Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 3/2024

Norme per il sostegno dell’informazione locale

Normativa regionaleL.R. Marche 3/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Marche n. 3/2024 disciplina contributi regionali per media audiovisivi, radiofonici ed editoria elettronica operanti nel territorio regionale, per informazione locale, innovazione, accessibilità e investimenti. Fissa requisiti stringenti per i beneficiari, affida alla Giunta i criteri annuali e prevede una dotazione complessiva di 1,2 milioni di euro nel triennio 2024-2026. Abroga la l.r. 51/1997.

Sostegno regionale all’informazione locale

Sostegno regionale all’informazione locale nelle Marche

La legge disciplina gli interventi della Regione Marche a favore dell’informazione locale, con l’obiettivo di rafforzare pluralismo, qualità, indipendenza e occupazione nel settore. La misura riguarda i soggetti operanti nel territorio regionale che svolgono attività di informazione locale e che rispondono a requisiti soggettivi e professionali specifici.

Finalità dell’intervento

La Regione sostiene iniziative volte a:

  • promuovere la conoscenza dell’attività regionale presso i cittadini;
  • diffondere la cultura regionale e le notizie di interesse per la comunità marchigiana;
  • preservare il pluralismo, la libertà, l’indipendenza e la completezza dell’informazione;
  • contrastare l’impoverimento del panorama informativo locale e favorire occupazione non precaria;
  • sostenere investimenti per innovazione tecnologica e miglioramento della qualità dell’informazione.

Tipologie di intervento e spese ammissibili

La Regione concede contributi per iniziative e progetti riferiti a diverse aree di intervento, tra cui:

  • promozione dell’immagine della Regione e valorizzazione di tradizioni, cultura e storia marchigiana;
  • informazione giornalistica;
  • fruibilità multicanale dei prodotti radiotelevisivi ed editoriali;
  • accessibilità delle informazioni per le persone con disabilità;
  • nuovi progetti editoriali e programmi di comunicazione di prossimità di interesse regionale;
  • sensibilizzazione su legalità, ambiente e parità di genere;
  • formazione, stabilizzazione e incremento del personale.

Sono inoltre previsti contributi per investimenti destinati a:

  • digitalizzazione;
  • modernizzazione di impianti e sistemi di produzione.

Destinatari e requisiti di accesso

Possono accedere agli interventi i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, le emittenti radiofoniche e i soggetti esercenti l’editoria elettronica operanti nel territorio regionale, purché producano informazione locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • sede legale nelle Marche;
  • iscrizione da almeno due anni al Registro degli operatori di comunicazione (ROC);
  • registrazione presso il tribunale competente ai sensi della legge sulla stampa;
  • presenza in redazione di almeno un giornalista, professionista o pubblicista, iscritto all’Albo;
  • applicazione dei CCNL di categoria ai dipendenti giornalisti e non giornalisti;
  • regolarità nel pagamento di stipendi e contributi;
  • rispetto delle norme su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Sono esclusi in ogni caso i soggetti riconducibili a partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali, professionali e di categoria.

Modalità di attuazione e criteri di riparto

Le modalità di attuazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale entro il mese di febbraio, previo parere del CORECOM e della Commissione assembleare competente. La Giunta definisce anche i criteri di ripartizione delle risorse disponibili e la procedura di assegnazione dei contributi, restando fermi i requisiti di accesso previsti dalla legge.

Profili europei e valutazione degli effetti

I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale valuta i risultati e l’efficacia degli interventi. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta trasmette una relazione con:

  • interventi realizzati;
  • risorse stanziate e contributi concessi, distinti per tipologia e beneficiari;
  • risultati conseguiti rispetto alle finalità della legge. La legge prevede anche la divulgazione dei risultati della valutazione.

Disciplina finanziaria

Per il triennio 2024-2026 è autorizzata una spesa massima complessiva di 1.200.000 euro, ripartita in 400.000 euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, con quota destinata al Titolo 1 e al Titolo 2. La copertura è assicurata da risorse regionali già iscritte nel bilancio 2024-2026. Le precedenti autorizzazioni di spesa per il sostegno dell’informazione locale e per le spese di investimento correlate, previste nella legge di stabilità 2024, sono azzerate. Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di bilancio; la Giunta è autorizzata alle variazioni di gestione necessarie.

Regime transitorio ed entrata in vigore

In prima applicazione, la Giunta deve adottare gli adempimenti attuativi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

Abrogazione

La legge abroga la l.r. 6 agosto 1997, n. 51, relativa al precedente quadro normativo sul sostegno all’informazione locale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.