Messaggio numero 33089 del 13-12-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal 1° gennaio 2007 torna dovuto il contributo ordinario dello 0,50% al Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo la sospensione per gli anni 2004, 2005 e 2006. La riscossione avviene secondo le modalità della circolare n. 124/2001 e, con codice di autorizzazione "2L", la procedura DM10 riprenderà l’addebito del contributo. Il costo resta ripartito tra datore di lavoro (75%) e lavoratore (25%).
Riattivazione del contributo ordinario dello 0,50% per il Fondo di solidarietà del personale già dipendente da imprese di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa
Riattivazione del contributo ordinario per il Fondo di solidarietà delle imprese di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa
Il messaggio comunica la ripresa del contributo ordinario di finanziamento del Fondo di solidarietà previsto dal D.M. 351/2000 per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa. La riattivazione decorre dal 1° gennaio 2007 e riguarda il contributo dello 0,50% che era stato sospeso per più anni.
Contenuto del provvedimento
Il documento precisa che il contributo ordinario dello 0,50% era stato sospeso con tre distinte delibere del Comitato amministratore del Fondo per gli anni 2004, 2005 e 2006. In considerazione dei fabbisogni necessari alla copertura delle prestazioni da erogare nel corso del 2007, non è stato possibile prorogare ulteriormente la sospensione.
Decorrenza e modalità applicative
A partire dal 1° gennaio 2007 il contributo torna quindi dovuto. Le modalità di versamento e gestione richiamate sono quelle già illustrate con la circolare n. 124 del 14 giugno 2001.
- Dal 1° gennaio 2007 il contributo è nuovamente esigibile.
- La procedura di gestione delle denunce DM10, in presenza del codice di autorizzazione "2L", richiederà di nuovo il contributo.
- Le istruzioni operative restano quelle della circolare n. 124/2001.
Ripartizione dell’onere contributivo
Il messaggio richiama espressamente l’art. 10, comma 2, del regolamento del Fondo e conferma la ripartizione dell’onere contributivo:
- 75% a carico del datore di lavoro;
- 25% a carico del lavoratore.
Richiami alle precedenti sospensioni
In nota vengono richiamati i precedenti provvedimenti di sospensione del contributo per i diversi anni:
- per il 2004: circolare n. 35 del 17 febbraio 2004 e circolare n. 66 del 16 aprile 2004;
- per il 2005: circolare n. 163 del 21 dicembre 2004;
- per il 2006: messaggio n. 42006 del 27 dicembre 2006.
Rilevanza esterna
Il documento indica infine che, avendo rilevanza esterna, il messaggio sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
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