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Legge

L.R. Marche 4/2024

Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici

Normativa regionaleL.R. Marche 4/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, in via transitoria e fino ai decreti statali attuativi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. 199/2021, i criteri di presunta non idoneità e di idoneità per impianti fotovoltaici, agrivoltaici e flottanti in Regione. Prevede limitazioni in aree tutelate, regole speciali per aree agricole e asservimenti, un registro regionale, obblighi informativi di Province e Comuni e una clausola di monitoraggio.

Norme transitorie per la localizzazione di impianti fotovoltaici

Norme transitorie per la realizzazione di impianti fotovoltaici

La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione, i criteri transitori per valutare la localizzazione di impianti fotovoltaici, agrivoltaici e flottanti o galleggianti. La disciplina opera nelle more dei decreti attuativi previsti dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. 199/2021 e mira a bilanciare transizione energetica, tutela del suolo agricolo e salvaguardia di ambiente, paesaggio, biodiversità e patrimonio storico-culturale.

Ambito applicativo e criteri generali

La normativa si applica agli impianti fotovoltaici, agrivoltaici e flottanti o galleggianti, come definiti dalla normativa statale. La Regione individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità e aree con indicatori di idoneità, da valutare tramite un contemperamento degli interessi coinvolti. Tale valutazione deve essere coerente con:

  • gli obiettivi del PNIEC e della normativa UE e statale in materia di energia;
  • la tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari e della biodiversità;
  • l’obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050;
  • gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica regionale.

Aree con indicatori di presuntiva non idoneità

Sono considerate aree particolarmente vulnerabili, e quindi con indicatori di presuntiva non idoneità per impianti fotovoltaici, relative infrastrutture di connessione e sistemi di accumulo, le aree ricadenti nei seguenti ambiti di tutela:

  • siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO;
  • beni e aree di notevole interesse culturale ex d.lgs. 42/2004;
  • aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico;
  • zone in coni visuali storicizzati e identitari, con esclusione dei centri e nuclei storici per impianti fino a 20 KWp;
  • aree prossime a parchi archeologici, scavi archeologici ed emergenze culturali, storiche o religiose;
  • aree naturali protette, con alcune eccezioni per piccoli impianti a seconda della classificazione dell’area;
  • zone umide Ramsar;
  • IBA e IBa (aree importanti per uccelli e biodiversità);
  • aree funzionalmente rilevanti per la biodiversità, incluse fasce di rispetto, aree contigue, aree in itinere di istituzione, connessioni ecologiche, aree di riproduzione/alimentazione/transito faunistico e aree con specie tutelate o rare;
  • aree agricole con produzioni di qualità o di particolare pregio, nonché aree eventualmente caratterizzate da elevata capacità d’uso del suolo, salvo impianti fino a 20 KWp;
  • aree tutelate per legge ex art. 142 d.lgs. 42/2004, se presentano caratteristiche incompatibili;
  • aree della Rete Natura 2000, salvo impianti fino a 20 KWp.

Valutazione delle istanze e condizioni per aree agricole

Le istanze di insediamento sono valutate dagli enti competenti considerando tipologia dell’impianto, soluzioni progettuali, limiti di potenza e localizzazione, in rapporto agli obiettivi energetici superiori.

Per gli impianti fotovoltaici a terra con potenza pari o superiore a 1 MWp nelle zone agricole, la legge richiede un vincolo di asservimento tra l’area occupata dall’impianto e altre zone agricole per una superficie almeno pari a 10 volte quella occupata.

L’asservimento è definito come vincolo pertinenziale tra zone agricole e area dell’impianto, con durata pari all’autorizzazione all’esercizio e pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari.

Per gli impianti agrivoltaici, il progetto deve essere corredato da una relazione agronomica asseverata e da un sistema di monitoraggio per verificare la continuità dell’attività agricola o pastorale sull’area.

Aree con indicatori di idoneità

Sono considerate aree con indicatori di idoneità all’installazione di impianti fotovoltaici:

  • aree industriali, artigianali, per servizi e logistica, comprese quelle dismesse;
  • terreni agricoli abbandonati o incolti da almeno cinque annate agrarie;
  • superfici di edifici e strutture, inclusi capannoni e parcheggi;
  • discariche chiuse e ripristinate, miniere e cave non più sfruttabili o cessate/abbandonate/in degrado, se il recupero ambientale è stato completato;
  • aree già urbanizzate o interessate da opere pubbliche o impianti di interesse pubblico e relative pertinenze;
  • siti con impianti già installati della stessa tipologia oggetto di modifiche, anche sostanziali, purché l’area occupata non aumenti oltre il 20%, salvo il richiamo alla disciplina statale.

Per queste aree, non si applicano le disposizioni sui vincoli di asservimento e sulla relazione agronomica previste per le zone agricole.

Competenze regionali e adempimenti informativi

La Giunta regionale deve istituire e aggiornare un registro delle superfici interessate dagli impianti fotovoltaici e dei terreni agricoli oggetto di asservimento. Province e Comuni devono trasmettere, secondo le modalità stabilite dalla Giunta, le autorizzazioni e le comunicazioni di competenza relative agli impianti ricadenti nel territorio regionale.

Controllo sull’attuazione e relazione periodica

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull’attuazione della legge e ne valuta gli effetti, anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di potenza da fonti rinnovabili assegnati alla Regione e recepiti nel Piano regionale per l’energia e il clima, nonché alla salvaguardia delle aree da tutelare.

La Giunta regionale deve presentare una relazione biennale con almeno:

  • numero degli impianti autorizzati;
  • dati aggregati su tipologie, soluzioni progettuali, potenza ed energia prodotta;
  • elaborazioni basate sui dati degli enti strumentali e sulla collaborazione con enti di ricerca, anche sugli effetti sul suolo. La relazione è resa pubblica dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

Regime finanziario e entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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