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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26347/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP per i reati di cui agli artt. 512‑bis e 316‑ter c.p., aggravati ex art. 416‑bis.1 c.p., deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. (mancata o insussistente attualità del pericolo di reiterazione). Sostiene che il significativo intervallo temporale tra le condotte contestate (2019‑2021) e l'applicazione della misura rendeva venuto meno il requisito della concreta e attuale esigenza cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte esulano dai limiti del controllo di legittimità (art. 606 c.p.p.) e si risolvono in una diversa valutazione dei fatti: la ricostruzione probatoria del Tribunale (intercettazioni, ruolo fittizio di socio/amministratore nella Talenti Servizi s.r.l., disponibilità verso il sodalizio di stampo 'ndranghetistico) non è stata efficacemente contestata sotto il profilo della violazione di specifiche norme o della manifesta illogicità. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la presunzione di attualità dell'esigenza cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.) non fosse superata da elementi quali la presunta uscita dalla società, l’incensuratezza o il tempo trascorso, soprattutto alla luce della pendenza di altri procedimenti per reati analoghi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 512‑bis cod. pen.

    Norma che disciplina il reato contestato (frodi fiscali nel settore dei carburanti); evocata come fattispecie per la quale sono stati ritenuti gravi indizi di colpevolezza.

  • art. 316‑ter cod. pen.

    Fattispecie penale contestata (peculato? o altra fattispecie indicata nel testo); rilevante ai fini della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.

  • art. 416‑bis cod. pen. (aggravante)

    Aggravante per finalità di agevolazione di associazione mafiosa; ha determinato una valutazione più rigorosa dell'attualità delle esigenze cautelari e l'applicazione della presunzione di pericolo.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per denunciare la mancanza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che l'eccezione fosse formulata come riedizione del merito e quindi inammissibile in cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i motivi di cassazione e i limiti del controllo di legittimità: il ricorso che impugna valutazioni di fatto o la diversa ricostruzione probatoria è inammissibile se non denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione di attualità delle esigenze cautelari nei casi previsti: richiamata dal Tribunale per sostenere che la prova dell'attualità non era superata dalle considerazioni difensive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede le conseguenze economiche per il ricorso dichiarato inammissibile: condanna alle spese processuali e all'ammenda o somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione un ricorso contro misure cautelari che si limita a contestare la valutazione dei fatti o l'attualità delle esigenze cautelari è spesso inammissibile: bisogna evidenziare violazioni di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione.
  • La qualificazione di agevolazione di associazione mafiosa (art. 416‑bis) comporta un maggior rigore nella valutazione dell'attualità del pericolo e può attivare presunzioni a favore dell'applicabilità della misura cautelare.
  • Le intercettazioni e indizi che mostrano la piena disponibilità dell'indagato verso il sodalizio e l'uso di prestanome per gestire attività societarie costituiscono elementi idonei a fondare la sussistenza dei gravi indizi e dell'attualità delle esigenze cautelari.
  • La mera distanza temporale tra i fatti contestati e la misura non basta, di per sé, a escludere l'attualità del pericolo, soprattutto se sussistono procedimenti penali pendenti per reati analoghi o elementi che indicano continuità o collegamento con l'associazione.
  • Chi impugna in Cassazione deve preparare censure orientate al diritto (violazioni normative, vizi di motivazione macroscopici) e non solo alla riconsiderazione delle prove: altrimenti il rischio è l'inammissibilità e la condanna alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende.

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