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Legge

L.R. Sicilia 25/2018

Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle

Normativa regionaleL.R. Sicilia 25/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana definisce criteri, requisiti e iscrizione al registro regionale delle cooperative di comunità, per promuovere sviluppo economico, coesione e occupazione nei territori a rischio spopolamento o disagio sociale. Prevede raccordo con la PA tramite convenzioni-tipo, applicazione nei limiti de minimis UE e invarianza finanziaria. È tuttora riferita a un regime generale non temporalmente limitato.

Cooperative di comunità in Sicilia

Cooperative di comunità in Sicilia

La legge disciplina il riconoscimento e la valorizzazione delle cooperative di comunità nel territorio siciliano. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, soprattutto nei territori e nelle aree urbane esposte a rischio spopolamento o a disagio sociale.

Finalità e ambito territoriale

La Regione Siciliana, in attuazione dello Statuto, individua nelle cooperative di comunità uno strumento per:

  • valorizzare il ruolo delle comunità locali;
  • favorire sviluppo sostenibile e occupazione;
  • migliorare le condizioni sociali ed economiche di vita delle popolazioni residenti.

La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale siciliano.

Definizione di cooperativa di comunità

Sono considerate cooperative di comunità le società cooperative costituite secondo il codice civile e iscritte nei relativi albi cooperativi, che:

  • valorizzano competenze della popolazione residente, tradizioni culturali e risorse territoriali;
  • perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale;
  • migliorano la qualità della vita sociale ed economica;
  • svolgono attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali e alla creazione di opportunità di lavoro.

Il richiamo allo sviluppo sostenibile è effettuato secondo la definizione del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Soci, scambio mutualistico e requisiti di partecipazione

Possono essere soci persone fisiche o giuridiche che abbiano residenza, domicilio, sede legale o sede effettiva nel territorio in cui è costituita la cooperativa. Questo vincolo territoriale non si applica ai soci sovventori.

Lo statuto o atto costitutivo della cooperativa deve stabilire i requisiti per l’ammissione dei nuovi soci secondo le norme del codice civile.

Comunità di riferimento

Per “comunità” si intendono territori di uno o più comuni, circoscrizioni comunali o parti di essi, purché accomunati da caratteristiche geografiche, culturali o economiche.

Registro regionale e riconoscimento

La Regione istituisce presso l’Assessorato regionale delle attività produttive un registro regionale delle cooperative di comunità. L’iscrizione al registro è il presupposto per ottenere il riconoscimento della qualifica.

I requisiti per l’iscrizione devono essere definiti con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Rapporti con le pubbliche amministrazioni e politiche attive del lavoro

Con il medesimo decreto previsto per il registro, l’Assessore disciplina anche le modalità di raccordo tra cooperative di comunità e pubbliche amministrazioni, mediante schemi di convenzione-tipo.

La legge favorisce inoltre:

  • la partecipazione delle cooperative di comunità all’esercizio delle funzioni pubbliche, anche tramite gli enti locali;
  • il loro coinvolgimento nella produzione di beni e servizi, compresi i servizi pubblici di rilevanza economica;
  • il loro riconoscimento come soggetto privilegiato per politiche attive del lavoro e per la creazione di nuova occupazione.

Limiti agli aiuti e regime finanziario

Le eventuali misure agevolative sono concesse nel rispetto dei limiti del regime de minimis europeo, richiamato come applicabile tempo per tempo vigente.

La legge prevede invarianza finanziaria: non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e gli adempimenti devono essere svolti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Disposizioni finali

La legge dispone la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e ne impone l’osservanza come legge regionale.

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