anche in questo caso la documentazione sanitaria deve attestare il mesotelioma e l’epoca della prima diagnosi, ed essere rilasciata da struttura pubblica o privata accreditata SSN, IRCCS compresi; è ammessa la cartella clinica o la lettera di dimissioni se idonee a comprovare diagnosi e data di prima diagnosi.

Procedimento di erogazione

L’INAIL eroga la prestazione in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, purché la documentazione amministrativa e sanitaria sia completa. Se l’istanza o la documentazione risultano incomplete, l’Istituto richiede le integrazioni necessarie entro 15 giorni; in tal caso il procedimento resta sospeso per il medesimo periodo.

La prestazione riconosciuta agli eredi è attribuita unitariamente al nucleo ereditario e poi ripartita tra gli aventi diritto.

Copertura finanziaria e indicazioni operative

La spesa trova copertura nelle disponibilità residue di cui al decreto 4 settembre 2015 e, in ogni caso, entro il limite di 5,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

Eventuali problematiche relative alla documentazione sanitaria devono essere segnalate tempestivamente alla Sovrintendenza sanitaria centrale all’indirizzo sovrsancentrale@inail.it. La circolare precisa inoltre che restano valide le istanze già pervenute, salvo le integrazioni rese necessarie dalle nuove disposizioni applicative.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare attua l’articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha prorogato per il triennio 2018-2020 la prestazione assistenziale già riconosciuta ai malati di mesotelioma non professionale o ai loro eredi. Il testo richiama il quadro di riferimento del Fondo per le vittime dell’amianto istituito presso INAIL dalla legge n. 244/2007 e le successive norme e decreti attuativi che hanno disciplinato finanziamento, accesso e misura della prestazione.

Soggetti aventi diritto

Hanno diritto alla prestazione tutti i soggetti, indipendentemente dalla cittadinanza, affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto oppure per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale. In caso di decesso del malato, la prestazione può essere corrisposta agli eredi ed è ripartita tra loro.

Importo della prestazione e compatibilità

Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la prestazione è confermata nell’importo di 5.600 euro, già previsto per il triennio 2015-2017. La prestazione non è cumulabile con quella aggiuntiva del Fondo riconosciuta ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione professionale; resta invece compatibile con la prestazione spettante al superstite di un lavoratore vittima dell’amianto, perché basata su un diverso fondamento giuridico. L’erogazione è subordinata all’assenza di prescrizione ai sensi dell’articolo 2946 cod. civ.

Criteri per esposizione familiare o ambientale

L’esposizione deve essere avvenuta in Italia e i periodi indicati devono essere compatibili con la lunga latenza del mesotelioma. La circolare indica come utile, ai fini del riconoscimento, una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione. Per l’esposizione familiare occorre documentare la convivenza in Italia con il familiare esposto all’amianto in un periodo compatibile con l’insorgenza della malattia. Per l’esposizione ambientale è sufficiente la documentazione della residenza in Italia in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia asbesto-correlata.

Domanda del malato e documentazione

L’interessato deve presentare istanza alla sede territoriale INAIL competente per domicilio, oppure inviarla con raccomandata A/R o PEC, utilizzando il Mod. 190 allegato alla circolare. Nella domanda deve autocertificare i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi che comprovano l’esposizione familiare e/o ambientale. Va allegata documentazione sanitaria che attesti il mesotelioma e indichi l’epoca della prima diagnosi. La documentazione deve provenire da struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata SSN, inclusi gli IRCCS; sono accettabili anche copia della cartella clinica o della lettera di dimissioni, se da esse risultano diagnosi ed epoca della prima diagnosi.

Domanda degli eredi

In caso di decesso, gli eredi devono presentare istanza con il Mod. 190 E presso la sede INAIL competente per domicilio, tramite raccomandata A/R o PEC. La domanda deve essere presentata da uno solo degli eredi entro il termine ordinatorio di 90 giorni dal decesso del de cuius, ferma restando la possibilità di presentazione nel rispetto dei termini prescrizionali di cui all’articolo 2946 cod. civ. L’istanza deve indicare tutti gli eredi, contenere la delega autenticata e la scheda di morte ISTAT, oltre alla documentazione sanitaria del defunto e alle autocertificazioni su status di erede, residenza del de cuius ed esposizione familiare o ambientale.

Erogazione e istruttoria

L’INAIL eroga la prestazione in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, se la documentazione amministrativa e sanitaria è completa. In caso di incompletezza, l’Istituto richiede integrazioni entro 15 giorni e il procedimento resta sospeso per tale periodo. La prestazione riconosciuta agli eredi è attribuita unitariamente al nucleo ereditario e ripartita tra gli aventi diritto.

Copertura finanziaria e istruzioni operative

La spesa è coperta dalle disponibilità residue del decreto 4 settembre 2015 e comunque entro il limite di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le eventuali criticità sulla documentazione sanitaria devono essere segnalate tempestivamente alla Sovrintendenza sanitaria centrale all’indirizzo sovrsancentrale@inail.it. Restano valide le istanze già pervenute, salva la necessità di eventuali integrazioni richieste in base alle nuove istruzioni.

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