Circolare numero 05 del 28-01-2004 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'adeguamento del saggio di interesse legale disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2003. In applicazione dell'art. 2, comma 185, della legge n. 662/1996, il nuovo tasso è fissato al 2,5% annuo con decorrenza 1° gennaio 2004.
Nuova misura del saggio d'interesse legale dal 1° gennaio 2004
Nuova misura del saggio d'interesse legale
La circolare dà comunicazione dell'aggiornamento della misura del saggio di interesse legale, conseguente al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2003. Il provvedimento rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 1284 del codice civile e decorre dal 1° gennaio 2004.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha attribuito al Ministro dell'Economia e delle Finanze la facoltà di modificare, con proprio decreto, la misura del saggio degli interessi legali. La determinazione deve avvenire sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenendo conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.
Contenuto del decreto ministeriale
Il decreto ministeriale 1 dicembre 2003, richiamato nella circolare, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 286 del 10 dicembre 2003. Esso ha disposto la nuova misura del saggio di interesse legale.
Nuova misura e decorrenza
La nuova misura del saggio degli interessi legali è fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La circolare si limita a comunicare tale aggiornamento senza ulteriori indicazioni operative o adempimenti applicativi.
Punti principali
Base normativa del provvedimento
La circolare richiama l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di modificare, con proprio decreto, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile, tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione dell'anno.
Decreto ministeriale 1 dicembre 2003
Sulla base dei parametri indicati dalla norma, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto 1 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 286 del 10 dicembre 2003, con il quale è stata stabilita la nuova misura del saggio di interesse legale.
Nuovo tasso di interesse legale
A decorrere dal 1° gennaio 2004, il saggio degli interessi legali previsto dall'art. 1284 del codice civile è fissato nella misura del 2,5 per cento per anno.
Testo integrale
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