Circolare numero 131 del 12-12-2022
Con la presente circolare si forniscono indicazioni amministrative relativamente all’applicazione dell’articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, che ha introdotto, ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni. Ai fini della verifica del suddetto requisito viene richiamato il criterio indicato nell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Si forniscono altresì chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990 relativo alla sospensione dei termini del procedimento amministrativo per la richiesta di integrazione documentale ai fini dell’istruttoria della domanda di prestazione assistenziale, nonché chiarimenti relativi alla dichiarazione dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari e alle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000 e all’articolo 38 della legge n. 448/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare precisa i requisiti per l'assegno sociale (art. 3 legge 335/1995) e l'introduzione dal 1° gennaio 2009 del requisito del soggiorno legale e continuativo di almeno 10 anni (art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008). Vengono indicate per analogia le modalità di verifica della continuità del soggiorno (suddivisione in due quinquenni e regole per assenze), le fonti documentali e i controlli da effettuare, le regole di autocertificazione per cittadini UE e non UE, le modalità di documentazione dei redditi esteri, le maggiorazioni previste dagli articoli 70/2000 e 38/2001 (con importi e condizioni) e i termini procedurali per l'istruttoria e l'integrazione documentale (Regolamento INPS: 45 giorni; sospensione fino a 30 giorni).
Chiarimenti su requisiti, verifica e documentazione per il riconoscimento dell'assegno sociale (soggiorno decennale, autocertificazioni, redditi esteri, maggiorazioni e termini procedurali)
Punti principali
Premessa normativa
Quadro normativo: art. 3 comma 6 legge 335/1995 (beneficiari e requisiti), elenco categorie aventi diritto (cittadini italiani, UE, familiari, San Marino, rifugiati, titolari permesso lungo periodo, Svizzeri/SEE) e introduzione dal 1/1/2009 del requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni (art. 20, comma 10 d.l. 112/2008).
Verifica del requisito del soggiorno decennale
Per la verifica della continuità si applica per analogia l'art. 9 comma 6 del d.lgs. 286/1998: il decennio va suddiviso in due quinquenni; assenze inferiori a 6 mesi consecutivi o complessive <10 mesi nel quinquennio non interrompono il periodo; assenze >=6 mesi continuativi o >10 mesi complessivi comportano interruzione salvo cause giustificate (obblighi militari, gravi motivi di salute, gravidanza/maternità, formazione, distacco lavoro).
Modalità di applicazione (dettagli su interruzioni)
Se assenza >=6 mesi continuativi nel singolo quinquennio l'interruzione decorre dall'ultimo giorno di presenza in Italia; se assenze complessive >10 mesi nell'arco di 5 anni l'interruzione si colloca dal primo giorno successivo al decimo mese di assenza. Eccezioni documentate non interrompono la continuità.
Controlli e documentazione per il soggiorno
Onere probatorio a carico del richiedente: acquisire certificato storico di residenza dal Comune. In presenza di lacune richiedere permessi/titoli di soggiorno, passaporti con timbri, utenze, contributi INPS, comunicazioni obbligatorie lavoro. Il permesso UE lungo periodo prova 5 anni; due permessi di lungo periodo con date continue comprovano il decennio; attestazione della Questura può provare il requisito.
Autocertificazione
DPR 445/2000: cittadini italiani e UE possono utilizzare dichiarazioni sostitutive (artt. 46-47). Accesso a EESI-RINA Portal per verifiche su lavoro/posizione assicurativa. Cittadini non UE possono autocertificare solo stati/fatti attestabili da pubbliche amministrazioni italiane o in caso di convenzioni internazionali; altrimenti serve certificazione estera tradotta e autenticata.
Dichiarazioni dei redditi esteri
Per redditi esteri necessari documenti specifici: per cittadini degli Stati nell'allegato al decreto 21/10/2019 (Allegato 1) redditi da patrimonio immobiliare e altri redditi devono essere certificati dall'autorità estera competente; per cittadini di Paesi non nell'elenco i redditi da immobili possono essere autocertificati mentre altri redditi devono essere documentati dall'autorità estera salvo casi coperti dal DPR 445/2000 (art.3 commi 2 e 3).
Maggiorazioni (art.70 legge 388/2000 e art.38 legge 448/2001)
Art.70/2000: maggiorazione per titolari di assegno sociale riconosciuta d'ufficio al perfezionamento dei requisiti; importi per assegno sociale: €12,92 mensili x13 se età <75 anni, €20,66 mensili x13 se età >=75. Art.38/2001: incremento annuale riconosciuto a chi ha 70 anni con possibile riduzione di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione (fino a 5 anni); incremento soggetto a perequazione, la maggiorazione art.70 non lo è.
Redditi considerati ed esclusioni
Per verifica delle maggiorazioni si considerano redditi di qualsiasi natura (anche esenti o soggetti a ritenuta), personali e del coniuge; esclusi: reddito della casa di abitazione, pensioni di guerra, indennizzi legge 210/1992, indennità di accompagnamento, importo aggiuntivo previsto dall'art.70 comma 7, trattamenti di famiglia e sussidi pubblici non continuativi.
Criterio di competenza
Si applica il criterio di competenza (messaggio n. 4111/2017 e Cass. SS.UU. n.12796/2005) anche alle maggiorazioni di cui agli artt. 70 e 38; istruzioni operative rinviate alle precedenti circolari citate.
Termini procedurali e richiesta documenti (legge 241/1990)
Regolamento INPS: termine per definizione domanda assegno sociale 45 giorni. Se manca documentazione non acquisibile direttamente dall'Amministrazione, il procedimento può essere sospeso fino a 30 giorni per integrazione; mancata integrazione nei termini comporta rigetto della domanda e l'interessato dovrà ripresentare una nuova domanda con la documentazione richiesta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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