L.R. Valle d'Aosta 8/2011
Nuove disposizioni in materia di elettrodotti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Valle d’Aosta disciplina autorizzazioni, segnalazioni, collaudo, vigilanza e sanzioni per elettrodotti fino a 150 kV non appartenenti alla rete di trasmissione nazionale, con misure di tutela sanitaria e ambientale. Abroga la l.r. 32/2006; alcune disposizioni economiche e operative decorrono dal 1° gennaio 2012.
Disciplina regionale degli elettrodotti e relativa autorizzazione
Disciplina regionale degli elettrodotti
La legge della Valle d’Aosta regola le funzioni amministrative in materia di linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione, con particolare riferimento agli elettrodotti di tensione nominale non superiore a 150 kV non facenti parte della rete di trasmissione nazionale. Il provvedimento coordina autorizzazioni, segnalazioni, controlli e misure di tutela sanitaria, ambientale e paesaggistica.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica agli elettrodotti nel territorio regionale e si inserisce nella pianificazione territoriale e urbanistica. Le finalità sono la tutela sanitaria della popolazione, la prevenzione dell’inquinamento elettromagnetico, l’ordinato sviluppo degli impianti, la compatibilità paesaggistica, la corretta localizzazione delle opere, l’efficienza amministrativa e l’informazione ai cittadini.
Competenze istituzionali
La Regione:
- autorizza i tracciati degli elettrodotti fino a 150 kV, prevedendo le fasce di rispetto secondo la normativa statale;
- cura la concertazione con il gestore della rete di trasmissione nazionale per gli elettrodotti sopra i 150 kV;
- verifica il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità avvalendosi di ARPA;
- esprime il parere sui programmi di sviluppo e sugli aggiornamenti annuali della rete di trasmissione nazionale nell’ambito della valutazione ambientale strategica;
- promuove iniziative di salvaguardia ambientale.
I Comuni perseguono, nel proprio ambito e anche in forma associata, gli obiettivi di qualità per minimizzare l’esposizione della popolazione. ARPA svolge il monitoraggio dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici.
Valorizzazione e salvaguardia ambientale
La Regione promuove, tramite accordi di programma o convenzioni con gestori e altri soggetti interessati:
- l’ottimizzazione paesaggistica e ambientale dei progetti;
- la ricerca e l’applicazione di tecnologie per ridurre le emissioni;
- campagne e sistemi di monitoraggio continuo.
Per i progetti, la struttura competente valuta il coordinamento con gli strumenti urbanistici e pianificatori, la mitigazione dell’impatto visivo e la scelta di tecnologie meno impattanti. Se il progetto è già sottoposto a VIA, tale valutazione è svolta nell’istruttoria di VIA.
Programmi di sviluppo e riqualificazione ambientale
Il gestore della rete di trasmissione nazionale presenta annualmente alla Regione il programma di sviluppo della rete con analisi di compatibilità ambientale e mette a disposizione gli aggiornamenti annuali. Il parere regionale è espresso dal Presidente della Regione, sentiti gli assessori competenti.
La Regione può inoltre predisporre piani di riqualificazione ambientale per aree attraversate da elettrodotti, prevedendo l’interramento di cavi o loro porzioni oppure la dislocazione delle linee.
Titoli abilitativi: autorizzazione e segnalazione di inizio lavori
La costruzione e l’esercizio degli elettrodotti fino a 150 kV, delle opere accessorie e delle variazioni di tracciato o caratteristiche elettriche degli impianti esistenti sono, in linea generale, soggetti ad autorizzazione.
Per alcuni interventi di minore impatto, in assenza di opposizioni dei privati interessati e fermo restando il rispetto dei limiti elettromagnetici, è sufficiente la segnalazione di inizio lavori. Si tratta, in sintesi, di:
- linee e impianti tra oltre 1.000 V e fino a 20.000 V derivati da altri già autorizzati, se di lunghezza non superiore a 2.000 metri;
- linee in cavo sotterraneo tra oltre 1.000 V e fino a 20.000 V di qualunque lunghezza su sedi stradali o suoli pubblici o privati, con consenso dei proprietari;
- opere accessorie e allestimento elettrico di cabine con opere edilizie già esistenti o autorizzate;
- varianti e spostamenti di elettrodotti esistenti entro 2.000 metri complessivi;
- rifacimenti di elettrodotti tra oltre 1.000 V e fino a 20.000 V con scostamenti dal tracciato originario non superiori a 40 metri.
Sono esclusi da autorizzazione e segnalazione i meri interventi di manutenzione ordinaria, inclusa la sostituzione di componenti e sostegni anche per evoluzione tecnologica.
Procedura di autorizzazione
L’istanza di autorizzazione va presentata alla struttura competente con corografia e relazione tecnica. Entro 10 giorni la struttura verifica la completezza e può chiedere integrazioni, pena la non procedibilità se non vi si provvede entro il termine assegnato.
Durante l’istruttoria, la documentazione resta depositata e accessibile. Il richiedente deve trasmettere copia dell’istanza al Ministero dello sviluppo economico entro 15 giorni. La struttura competente pubblica l’avviso sul Bollettino ufficiale regionale, comunica l’istanza ai Comuni e trasmette gli atti agli enti da coinvolgere in conferenza di servizi, se il richiedente non vi abbia già provveduto.
I Comuni pubblicano l’avviso all’albo pretorio per 15 giorni e forniscono alla struttura competente documentazione urbanistica e territoriale utile al procedimento.
Istruttoria, VIA e conferenza di servizi
La struttura competente può convocare, entro 30 giorni dalla domanda, una riunione valutativa preliminare con enti e soggetti interessati per una prima verifica di fattibilità. Può inoltre chiedere modifiche progettuali o integrazioni documentali.
Il procedimento può subire sospensioni nei casi di deroga urbanistica relativi ad ambiti inedificabili o quando il richiedente lo chieda motivatamente. Se l’opera è soggetta a VIA, si applica la procedura prevista dalla legge regionale sulla VIA e il termine per la conferenza è sospeso fino alla deliberazione regionale prevista da tale disciplina.
Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito, la struttura competente indice la conferenza di servizi per acquisire pareri, nulla osta e assensi delle amministrazioni competenti e delle autorità interessate.
Conclusione del procedimento e effetti del provvedimento
Entro 10 giorni dalla conclusione favorevole della conferenza, il dirigente autorizza la costruzione e l’esercizio provvisorio dell’opera con provvedimento pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale. Il provvedimento può dichiarare pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e ogni altra condizione necessaria per l’occupazione d’urgenza delle aree.
L’autorizzazione sostituisce ogni altro titolo, anche edilizio e urbanistico, e costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.
Il titolare deve:
- adottare tutte le misure tecniche e di sicurezza prescritte;
- comunicare inizio e fine lavori;
- iniziare i lavori entro 2 anni dalla comunicazione del provvedimento e terminarli entro 5 anni;
- accatastare cabine e altri manufatti edilizi;
- trasmettere la dichiarazione di regolare entrata in esercizio a struttura competente, Comuni e ARPA.
Le varianti a interventi autorizzati devono seguire la stessa procedura prima della realizzazione. Le varianti di opere soggette a segnalazione possono essere realizzate e poi comunicate prima dell’esercizio definitivo o contestualmente alla dichiarazione finale.
Per linee e impianti, la realizzazione non richiede titoli edilizi; per cabine elettriche primarie e secondarie con fondazioni si applicano i titoli edilizi previsti dalla normativa urbanistica, salvo richiesta di accorpamento nell’autorizzazione regionale.
Collaudo ed esercizio definitivo
Se il Ministero competente non presenta opposizione, gli elettrodotti e le opere accessorie sono sottoposti a collaudo a cura e spese del titolare entro l’anno successivo ai primi tre anni dall’entrata in esercizio dell’opera autorizzata.
Il collaudo verifica ultimazione lavori, funzionalità, conformità al progetto e alle prescrizioni, rispetto dei limiti elettromagnetici e adempimento di ogni obbligo imposto. Se i materiali e le strutture sono conformi a modelli unificati già collaudati, l’accertamento tecnico è sostituito da una dichiarazione del titolare.
Il collaudatore è nominato dalla struttura competente e deve essere indipendente dal titolare. Il verbale, redatto in duplice originale, è trasmesso alla struttura e al titolare e si intende approvato tacitamente se non vi sono rilievi entro 30 giorni.
Per gli interventi soggetti a segnalazione, il collaudo può essere sostituito da una dichiarazione dell’esercente. In caso di esito favorevole, la struttura autorizza l’esercizio definitivo. Se l’esito è negativo, sono disposti gli interventi necessari entro un termine congruo; l’inadempimento o l’inadeguata esecuzione comportano revoca dell’autorizzazione e possibile demolizione o rimozione a spese dell’obbligato.
Disciplina speciale: pubblica utilità, urgenza, somma urgenza e sanatoria
Per i lavori relativi agli elettrodotti è dichiarata la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità nei casi previsti dalla legge e, in altri casi, l’autorizzazione può dichiararle su istanza del richiedente, indicando anche i termini per espropriazioni e lavori.
Le regole ordinarie sui titoli abilitativi non si applicano ai lavori dovuti a:
- guasti, anomalie o danni, anche causati da terzi;
- pericolo per persone, animali o cose;
- necessità di garantire continuità del servizio;
- eventi calamitosi con stato di emergenza;
- installazioni connesse a eventi di pubblico interesse;
- ulteriori ragioni di urgenza stabilite dalla Giunta.
Terminata l’urgenza, gli interventi devono essere regolarizzati con la procedura ordinaria.
È ammessa la sanatoria sia per elettrodotti costruiti senza autorizzazione, sia per quelli realizzati senza segnalazione nei casi in cui questa era sufficiente, con applicazione della disciplina del capo II e delle procedure del r.d. 1775/1933, salvo l’istruttoria preliminare di cui all’articolo 7.
Spostamenti per pubblico interesse e piani di risanamento
Per ragioni di pubblico interesse, il dirigente competente può ordinare lo spostamento, anche parziale, o la modifica dei tracciati degli elettrodotti, anche su richiesta dei Comuni. Il provvedimento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e indica l’indennizzo dovuto al titolare dell’impianto.
I gestori di elettrodotti fino a 150 kV devono presentare una proposta di piano di risanamento. La proposta è approvata dal dirigente competente, sentiti i Comuni e acquisito il parere tecnico di ARPA, che può imporre modifiche, integrazioni e prescrizioni a carico dei proprietari.
In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, la Regione adotta il piano con deliberazione della Giunta, avvalendosi di ARPA e di un programma di priorità. Il mancato risanamento può comportare la disattivazione dell’impianto, per un periodo non superiore a sei mesi, con decreto del Presidente della Regione su segnalazione di ARPA, garantendo comunque l’erogazione del servizio agli utenti.
Elettrificazione rurale e catasto degli elettrodotti
Per gli elettrodotti previsti da piani di sviluppo rurale e richiesti da pubbliche amministrazioni, i distributori sono esentati dal pagamento di canoni o corrispettivi per l’uso di beni demaniali e patrimoniali della Regione e dei Comuni. Resta fermo il diritto al risarcimento dei danni causati durante la costruzione, comprese le occupazioni temporanee.
I gestori delle reti di trasmissione e distribuzione devono fornire alla struttura competente la mappa completa delle reti con tensione superiore a 1.000 Volt per l’aggiornamento del catasto regionale. La Regione può stipulare convenzioni per regolare trattamento, divulgazione e diffusione dei dati.
Vigilanza, controlli e sanzioni
La vigilanza e il controllo spettano alla struttura competente, ai Comuni e al Corpo forestale della Valle d’Aosta, ferme restando le competenze statali di polizia giudiziaria.
L’esecuzione di opere senza il titolo richiesto comporta sanzione amministrativa a carico del proprietario, graduata in base alla tensione dell’elettrodotto, oltre all’eventuale disattivazione dell’impianto nei casi previsti. Le violazioni della normativa statale sulla tutela dai campi elettromagnetici sono sanzionate secondo la legge quadro statale; in questo caso provvede il dirigente competente sulla base degli accertamenti di ARPA.
Per le restanti sanzioni provvede il Presidente della Regione, applicandosi la legge n. 689 del 1981.
Disposizioni finanziarie, rinvio e decorrenze
Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Giunta regionale definisce con deliberazione gli ulteriori adempimenti procedimentali e la documentazione da allegare alle istanze e alle segnalazioni.
L’onere complessivo a carico del bilancio regionale è quantificato in euro 1.000.000 annui a decorrere dal 2012, con copertura a valere sugli stanziamenti di bilancio indicati dalla legge; i proventi delle sanzioni affluiscono al bilancio regionale.
Le disposizioni relative a valorizzazione ambientale, colludo con eventuale revoca, spostamenti per pubblico interesse e piani di risanamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
Abrogazione
La legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32, è abrogata. Il provvedimento sostituisce integralmente la precedente disciplina regionale sugli elettrodotti.
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