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Circolare

Circolare numero 133 del 16-12-2022

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022 ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 21 dicembre 2022 è pari al 2,50%.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Banca Centrale Europea ha portato al 2,50% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali a decorrere dal 21/12/2022. Tale variazione modifica il calcolo degli interessi per dilazioni e differimenti e la misura delle sanzioni civili previste dalla legge n. 388/2000; l'interesse di dilazione/differimento è fissato all'8,50% annuo per le istanze presentate da tale data, le sanzioni ordinarie sono pari all'8% annuo, con misure particolari per evasione e procedure concorsuali, e le riduzioni in caso di procedure concorsuali saranno calcolate sul TUR (2,50% o TUR+2).

Aggiornamento del tasso di riferimento BCE e conseguenze su interessi di dilazione/differimento e sanzioni civili

Punti principali

Premessa

La decisione BCE del 15/12/2022 ha aumentato il tasso di rifinanziamento principale al 2,50% con effetto dal 21/12/2022; il TUR è individuato nel tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali.

Interesse di dilazione e di differimento

L'interesse di dilazione per le rateizzazioni e l'interesse per i differimenti sono fissati all'8,50% annuo per le istanze presentate a decorrere dal 21/12/2022. I piani di ammortamento già emessi e notificati con il precedente tasso non vengono modificati. Il nuovo tasso si applica alle contribuzioni relative a dicembre 2022 per i differimenti autorizzati da tale data.

Sanzioni civili

Per mancato o ritardato pagamento (art.116 c.8 lett.a e c.8 lett.b, secondo periodo) la sanzione civile è pari all'8% annuo (TUR 2,50% maggiorato di 5,5 p.p.). In caso di evasione (art.116 c.8 lett.b, primo periodo) rimane la sanzione del 30% con limite del 60% dell'importo non versato. Anche l'ipotesi del comma 10 dell'art.116 prevede la sanzione dell'8% annuo. Restano vigenti i limiti massimi previsti dalla norma.

Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Il Consiglio d'Amministrazione ha stabilito che, nelle procedure concorsuali e previo pagamento integrale di contributi e spese, le sanzioni ridotte si calcolano sul TUR: per la fattispecie generale si applica il TUR (oggi 2,50%), mentre per l'evasione la misura è TUR aumentato di 2 punti (4,50%). La riduzione non può essere inferiore al tasso d'interesse legale, ma dato che il TUR è superiore all'interesse legale (1,25% al 1/1/2022), si applicherà il TUR.

Testo integrale

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