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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31080/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5461/2021 che aveva accolto il gravame dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato al giudice d'appello. Il ricorrente deduceva che la Corte aveva errato nel ritenere tempestivo il ricorso dell'Agenzia in base agli artt. 6 comma 1 e 11 del DL 119/18 e che aveva sbagliato nel considerare la controversia come avente ad oggetto un atto impositivo con pretesa tributaria quantificata. Successivamente il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. denunciando fatti sopravvenuti: nel giudizio riassunto in appello si è formato giudicato favorevole (sentenza CTR Veneto n. 483/2022, passata in giudicato) sull'illegittimità dell'avviso di accertamento catastale, per effetto della sentenza favorevole all'altro comproprietario (Fasolo Andrea). Per tale motivo il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che il giudicato formato nel procedimento riconosciuto favorevole all'altro comproprietario abbia fatto venir meno l'interesse del ricorrente ad ottenere la revocazione dell'ordinanza impugnata (anche se accolta avrebbe prodotto un risultato inutiliter). La Corte ha motivato che l'interesse ad agire/impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione ma anche al momento della decisione, richiamando principi di Cass. Sez. Un. n. 10553/2017. Le spese del giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Norma invocata quale causa di revocazione; la Corte ha esaminato il ricorso alla luce della richiesta ma lo ha dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse piuttosto che sul merito del motivo di revocazione

  • DL 119/2018, artt. 6 comma 1 e 11

    artt. 6 comma 1 e 11 del DL 119/18

    Norme richiamate dal ricorrente e riferite alla tempestività del ricorso proposto dall'Agenzia; la Corte era stata chiamata a valutare la correttezza della tempestività, ma il giudicato sopravvenuto ha reso irrilevante la questione nel presente procedimento di revocazione

  • art. 378 c.p.c.

    Norma procedurale che consente il deposito di memorie per dedurre fatti sopravvenuti; la memoria depositata ha consentito al ricorrente di far valere la formazione del giudicato che ha determinato il difetto di interesse

  • Cass. Sez. Un. n. 10553/2017

    Cass. Sez. Un. n. 10553/2017

    Principio richiamato secondo cui l'interesse ad agire o ad impugnare deve sussistere anche al momento della decisione; applicato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse

  • Cass. 13636/2015

    Cass. 13636 del 02/07/2015

    Giurisprudenza richiamata in relazione alla decisione sulle spese: ha portato la Corte a compensare le spese del giudizio, considerata la natura di inammissibilità sopravvenuta

  • DPR 115/2002, art. 13 quater

    art. 13 quarte del DPR 115/2002

    Norma menzionata con riferimento alle spese e al regime sanzionatorio: la Corte ha escluso l'applicazione, essendo qui in gioco un difetto di interesse sopravvenuto e non un'inammissibilità originaria

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'azione ma anche al momento della decisione: fatti sopravvenuti che eliminano l'utilità della pronuncia rendono il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
  • La formazione di giudicato favorevole in un procedimento con oggetto sostanzialmente identico può far venir meno l'interesse in altri giudizi collegati o successivi (anche in procedure di revocazione), quando la pronuncia favorevole renda inutile la decisione richiesta.
  • Nel giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c. è necessario valutare non soltanto la fondatezza della richiesta di revoca ma anche la persistenza dell'interesse del ricorrente al momento della decisione; l'eventuale sopravvenienza di elementi che eliminano la controversia comportano l'inammissibilità.
  • La predisposizione di memorie ex art. 378 c.p.c. per far valere fatti sopravvenuti è strumento efficace per chiedere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o per dimostrare il difetto di interesse.
  • Sulle spese, quando l'inammissibilità è sopravvenuta e il giudizio non si decide sul merito originario, il giudice può compensare le spese date le circostanze del caso.

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