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Circolare

Circolare numero 04 del 28-01-2004 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica il rinnovo delle pensioni per il 2004, con applicazione della perequazione automatica previsionale del 2,5% e conferma del 2,4% per il 2003. Illustra inoltre le regole di ricalcolo delle pensioni, l’adeguamento delle pensioni al minimo di 516,46 euro, la tassazione IRPEF con nuove deduzioni e detrazioni per pensionati, il trattamento delle addizionali regionali e comunali, i criteri per il cumulo di più pensioni e i limiti di reddito per integrazione al minimo e incompatibilità degli assegni di invalidità. Riporta infine il tetto di retribuzione pensionabile per il 2004 e le modalità di invio del certificato di pensione e della certificazione fiscale.

Pensioni 2004: perequazione automatica, ricalcolo trattamenti e disciplina fiscale

Pensioni anno 2004: perequazione automatica e provvedimenti fiscali

La circolare disciplina il rinnovo delle pensioni per l’anno 2004 e riepiloga gli effetti della perequazione automatica, le ricadute sul calcolo dei trattamenti, il regime fiscale applicabile ai pensionati e gli aggiornamenti dei limiti reddituali rilevanti per integrazione al minimo, invalidità e cumulo con altri redditi. Vengono inoltre richiamate le modalità di invio dei certificati di pensione e della certificazione fiscale.

Perequazione automatica delle pensioni

Dal 1° gennaio 2004 è stato applicato, in via previsionale, l’aumento per perequazione automatica nella misura del 2,5%, in base al Decreto ministeriale 20 novembre 2003 pubblicato sulla G.U. n. 283 del 5 dicembre 2003. Lo stesso decreto conferma anche il tasso del 2,4% già applicato in via previsionale per l’anno 2003.

La rivalutazione interessa tutte le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2004 ed è effettuata secondo i criteri introdotti dalla L. 388/2000:

  • aumento pieno sulla quota di pensione non eccedente il triplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • aumento ridotto al 90% per la fascia compresa tra il triplo e il quintuplo del minimo;
  • aumento ridotto al 75% per la parte eccedente il quintuplo del minimo.

La circolare richiama anche il meccanismo della perequazione cumulata, previsto dall’art. 34 della L. 448/1998, per i trattamenti erogati dall’ENPALS e da altri enti presenti nel Casellario centrale dei pensionati. Per il 2004 l’incremento è stato calcolato in via provvisoria sulla base dei dati contabili disponibili; il conguaglio sarà effettuato quando il Casellario comunicherà i dati definitivi. L’importo spettante sul trattamento complessivo viene ripartito proporzionalmente tra le pensioni interessate.

Aumento delle pensioni a 516,46 euro

In applicazione dell’interpretazione autentica fornita dall’art. 39, comma 8, della L. 289/2002, alle pensioni elevate a 516,46 euro dal 1° gennaio 2004 spetta un aumento pari alla differenza tra il trattamento minimo 2004 e quello 2003. La circolare rinvia all’allegato B per gli importi aggiornati.

Trattamento fiscale: IRPEF, deduzioni e detrazioni

Per il 2004 restano confermate le aliquote IRPEF già in vigore. La circolare descrive il nuovo sistema di determinazione dell’imposta, basato sul reddito complessivo al netto degli oneri deducibili e della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione.

La deduzione è articolata come segue:

  • deduzione base di 3.000 euro, riconosciuta a tutti i contribuenti;
  • ulteriore deduzione di 4.000 euro per i soggetti titolari di reddito da pensione, da rapportare al periodo di pensione nell’anno;
  • deduzione effettiva determinata con un meccanismo proporzionale in funzione del reddito complessivo e di un parametro di 26.000 euro, considerando anche gli oneri deducibili.

La circolare riporta inoltre i nuovi scaglioni IRPEF applicabili ai redditi del periodo d’imposta iniziato il 1° gennaio 2003:

  • 23% fino a 15.000 euro;
  • 29% da 15.000 a 29.000 euro;
  • 31% da 29.000 a 32.600 euro;
  • 39% da 32.600 a 70.000 euro;
  • 45% oltre 70.000 euro.

Per i pensionati è prevista una specifica NO TAX Area: l’imposta non è dovuta se il reddito complessivo è formato esclusivamente da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, da redditi di terreni non superiori a 185,92 euro e dal reddito dell’abitazione principale. Se il reddito da pensione è compreso tra 7.500 e 7.800 euro, non è dovuta la parte di imposta netta eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.

Sono inoltre indicate le detrazioni per redditi da pensione, variabili per scaglioni di reddito, e la circolare chiarisce che tali detrazioni non sono più rapportate al periodo di pensione nell’anno, ma spettano in misura piena se ricorrono i requisiti previsti dalla norma. Gli allegati C e C1 riportano i dettagli applicativi, mentre nell’allegato C sono inserite anche le detrazioni per coniuge, figli e altri familiari a carico, con le relative fasce di reddito e importi.

Effetti sulle addizionali IRPEF

La nuova deduzione per la progressività non rileva ai fini della base imponibile delle addizionali IRPEF. Di conseguenza:

  • se l’IRPEF non è dovuta, non sono dovute neppure le addizionali;
  • se la deduzione riduce soltanto l’imposta, le addizionali restano dovute e si calcolano sul reddito lordo della deduzione.

Per il 2004 le addizionali sono state determinate con riferimento alla residenza anagrafica al 31 dicembre 2003. L’importo è recuperabile nell’area crediti e debiti con i codici "de40" per l’addizionale regionale e "de41" per quella comunale, e viene trattenuto in undici rate mensili a decorrere da gennaio 2004.

Tassazione congiunta per i titolari di più pensioni

Per chi percepisce più prestazioni pensionistiche da enti diversi è stata applicata la tassazione congiunta sul complesso dei trattamenti, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 314/1997. L’IRPEF sui trattamenti interessati è stata calcolata in via provvisoria utilizzando le aliquote già vigenti per il 2003, in attesa dei dati aggiornati del Casellario centrale delle pensioni necessari per il ricalcolo mensile e per i conguagli.

Integrazione al minimo e assegni di invalidità

La circolare segnala l’innalzamento dei limiti di reddito da considerare per la concessione dell’integrazione al trattamento minimo, ai sensi dell’art. 6 della L. 638/1983. I nuovi importi per il 2004 sono riportati nell’allegato D, che distingue tra redditi personali e redditi personali cumulati con quelli del coniuge.

L’allegato E riporta invece i limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione degli assegni di invalidità in applicazione dell’art. 1 della L. 222/1984.

Incumulabilità delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità

La circolare richiama le regole dell’art. 1, commi 41 e 42, della L. 335/1995 sull’incumulabilità di una quota delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e di una quota degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro o con i redditi del beneficiario.

Sono ricordate le esclusioni previste per i nuclei familiari con figli minori, studenti o inabili. Le percentuali di riduzione, insieme ai limiti reddituali, sono riepilogate negli allegati F e F/1. Per i trattamenti decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 resta salvo il trattamento più favorevole già in godimento, da riassorbire sui successivi miglioramenti, compresi gli aumenti per perequazione automatica.

Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro

Non vengono introdotte novità normative sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro. In sede di rinnovo 2004 sono state quindi applicate le regole già richiamate nelle circolari precedenti.

Tetto di retribuzione annua pensionabile per il 2004

Per il 2004 il tetto di retribuzione annua pensionabile è fissato in 37.884,08 euro, con valutazione in pensione nella misura dell’80%, pari a 2.331,33 euro mensili in presenza di 40 anni di contribuzione. Tale valore costituisce la soglia di riferimento per la determinazione delle fasce di retribuzione da utilizzare nella pensione secondo aliquote decrescenti, in applicazione dell’art. 21, comma 6, della L. 67/1988 e dell’art. 12 del D.Lgs. 503/1992 per le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992.

Addizionale regionale e comunale

Per l’addizionale regionale all’IRPEF relativa al 2003, la circolare indica l’applicazione dell’aliquota dello 0,9% al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, per i pensionati residenti nelle Regioni che non hanno modificato l’aliquota. Per Calabria, Piemonte, Lombardia, Puglia, Marche, Veneto e Umbria si applicano le rispettive discipline regionali; per la Puglia viene richiamata la particolare aliquota dello 0,9% per i residenti al 31 ottobre 2002 nei Comuni della zona terremotata.

L’addizionale regionale viene trattenuta in undici rate mensili uguali a partire da gennaio 2003, se dovuta in relazione all’IRPEF netta. L’allegato G riporta il prospetto regionale con aliquote, scaglioni e correttivi. Per l’addizionale comunale, invece, la circolare conferma il calcolo secondo le delibere dei singoli Comuni adottate ai sensi del D.Lgs. 360/1998 e la trattenuta con modalità analoghe a quelle dell’addizionale regionale.

Certificato di pensione e certificazione fiscale

È in spedizione il certificato di pensione mod. 20/b con lettera esplicativa contenente tutti gli elementi contabili che compongono l’importo erogato. La certificazione fiscale dei redditi conseguiti e delle ritenute operate nel 2003 sarà inviata agli interessati entro il 15 marzo 2004, secondo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Per i trattamenti soggetti alla tassazione congiunta ex art. 8 del D.Lgs. 314/1997 sarà inclusa una comunicazione aggiuntiva con l’indicazione delle prestazioni considerate ai fini fiscali. I modelli CUD saranno spediti al domicilio dei pensionati tramite POSTEL.

Allegati e tabelle richiamate

Gli allegati richiamati dalla circolare contengono i valori di dettaglio utili per il ricalcolo delle prestazioni e per gli adempimenti fiscali:

  • allegato A: importi dei trattamenti pensionistici 2003 e 2004 e modalità di perequazione;
  • allegato B: pensioni a 516,46 euro e maggiorazioni sociali;
  • allegato C: IRPEF, scaglioni, deduzioni e detrazioni;
  • allegato D: limiti di reddito per integrazione al trattamento minimo;
  • allegato E: limiti per l’integrazione degli assegni di invalidità;
  • allegati F e F/1: riduzioni per cumulo di pensioni ai superstiti e assegni di invalidità con redditi del beneficiario;
  • allegato G: addizionale regionale IRPEF per Regione;
  • allegato H: testo della comunicazione inviata con il certificato di pensione.

Punti principali

Perequazione automatica delle pensioni

Dal 1° gennaio 2004 è applicata in via previsionale la perequazione automatica nella misura del 2,5%, ai sensi del DM 20 novembre 2003. Il medesimo decreto conferma anche il 2,4% già riconosciuto per il 2003. La rivalutazione riguarda tutte le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2004 ed è calcolata per fasce, con applicazione integrale fino a tre volte il minimo, al 90% tra tre e cinque volte il minimo e al 75% oltre cinque volte il minimo. La circolare richiama anche la perequazione cumulata sui trattamenti erogati dall’ENPALS e da altri enti, con conguaglio successivo sulla base dei dati definitivi del Casellario centrale pensionati.

Pensioni elevate a 516,46 euro e incrementi successivi

In applicazione dell’interpretazione autentica dell’art. 39, comma 8, della L. 289/2002, alle pensioni elevate a 516,46 euro dal 1° gennaio 2004 spetta un ulteriore aumento pari alla differenza tra il trattamento minimo 2004 e quello del 2003. Gli importi aggiornati sono riportati nell’allegato B.

IRPEF, deduzioni e detrazioni per i redditi da pensione

Per il 2004 restano in vigore le aliquote IRPEF già applicabili. La circolare descrive la nuova deduzione per assicurare la progressività: deduzione base di 3.000 euro, aumentata di 4.000 euro per i possessori di reddito da pensione, con riproporzionamento in funzione del reddito complessivo. Sono indicati i nuovi scaglioni IRPEF (23%, 29%, 31%, 39%, 45%) e la NO TAX Area per i soli redditi da pensione entro 7.500 euro, con regole particolari fino a 7.800 euro. Vengono inoltre riportate le detrazioni per redditi da pensione per fasce di reddito e le deduzioni/detrazioni per coniuge, figli e altri familiari a carico.

Addizionali IRPEF regionali e comunali

La deduzione introdotta dalla nuova disciplina non incide sulla base imponibile delle addizionali. Se l’IRPEF non è dovuta, non sono dovute neppure le addizionali; se la deduzione riduce soltanto l’imposta, le addizionali restano dovute sul reddito al lordo della deduzione. Le addizionali regionale e comunale sono state determinate sulla base della residenza anagrafica al 31 dicembre 2003 e trattenute in undici rate mensili a partire da gennaio 2004. L’allegato G riepiloga aliquote, scaglioni e note regionali.

Tassazione congiunta per titolari di più pensioni

Per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi è stata effettuata la tassazione congiunta sul complesso dei trattamenti, in base all’art. 8 del D.Lgs. 314/1997. L’IRPEF è stata calcolata in via provvisoria con le aliquote 2003, in attesa dei dati aggiornati del Casellario centrale per il ricalcolo e i conguagli.

Limiti di reddito per integrazione al minimo e invalidità

Sono aggiornati i limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo ex art. 6 L. 638/1983, riportati nell’allegato D. L’allegato E indica invece i limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione degli assegni di invalidità ai sensi dell’art. 1 L. 222/1984.

Incumulabilità pensioni ai superstiti e assegni di invalidità

La circolare richiama le regole della L. 335/1995 sull’incumulabilità di una quota delle pensioni ai superstiti in presenza di redditi del beneficiario e dell’assegno di invalidità in presenza di redditi da lavoro o del beneficiario. Le percentuali di riduzione e i limiti reddituali sono riepilogati negli allegati F e F/1. Per i trattamenti anteriori al 1° settembre 1995 resta salvo l’eventuale trattamento più favorevole in godimento, soggetto a riassorbimento con i successivi miglioramenti, inclusi gli aumenti perequativi.

Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro

Non risultano novità normative sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro; per il rinnovo 2004 sono state applicate le disposizioni già contenute nelle precedenti circolari.

Tetto di retribuzione annua pensionabile per il 2004

Il tetto di retribuzione annua pensionabile per il 2004 è fissato in 37.884,08 euro, valutabile in pensione all’80%, pari a 2.331,33 euro mensili in presenza di 40 anni di contribuzione. La soglia vale per la determinazione delle fasce di retribuzione da utilizzare secondo le aliquote decrescenti per le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992.

Certificato di pensione e certificazione fiscale

È in spedizione il certificato di pensione mod. 20/b con lettera esplicativa. La certificazione fiscale relativa ai redditi 2003 e alle ritenute operate sarà inviata entro il 15 marzo 2004. Per i trattamenti soggetti all’art. 8 del D.Lgs. 314/1997 sarà allegata un’apposita comunicazione con l’indicazione delle prestazioni considerate ai fini della tassazione. I modelli CUD saranno spediti al domicilio dei pensionati tramite POSTEL.

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