L.R. Marche 3/2024
Norme per il sostegno dellinformazione locale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Marche n. 3/2024 disciplina contributi regionali per media audiovisivi, radiofonici ed editoria elettronica operanti nel territorio regionale, per informazione locale, innovazione, accessibilità e investimenti. Fissa requisiti stringenti per i beneficiari, affida alla Giunta i criteri annuali e prevede una dotazione complessiva di 1,2 milioni di euro nel triennio 2024-2026. Abroga la l.r. 51/1997.
Sostegno regionale all’informazione locale
Sostegno regionale all’informazione locale nelle Marche
La legge disciplina gli interventi della Regione Marche a favore dell’informazione locale, con l’obiettivo di rafforzare pluralismo, qualità, indipendenza e occupazione nel settore. La misura riguarda i soggetti operanti nel territorio regionale che svolgono attività di informazione locale e che rispondono a requisiti soggettivi e professionali specifici.
Finalità dell’intervento
La Regione sostiene iniziative volte a:
- promuovere la conoscenza dell’attività regionale presso i cittadini;
- diffondere la cultura regionale e le notizie di interesse per la comunità marchigiana;
- preservare il pluralismo, la libertà, l’indipendenza e la completezza dell’informazione;
- contrastare l’impoverimento del panorama informativo locale e favorire occupazione non precaria;
- sostenere investimenti per innovazione tecnologica e miglioramento della qualità dell’informazione.
Tipologie di intervento e spese ammissibili
La Regione concede contributi per iniziative e progetti riferiti a diverse aree di intervento, tra cui:
- promozione dell’immagine della Regione e valorizzazione di tradizioni, cultura e storia marchigiana;
- informazione giornalistica;
- fruibilità multicanale dei prodotti radiotelevisivi ed editoriali;
- accessibilità delle informazioni per le persone con disabilità;
- nuovi progetti editoriali e programmi di comunicazione di prossimità di interesse regionale;
- sensibilizzazione su legalità, ambiente e parità di genere;
- formazione, stabilizzazione e incremento del personale.
Sono inoltre previsti contributi per investimenti destinati a:
- digitalizzazione;
- modernizzazione di impianti e sistemi di produzione.
Destinatari e requisiti di accesso
Possono accedere agli interventi i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, le emittenti radiofoniche e i soggetti esercenti l’editoria elettronica operanti nel territorio regionale, purché producano informazione locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:
- sede legale nelle Marche;
- iscrizione da almeno due anni al Registro degli operatori di comunicazione (ROC);
- registrazione presso il tribunale competente ai sensi della legge sulla stampa;
- presenza in redazione di almeno un giornalista, professionista o pubblicista, iscritto all’Albo;
- applicazione dei CCNL di categoria ai dipendenti giornalisti e non giornalisti;
- regolarità nel pagamento di stipendi e contributi;
- rispetto delle norme su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Sono esclusi in ogni caso i soggetti riconducibili a partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali, professionali e di categoria.
Modalità di attuazione e criteri di riparto
Le modalità di attuazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale entro il mese di febbraio, previo parere del CORECOM e della Commissione assembleare competente. La Giunta definisce anche i criteri di ripartizione delle risorse disponibili e la procedura di assegnazione dei contributi, restando fermi i requisiti di accesso previsti dalla legge.
Profili europei e valutazione degli effetti
I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale valuta i risultati e l’efficacia degli interventi. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta trasmette una relazione con:
- interventi realizzati;
- risorse stanziate e contributi concessi, distinti per tipologia e beneficiari;
- risultati conseguiti rispetto alle finalità della legge. La legge prevede anche la divulgazione dei risultati della valutazione.
Disciplina finanziaria
Per il triennio 2024-2026 è autorizzata una spesa massima complessiva di 1.200.000 euro, ripartita in 400.000 euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, con quota destinata al Titolo 1 e al Titolo 2. La copertura è assicurata da risorse regionali già iscritte nel bilancio 2024-2026. Le precedenti autorizzazioni di spesa per il sostegno dell’informazione locale e per le spese di investimento correlate, previste nella legge di stabilità 2024, sono azzerate. Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di bilancio; la Giunta è autorizzata alle variazioni di gestione necessarie.
Regime transitorio ed entrata in vigore
In prima applicazione, la Giunta deve adottare gli adempimenti attuativi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
Abrogazione
La legge abroga la l.r. 6 agosto 1997, n. 51, relativa al precedente quadro normativo sul sostegno all’informazione locale.
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