Circolare numero 06 del 28-01-2004 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni già fornite con la n. 31/2003 in merito al recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per l’emergenza Etna in provincia di Catania. In base all’ordinanza D.P.C.M. n. 3315/2003, il piano di recupero viene esteso a 256 rate mensili per il periodo 13 luglio 2001-31 marzo 2004, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2004. Viene inoltre fissato al 25 maggio 2004 il termine per gli adempimenti sospesi, comprese le denunce contributive. Le domande di rateizzazione già presentate restano valide e l’adeguamento del numero delle rate avverrà d’ufficio, salvo diversa opzione.
Modifiche al recupero rateale dei contributi sospesi per l’eruzione dell’Etna (luglio 2001)
Istruzioni modificative della circolare n. 31/2003 sui contributi sospesi per l’eruzione dell’Etna
La circolare interviene per aggiornare le modalità di recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a seguito dell’emergenza determinata dall’eruzione dell’Etna nel territorio della provincia di Catania nel luglio 2001. L’aggiornamento deriva dall’art. 10, comma 4, dell’O.P.C.M. n. 3315 del 2 ottobre 2003 e incide sul numero delle rate, sui termini di pagamento e sul termine per gli adempimenti sospesi.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama innanzitutto la precedente n. 31 del 17 novembre 2003, che aveva già individuato i termini oggetto di sospensione e le modalità di recupero dei contributi sospesi per i gravi fenomeni eruttivi dell’Etna.
Vengono inoltre richiamati:
- l’O.P.C.M. n. 3145 del 25 luglio 2001, che aveva disposto la sospensione dei pagamenti contributivi dal 13 luglio 2001 al 31 marzo 2004 per i soggetti interessati dall’emergenza;
- l’O.P.C.M. n. 3196 del 12 aprile 2002, che aveva prorogato la sospensione fino al termine dello stato di emergenza;
- l’O.P.C.M. n. 3254 del 29 novembre 2002, il cui art. 5, comma 2, prevedeva la riscossione mediante rateizzazione pari a otto volte il periodo di sospensione;
- l’O.P.C.M. n. 3315 del 2 ottobre 2003, che estende tali modalità anche ai soggetti già ammessi alla sospensione originaria.
Soggetti destinatari della disciplina
La sospensione e il successivo recupero riguardano i soggetti residenti nei territori dei comuni colpiti, oppure aventi sede operativa nei territori interessati alla data dell’evento calamitoso, nonché i datori di lavoro e i lavoratori con sedi operative in comuni o frazioni rimasti isolati per oltre dieci giorni per interruzione delle vie di comunicazione o per motivi di sicurezza.
La sospensione comprende i contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti.
Modalità di recupero dei contributi sospesi
La circolare precisa che il recupero dei contributi sospesi per il periodo 13 luglio 2001 - 31 marzo 2004 avviene mediante una rateizzazione pari a otto volte il numero dei mesi di sospensione. Poiché il periodo complessivo è di 32 mesi, il piano di rientro è composto da 256 rate mensili.
Il pagamento rateale decorre dal 16 giugno 2004. È espressamente previsto che il recupero avvenga senza applicazione di sanzioni, interessi o altri oneri accessori.
Pagamento in unica soluzione e termine per gli adempimenti sospesi
In alternativa alla rateizzazione, la circolare consente il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2004.
Per gli adempimenti sospesi connessi al versamento dei contributi, incluse le denunce contributive sospese, il termine è fissato al 25 maggio 2004.
Domande di rateizzazione già presentate e adempimenti degli uffici
Le aziende che avevano già presentato il modello di domanda di rateizzazione non devono inoltrare una nuova istanza. L’ente procederà d’ufficio ad adeguare il numero delle rate secondo la nuova disciplina, salvo diversa opzione dell’interessato.
La circolare invita infine gli uffici periferici ad adeguarsi alle nuove disposizioni e precisa che, per quanto non espressamente modificato, resta fermo quanto stabilito nella circolare n. 31 del 17 novembre 2003.
Punti principali
Aggiornamento normativo e ambito della circolare
La circolare integra e modifica la precedente n. 31 del 17 novembre 2003 in relazione ai contributi sospesi per l’eruzione dell’Etna del luglio 2001. Il richiamo principale è all’art. 10, comma 4, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003, che estende le modalità di recupero previste dall’art. 5, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3254/2002 anche ai soggetti che avevano beneficiato della sospensione originaria disposta dall’O.P.C.M. n. 3145/2001 e successivamente differita dall’O.P.C.M. n. 3196/2002.
Soggetti interessati dalla sospensione
La disciplina riguarda i soggetti residenti nei territori dei comuni interessati dall’emergenza o con sede operativa in tali territori alla data dell’evento calamitoso, nonché i datori di lavoro e lavoratori aventi sedi operative in comuni o frazioni rimasti isolati per oltre dieci giorni a causa delle interruzioni delle vie di comunicazione o per motivi di sicurezza. La sospensione copre i contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti.
Periodo di sospensione e modalità di recupero
Il periodo di sospensione considerato è quello dal 13 luglio 2001 al 31 marzo 2004. Il recupero dei contributi sospesi avviene mediante rateizzazione pari a otto volte il numero dei mesi interi di sospensione; poiché il periodo è pari a 32 mesi, il piano complessivo è di 256 rate mensili. Il versamento rateale decorre dal 16 giugno 2004 e non comporta aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori.
Pagamento in unica soluzione e adempimenti sospesi
In alternativa alla rateizzazione, il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro il 16 giugno 2004. Il termine per eseguire gli adempimenti sospesi connessi al versamento dei contributi, comprese le denunce contributive sospese, è fissato al 25 maggio 2004.
Domande già presentate e istruzioni operative
Le aziende che hanno già presentato il modello di domanda di rateizzazione non devono inoltrare una nuova richiesta: l’adeguamento al nuovo numero di rate viene effettuato d’ufficio, salvo diversa opzione del contribuente. Gli uffici periferici sono invitati ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella circolare. Per quanto non espressamente previsto, restano ferme le indicazioni della circolare n. 31 del 17/11/2003.
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