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Circolare

Circolare numero 07 del 28-01-2004 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione del D.M. 28 ottobre 2002, emanato in applicazione della L. 222/2002, per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari con cittadini extracomunitari instaurati prima del 10 giugno 2002. Vengono chiariti i soggetti legittimati, i lavoratori interessati, le tipologie di rapporti regolarizzabili, la procedura di domanda, le modalità di calcolo e versamento dei contributi previdenziali e degli interessi all’ENPALS, nonché la ripartizione del contributo forfettario di 700 euro e i termini per la presentazione delle istanze.

Legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari ante 10/06/2002 e versamento dei contributi ENPALS

Legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari ante 10 giugno 2002 e versamento dei contributi ENPALS

La circolare fornisce le istruzioni applicative del D.M. 28 ottobre 2002, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 7, della L. 9 ottobre 2002 n. 222. Il documento si concentra sulla regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari con lavoratori extracomunitari instaurati prima del 10 giugno 2002, con specifico riguardo ai datori di lavoro e ai lavoratori interessati, nonché alle modalità di versamento dei contributi previdenziali dovuti all’ENPALS.

Quadro normativo e finalità della procedura

La L. 222/2002 ha consentito ai datori di lavoro di legalizzare il lavoro irregolare di cittadini extracomunitari mediante domanda di regolarizzazione entro l’11 novembre 2002 e contestuale versamento di un contributo forfettario di 700 euro per ciascun lavoratore. Il D.M. 28 ottobre 2002 disciplina, da un lato, la ripartizione di tale contributo e, dall’altro, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali relativi ai periodi antecedenti al 10 giugno 2002.

Ripartizione del contributo forfettario

Il contributo forfettario di 700 euro viene ripartito dall’INPS in due quote:

  • 669 euro, destinati alle competenti gestioni previdenziali pensionistiche, sulla base dell’aliquota di finanziamento del 32,70% calcolata sul minimale contributivo;
  • 31 euro, destinati alla copertura delle spese per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività previste dalla legge, da attribuire per due terzi al Ministero dell’interno e per un terzo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Soggetti legittimati e soggetti esclusi

Possono accedere alla procedura i datori di lavoro che, nell’esercizio di un’attività d’impresa in forma individuale o societaria, abbiano occupato alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari irregolari in data anteriore al 10 giugno 2002 e abbiano presentato la denuncia entro l’11 novembre 2002 secondo le modalità previste dalla legge. Per le società operanti in Italia, la denuncia deve essere sottoscritta e presentata dal legale rappresentante.

Restano esclusi i soggetti che non sono imprenditori, come i professionisti e gli altri titolari di reddito di lavoro autonomo. Inoltre, la disciplina della non punibilità non opera quando la dichiarazione di emersione contenga dati non veritieri ed sia finalizzata a procurare il permesso di soggiorno a stranieri.

Lavoratori interessati e limiti oggettivi della regolarizzazione

La procedura riguarda esclusivamente lavoratori di nazionalità extracomunitaria occupati in posizione irregolare, cioè in violazione della disciplina sul permesso di soggiorno per lavoro, e per i quali sia stata denunciata entro l’11 novembre 2002 la sussistenza del rapporto di lavoro. La regolarizzazione può essere chiesta solo per i periodi anteriori al 10 giugno 2002 e non ancora prescritti alla data della domanda, essendo richiamato il termine di prescrizione quinquennale.

La circolare richiama altresì le situazioni ostative previste dall’art. 1, comma 8, della L. 222/2002, che impediscono l’applicazione della procedura in presenza delle condizioni indicate dalla norma.

Rapporti di lavoro regolarizzabili

L’art. 1, comma 1, della L. 222/2002 fa riferimento ai lavoratori extracomunitari "alle dipendenze", con conseguente riconduzione ai rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo indeterminato, determinato o part-time. Non sono regolarizzabili:

  • i rapporti non subordinati, come le collaborazioni coordinate e continuative;
  • i rapporti incompatibili con la presenza in azienda in epoca anteriore all’instaurazione del rapporto di lavoro, come il contratto di formazione e lavoro;
  • i rapporti instaurati con soci di cooperative.

Per i soci-lavoratori di società cooperative, la circolare ammette la regolarizzazione solo se, accanto al rapporto associativo, sia stato instaurato un distinto rapporto di lavoro subordinato, in conformità al regolamento interno e alla L. 142/2001.

Contenuto della domanda di regolarizzazione

La domanda va presentata dal datore di lavoro al competente istituto previdenziale e deve contenere, a pena di inammissibilità:

  • i dati identificativi dell’imprenditore o della società e del legale rappresentante;
  • le generalità e la nazionalità del lavoratore straniero;
  • la tipologia e le modalità di impiego;
  • la retribuzione contrattualmente convenuta o effettivamente corrisposta, se superiore, comunque non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile;
  • il periodo per il quale si richiede la regolarizzazione.

La domanda deve comunque essere proposta entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 22 gennaio 2003, data di pubblicazione in G.U. del D.M. 28 ottobre 2002.

Determinazione dei contributi previdenziali e degli interessi

Per i soggetti obbligatoriamente assicurati all’ENPALS, i contributi relativi ai periodi antecedenti al 10 giugno 2002 devono essere calcolati applicando alle retribuzioni dovute, o a quelle effettivamente corrisposte se superiori, la sola aliquota del Fondo Pensioni (IVS). La circolare richiama inoltre la necessità di verificare se il lavoratore fosse già iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo o ad altre forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, al fine di individuare l’aliquota applicabile.

I contributi e gli interessi possono essere versati:

  • in unica soluzione, con applicazione degli interessi legali vigenti alla data del pagamento dal momento in cui il debito contributivo è scaduto fino al versamento;
  • in forma rateale, mediante rate mensili di uguale importo, maggiorate degli interessi legali fino a 24 mesi e degli interessi di dilazione dal 25° al 36° mese.

Il piano di ammortamento è comunicato dagli uffici periferici dell’Ente.

Modalità di versamento e adempimenti connessi

Se il datore di lavoro intende avvalersi della rateazione, deve presentare domanda alla competente sede ENPALS, presumibilmente quella del luogo in cui è ubicata la sede dell’impresa, utilizzando la modulistica in uso presso gli uffici periferici. La rateazione prevista dalla legge costituisce una disciplina speciale e non richiede l’applicazione della procedura di garanzia prevista dal D.L. 138/2002.

Il versamento deve essere eseguito tramite modello F24 con le seguenti indicazioni:

  • codice ente: 0001;
  • codice sede: quello della sede ENPALS competente;
  • causale contributi: CCLS;
  • codice posizione assicurativa: matricola completa dell’impresa, comprensiva del numero dell’attività composto da nove caratteri;
  • periodo di riferimento da e a: in formato gg/mm/aaaa;
  • importi a debito versati: importo della rata mensile o del totale in caso di unica soluzione;
  • importi a credito compensati: non compilare.

All’atto della presentazione della domanda di regolarizzazione il datore di lavoro deve inoltre presentare le denunce mensili e trimestrali (modd. 031/R e 031/CM) relative ai periodi da regolarizzare, secondo le aliquote e la normativa vigenti nei mesi interessati. Non deve invece essere compilato il modello 031/RC1.

Gestione della rateazione e recupero coattivo

Gli importi oggetto di rateazione devono essere iscritti a ruolo e successivamente sospesi. Se il datore di lavoro non rispetta le scadenze, gli uffici periferici devono verificare l’effettivo mancato pagamento e, in caso di inadempimento, revocare la rateazione con provvedimento scritto e motivato, avviando la riscossione mediante cartelle esattoriali.

Resta comunque possibile per il datore di lavoro interrompere in qualsiasi momento il pagamento rateale e versare il residuo in unica soluzione; in tal caso la sede competente ricalcola il debito residuo con applicazione delle somme aggiuntive in misura ordinaria.

Termine per la presentazione e precisazioni finali

La domanda di regolarizzazione ex art. 3 del D.M. 28 ottobre 2002 deve essere presentata alla sede o sezione distaccata ENPALS competente entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 22 gennaio 2003. La circolare precisa infine che, per i 669 euro del contributo forfettario versati all’INPS ma di competenza ENPALS, saranno successivamente comunicate le modalità di trasferimento all’Ente.

Punti principali

Ambito della legalizzazione e base normativa

La circolare si fonda sulla L. 9 ottobre 2002 n. 222 e sul D.M. 28 ottobre 2002, che consentono la regolarizzazione del lavoro irregolare di cittadini extracomunitari occupati prima del 10 giugno 2002. La domanda di emersione doveva essere presentata entro l’11 novembre 2002, con versamento del contributo forfettario di 700 euro per ciascun lavoratore. Il decreto disciplina anche la ripartizione di tale contributo e le modalità di corresponsione dei contributi previdenziali dovuti per i periodi pregressi denunciati.

Ripartizione del contributo forfettario di 700 euro

Il contributo forfettario versato all’INPS viene ripartito in 669 euro, destinati alle gestioni previdenziali pensionistiche secondo l’aliquota di finanziamento del 32,70%, e in 31 euro per le spese organizzative e di gestione della procedura. I 31 euro sono assegnati per due terzi al Ministero dell’interno e per un terzo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Soggetti che possono accedere alla procedura

Possono accedere alla legalizzazione i datori di lavoro che, nell’esercizio di un’attività d’impresa in forma individuale o societaria, hanno occupato alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari irregolari in data anteriore al 10 giugno 2002 e hanno presentato la denuncia entro l’11 novembre 2002. Per le società operanti in Italia la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. Sono esclusi i soggetti che non sono imprenditori, come professionisti e altri titolari di reddito di lavoro autonomo.

Effetti della dichiarazione e cause di esclusione

I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di legalizzazione non sono punibili per le violazioni in materia di soggiorno, lavoro, profili finanziari, fiscali, previdenziali e assistenziali, oltre che per gli altri reati e violazioni amministrative connessi all’occupazione dei lavoratori indicati, purché commessi prima del 10 settembre 2002. La non punibilità non opera se la dichiarazione contiene dati non veritieri ed è finalizzata a procurare il permesso di soggiorno a stranieri. La procedura non riguarda, inoltre, i lavoratori che ricadono nelle situazioni ostative espressamente previste dall’art. 1, comma 8, della L. 222/2002.

Lavoratori e rapporti regolarizzabili

La regolarizzazione riguarda esclusivamente lavoratori extracomunitari occupati in posizione irregolare prima del 10 giugno 2002. È possibile chiedere la regolarizzazione solo per i periodi non ancora prescritti alla data della domanda, cioè per i quali non sia maturata la prescrizione quinquennale. La norma viene interpretata come riferita a rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, determinato o part-time; restano esclusi i rapporti non subordinati, quelli incompatibili con la presenza in azienda in epoca anteriore all’instaurazione del rapporto e quelli instaurati con soci di cooperative, salvo il caso del socio-lavoratore che abbia un distinto rapporto subordinato ai sensi della L. 142/2001.

Contenuto della domanda di legalizzazione

La domanda va presentata dal datore di lavoro al competente istituto previdenziale e, a pena di inammissibilità, deve contenere: dati identificativi dell’imprenditore o della società e del legale rappresentante; generalità e nazionalità del lavoratore; tipologia e modalità di impiego; retribuzione contrattuale o effettivamente corrisposta, comunque non inferiore al contratto collettivo applicabile; periodo da regolarizzare. La domanda deve rispettare il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 22 gennaio 2003, data di pubblicazione in G.U. del D.M. 28 ottobre 2002.

Calcolo e pagamento dei contributi previdenziali ENPALS

Per i soggetti obbligatoriamente assicurati ENPALS, i contributi per i periodi anteriori al 10 giugno 2002 devono essere calcolati applicando alle retribuzioni dovute o effettivamente corrisposte, se superiori, la sola aliquota del Fondo Pensioni (IVS). Va verificato se il lavoratore era già iscritto al Fondo pensioni dello spettacolo o ad altre forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, per individuare l’aliquota corretta. Il versamento può avvenire in unica soluzione, con interessi legali fino alla data del pagamento, oppure in rate mensili di uguale importo: fino a 24 mesi si applicano gli interessi legali, dal 25° al 36° mese gli interessi di dilazione. Il piano di ammortamento è comunicato dagli uffici periferici.

Modalità operative di versamento e adempimenti accessori

Se si sceglie la rateazione, il datore di lavoro presenta apposita domanda alla sede ENPALS competente, presumibilmente quella del luogo in cui è ubicata la sede dell’impresa, utilizzando la modulistica in uso. La rateazione prevista dalla legge costituisce un’eccezione e non richiede la procedura di garanzia prevista dal D.L. 138/2002. I pagamenti si effettuano con modello F24 indicando: codice ente 0001, codice sede ENPALS, causale CCLS, matricola completa dell’impresa, periodo di riferimento e importo dovuto; non va compilato il campo degli importi a credito compensati. Devono essere presentate le denunce mensili e trimestrali (modd. 031/R e 031/CM) per i periodi regolarizzati, mentre non va compilato il modello 031/RC1.

Controlli, revoca della rateazione e riscossione coattiva

Gli importi oggetto di rateazione devono essere iscritti a ruolo e successivamente sospesi. Se il datore di lavoro non rispetta le scadenze, gli uffici periferici verificano l’effettivo omesso pagamento e, in caso di inadempimento, revocano la rateazione con provvedimento scritto e motivato, attivando il recupero tramite cartelle esattoriali. Resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di interrompere la rateazione in qualsiasi momento e saldare il residuo in unica soluzione, con ricalcolo delle somme aggiuntive in misura ordinaria.

Termini finali e precisazioni sul contributo forfettario

La domanda di regolarizzazione ex art. 3 del D.M. 28 ottobre 2002 va presentata alla sede o sezione distaccata ENPALS competente entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 22 gennaio 2003. La circolare segnala, infine, che per i 669 euro del contributo forfettario versati all’INPS ma di competenza ENPALS saranno successivamente comunicate le modalità di trasferimento all’Ente.

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