Cassazione Civile, Sentenza n. 31072/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia tributaria relativa ad un avviso di accertamento IRPEF 2008 con maggior reddito attribuito a Mangia per effetto dell’emersione di reddito nella società LEM Linea Ecologica Mangia s.r.l. (partecipazione 33,33%). Dopo esito favorevole del giudizio di merito per il contribuente, Mangia ha richiesto la definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018; l’ufficio ha negato la definizione ritenendo non versato l’importo richiesto e considerando come rimborsata una parte dei pagamenti effettuati. Il contribuente ha impugnato tale diniego eccependo, in particolare, la violazione dell’art. 6 comma 9 (computo delle somme versate in pendenza di giudizio) e la mancata notifica della richiesta di integrazione del versamento
La decisione
La Corte accoglie il ricorso contro il diniego di definizione agevolata perché l’Agenzia non ha considerato correttamente le somme effettivamente versate durante il giudizio (totale versato documentato pari a circa €17.222,00). Pur essendosi disposto il rimborso di una tranche (€7.196,00), il rimborso non era stato effettivamente eseguito e, pertanto, le somme risultavano ancora nella disponibilità dell’Ufficio. Il contribuente aveva inoltre implicitamente rinunciato al rimborso indicando gli importi come già versati nella domanda di definizione. Perciò il diniego violava l’art. 6 comma 9 e va annullato. Conseguentemente il giudizio principale viene dichiarato estinto per intervenuta definizione amministrativa della controversia. Spese del giudizio di legittimità compensate integralmente tra le parti
Norme richiamate
art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
commi 2, 9 e 12 richiamati nel provvedimento
Il comma 9 impone che le somme già versate in pendenza del giudizio siano computate ai fini della definizione agevolata; l’Agenzia deve quindi considerare i pagamenti effettivamente effettuati e non solo gli importi teoricamente dovuti o già oggetto di istruttoria di rimborso
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
richiamato in relazione allo svolgimento dell’udienza pubblica
Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento dell’udienza pubblica nel giudizio di legittimità nelle modalità richiamate; utilizzata per la formalità processuale dell’udienza
Massime di principio
- Le somme versate dall’agente in pendenza di giudizio devono essere computate a favore del contribuente ai fini di procedure agevolative (definizione della lite), salvo che siano effettivamente rimborsate prima della domanda
- La semplice determinazione amministrativa di rimborso non equivale all’effettivo pagamento: se il rimborso non è stato eseguito, l’importo resta nella disponibilità dell’Ufficio e può essere computato nella definizione
- La presentazione della domanda di definizione che indica come già versati determinati importi può essere interpretata come rinuncia implicita alla richiesta di rimborso di quegli stessi importi
- Il diniego di definizione deve motivare chiaramente il calcolo delle somme da considerare (inclusi i versamenti in pendenza di giudizio) e notificare eventuali richieste di integrazione del versamento; la carenza di motivazione relativa a tali aspetti rende il diniego annullabile
- L’accoglimento dell’istanza di definizione amministrativa comporta, di regola, l’estinzione del giudizio pendente relativo alla stessa controversia
- In presenza di definizione amministrativa intervenuta durante il processo di legittimità, il giudice può compensare le spese tra le parti quando l’esito rende equo tale criterio
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