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Legge

L.R. Sicilia 17/2018

Vendita diretta dei prodotti agricoli

Normativa regionaleL.R. Sicilia 17/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sicilia la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli iscritti al registro imprese, definendone oggetto, comunicazione di inizio attività, esenzioni per alcune forme di vendita, regole urbanistiche e compiti dei Comuni. Prevede aree riservate nei mercati pubblici e sanziona con l’inibizione quinquennale chi viola i requisiti di prevalenza. In vigore dal 19 ottobre 2018.

Vendita diretta dei prodotti agricoli

Vendita diretta dei prodotti agricoli in Sicilia

La legge regionale disciplina, nel territorio della Regione Siciliana, l’esercizio della vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli individuali o associati iscritti nel registro delle imprese. Il provvedimento integra la disciplina statale di riferimento e regola sia i profili amministrativi sia quelli urbanistici e organizzativi.

Ambito e oggetto della vendita diretta

La vendita diretta riguarda prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalle aziende condotte o coltivate dai soggetti legittimati. La prevalenza va valutata in base al comparto agronomico: i prodotti acquistati da terzi devono risultare quantitativamente inferiori a quelli prodotti in azienda; se i comparti sono differenti, prevale il criterio del valore economico.

Sono considerati aziendali anche i prodotti derivati ottenuti da manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, quando i prodotti impiegati siano prevalenti per quantità o per valore, nell’ottica del completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.

Disciplina amministrativa e comunicazione di inizio attività

L’avvio della vendita diretta è subordinato, in via generale, alla comunicazione di inizio attività prevista dalla normativa statale richiamata. La vendita diretta tramite commercio elettronico può iniziare contestualmente all’invio della comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicata l’azienda di produzione.

Non è richiesta la comunicazione per:

  • vendita su superfici all’aperto all’interno dell’azienda agricola o di altre aree private di cui l’imprenditore abbia legittima disponibilità, purché non ubicate in zone di espansione o industriali;
  • vendita svolta in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, oppure di promozione di prodotti tipici o locali.

Restano comunque necessari i titoli autorizzativi sanitari e amministrativi previsti per le manifestazioni temporanee.

Alle imprese agricole che operano nel rispetto della legge e della disciplina statale richiamata non si applica la normativa generale sul commercio, ferma restando l’osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sanità.

Compiti dei Comuni e organizzazione degli spazi di vendita

I Comuni hanno un ruolo centrale nell’individuazione e riserva degli spazi per la vendita diretta. In particolare, devono riservare ai soggetti legittimati:

  • fino al 20% del totale dei posteggi su aree pubbliche destinate al commercio al dettaglio o su altre aree pubbliche appositamente individuate;
  • fino al 20% della superficie dei mercati all’ingrosso, se aperti alla vendita diretta al consumatore.

Tali riserve operano con salvezza delle concessioni già in essere alla data di entrata in vigore della legge. I Comuni devono inoltre distribuire le aree in misura equilibrata tra centro abitato e frazioni o borghi rurali collegati, per favorire la promozione agricola e la fruizione territoriale.

I Comuni devono anche destinare aree alla realizzazione di mercati riservati agli imprenditori agricoli esercenti vendita diretta, conformi ai criteri del decreto ministeriale 20 novembre 2007.

È altresì fatta salva la possibilità per gli imprenditori agricoli, anche tramite associazioni di produttori o di categoria, di istituire mercati su area privata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, ciascun Comune deve approvare con regolamento consiliare il disciplinare di mercato previsto dalla disciplina ministeriale, definendo modalità di vendita, controlli e criteri per l’individuazione delle aree destinate alla vendita diretta.

Regime sanzionatorio

La violazione delle disposizioni sulla prevalenza dei prodotti aziendali, quando accertata dalle autorità di polizia, comporta l’inibizione dall’attività di vendita diretta per cinque anni. La stessa sanzione si applica all’associazione di produttori o di categoria organizzatrice in caso di omessa vigilanza.

Profili edilizi e urbanistici

L’attività di vendita diretta disciplinata dalla legge non comporta mutamento della destinazione d’uso dei locali in cui si svolge. Può essere esercitata su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali, purché resti fermo il rispetto della disciplina urbanistica statale richiamata.

Norma di rinvio e applicazione residua

Per quanto non espressamente disciplinato, continua ad applicarsi la normativa statale di riferimento sulla vendita diretta dei prodotti agricoli.

Decorrenza

La legge è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, avvenuta il 19 ottobre 2018.

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