Messaggio numero 33676 del 20-12-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS chiarisce che, in assenza della convenzione prevista con gli enti previdenziali privati, non è attuabile il trasferimento diretto dei contributi all'INARCASSA ai sensi della legge n. 388/2000. In caso di contribuzione indebita per ingegneri e architetti obbligati all'iscrizione alla Cassa, restano applicabili le regole della circolare n. 193/1996 per il rimborso al professionista o al committente su domanda scritta.
Chiarimenti sui rimborsi dei contributi alla Gestione Separata per ingegneri e architetti
Gestione separata e contributi versati da ingegneri e architetti
Il messaggio dell'INPS, emanato dalla Direzione Centrale delle Entrate Contributive il 20 dicembre 2006, interviene in tema di Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'oggetto riguarda i chiarimenti sui contributi versati all'INPS da ingegneri e architetti e le richieste di rimborso o trasferimento diretto all'INARCASSA.
Richieste di trasferimento alla INARCASSA
L'Istituto segnala di aver ricevuto da alcune sedi richieste di rimborso o di trasferimento diretto dall'INPS all'INARCASSA, ai sensi dell'art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In merito, viene precisato che non è attualmente possibile dare attuazione a tale disposizione perché non risultano ancora formalizzate le apposite intese tra l'INPS e gli altri enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria, come richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Rimborso dei contributi indebitamente versati
Il messaggio richiama anche alcune domande di rimborso fondate su sentenze pronunciate in casi specifici. L'INPS ricorda che la sentenza fa stato solo tra le parti e ribadisce il criterio già applicato dall'Istituto: quando il professionista svolge con carattere di continuità la propria attività professionale, per la quale è previsto l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, i contributi già versati all'Istituto devono essere rimborsati.
Regole applicabili in attesa della convenzione
In attesa della definizione della convenzione richiamata, l'INPS conferma che, in presenza di contribuzione indebita, restano operative le disposizioni contenute nella circolare n. 193 del 26 agosto 1996. Tali disposizioni prevedono il rimborso delle somme direttamente:
- al professionista;
- al committente, inclusa la quota di un terzo trattenuta al collaboratore. Il rimborso è subordinato a domanda scritta degli interessati.
Ulteriori chiarimenti riservati
Il messaggio conclude riservandosi ulteriori comunicazioni, anche con riferimento alla frazionabilità dell'imponibile contributivo soggettivo dichiarato ai fini fiscali in rapporto ai periodi di effettiva iscrivibilità all'INARCASSA.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 19 dic 2006Messaggio numero 33645 del 19-12-2006
- Messaggio · 18 dic 2006Messaggio numero 33495 del 18-12-2006
- Messaggio · 13 dic 2006Messaggio numero 3302 del 13-12-2006
- Messaggio · 13 dic 2006Messaggio numero 33085 del 13-12-2006
- Messaggio · 13 dic 2006Messaggio numero 33089 del 13-12-2006
- Messaggio · 13 dic 2006Messaggio numero 33170 del 13-12-2006
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →