Sentenza del 04/05/2018 n. 10633 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le contestazioni fiscali. Entrambi i motivi erano privi del quesito di diritto richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366-bis c.p.c. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva, essendosi costituita soltanto ai fini della partecipazione all'udienza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2000. L'accertamento contestava una plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione al fratello di una quota di azienda caduta in successione. Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza e del procedimento per omessa comunicazione della fissazione dell'udienza di discussione. Il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'efficacia probatoria, nel processo tributario, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
L'illustrazione di ciascun motivo, con il quale si denuncia una violazione di legge, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
La Corte ha ritenuto che la mancata formulazione del quesito di diritto rendesse inammissibili i motivi di ricorso, impedendo l'esame delle questioni sostanziali e processuali prospettate dalla contribuente.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato per la denuncia di violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., con riferimento alla valutazione dell'efficacia probatoria della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato per denunciare un error in procedendo, ossia la nullità della sentenza e del procedimento per omessa comunicazione della fissazione dell'udienza.
Art. 116 c.p.c.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per contestare la valutazione dell'efficacia probatoria attribuita alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel processo tributario; la Corte non ha esaminato tale questione per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una norma processuale impone specifici requisiti formali per il ricorso per cassazione, la loro omissione può determinare l'inammissibilità, anche se le questioni sostanziali potrebbero essere fondate.
- Per i ricorsi soggetti all'art. 366-bis c.p.c., ciascun motivo di violazione di legge doveva contenere uno specifico quesito di diritto; la sua assenza impediva alla Corte di esaminare il merito.
- La Corte di cassazione verifica prioritariamente l'ammissibilità del ricorso: se il ricorso è formalmente inammissibile, non valuta la correttezza dell'accertamento fiscale né il valore delle prove contestate.
- Nei giudizi tributari è quindi essenziale distinguere tra le ragioni sostanziali della contestazione e i requisiti tecnici di formulazione dei motivi di impugnazione.
- La mancata attività difensiva della parte intimata può incidere sulla liquidazione delle spese, che in questo caso non sono state poste a carico della ricorrente.
Testo integrale
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