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Legge

L.R. Marche 7/2024

Modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e abrogazione della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull’ottimizzazione della produttività, l’efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione)

Normativa regionaleL.R. Marche 7/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica in più punti la l.r. 14/2003 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale, intervenendo su uffici, funzioni e incarichi, e abroga la l.r. 22/2010 sul personale. La nuova disciplina del Gabinetto del Presidente si applica solo dalla dodicesima legislatura. Prevista invarianza finanziaria.

Modifiche all’organizzazione amministrativa del Consiglio regionale e abrogazione della disciplina sul personale

Modifiche alla struttura amministrativa del Consiglio regionale

La legge regionale 28 marzo 2024, n. 7 interviene sulla l.r. 30 giugno 2003, n. 14, che disciplina la riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale. Il provvedimento aggiorna varie disposizioni organizzative, ridefinendo alcuni profili funzionali e ordinamentali degli uffici e degli incarichi collegati alla Presidenza del Consiglio regionale.

Ambito delle modifiche

Le modifiche riguardano numerosi articoli della legge del 2003 e incidono su diversi aspetti dell’organizzazione interna del Consiglio regionale, tra cui:

  • struttura e funzioni di alcuni uffici;
  • assetto di specifiche competenze amministrative;
  • disciplina di incarichi e rapporti di lavoro connessi all’organizzazione del Consiglio regionale;
  • aggiornamento di previsioni già contenute nella normativa previgente.

La legge non introduce una disciplina generale autonoma, ma opera prevalentemente come testo di modifica della l.r. 14/2003.

Gabinetto del Presidente

Una delle innovazioni principali è la riscrittura dell’articolo 17 della l.r. 14/2003, che disciplina il Gabinetto del Presidente.

Presso la Presidenza del Consiglio regionale può essere istituita una struttura denominata Gabinetto, composta da:

  • un capo di Gabinetto;
  • un addetto al Gabinetto.

La struttura è destinata all’espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente.

Capo di Gabinetto

L’incarico:

  • è conferito dal Presidente;
  • può essere attribuito anche a soggetti estranei all’amministrazione regionale;
  • è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato;
  • ha natura fiduciaria;
  • cessa automaticamente con la cessazione dall’ufficio del Presidente.

Il contenuto del contratto è definito con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. Il trattamento economico è omnicomprensivo e non può superare:

  • lo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale;
  • incrementato della retribuzione di posizione, nella misura minima prevista dal CCNL dell’Area delle Funzioni Locali.

Addetto al Gabinetto

L’addetto al Gabinetto:

  • è nominato dal Presidente;
  • può essere scelto anche tra persone estranee all’amministrazione regionale;
  • deve essere in possesso di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale in discipline giuridiche;
  • è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato;
  • cessa anch’egli con la cessazione dall’ufficio del Presidente.

Anche in questo caso i contenuti contrattuali sono definiti con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. Al dipendente spetta un compenso accessorio commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa del comparto funzioni locali, entro il limite massimo di euro 16.000,00.

Abrogazioni

La legge abroga alcune disposizioni della l.r. 14/2003 e, in modo espresso, la l.r. 28 dicembre 2010, n. 22, relativa all’organizzazione e valutazione del personale.

In particolare, vengono abrogate alcune previsioni della l.r. 14/2003, tra cui disposizioni interne alla disciplina organizzativa già vigente, e viene soppressa integralmente la legge regionale n. 22 del 2010.

Decorrenza della nuova disciplina

La nuova formulazione dell’articolo 17 della l.r. 14/2003 non si applica immediatamente, ma soltanto a decorrere dalla dodicesima legislatura.

Di conseguenza, per la disciplina del Gabinetto del Presidente occorre tenere conto di tale differimento temporale, mentre le altre modifiche operano secondo le regole di entrata in vigore della legge, salvo diverse indicazioni contenute nel testo consolidato.

Invarianza finanziaria

La legge prevede espressamente che dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’attuazione deve quindi avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

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