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Legge

L.R. Sicilia 1/2006

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006

Normativa regionaleL.R. Sicilia 1/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge finanziaria regionale siciliana per il 2006: fissa saldi di bilancio, misure di contenimento della spesa e disposizioni su residui, enti locali, entrate, tasse regionali, fondi pensione e modifiche a varie leggi regionali. Le misure sono per lo più limitate al triennio 2006-2008 o all’esercizio 2006 e, quindi, oggi hanno valore prevalentemente storico.

Manovra finanziaria regionale per il 2006 della Regione Siciliana

Manovra finanziaria regionale 2006 della Regione Siciliana

La legge detta le disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2006 della Regione Siciliana, con interventi su bilancio, entrate, spesa corrente, enti locali, tributi regionali, personale e varie modifiche normative. Molte misure hanno efficacia limitata all’esercizio 2006 o al triennio 2006-2008.

Bilancio, saldi e coperture

La legge determina i saldi netti da impiegare per il 2006 e per il bilancio pluriennale 2007-2008. Per il 2006 il saldo netto da impiegare è fissato in termini di competenza in 311.546 migliaia di euro; per il 2007 in 326.771 migliaia di euro e per il 2008 in 295.420 migliaia di euro. È inoltre autorizzato l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze a utilizzare la linea di credito deliberata dalla Banca europea degli investimenti per cofinanziare interventi del Programma operativo regionale 2000-2006.

Entrate regionali e accertamenti contabili

In relazione alle entrate connesse all’attuazione del decreto legislativo n. 241 del 2005, la legge prevede uno specifico accantonamento negativo e autorizza il ragioniere generale della Regione a iscrivere, con proprio provvedimento, le somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.

Incentivi per la riscossione dei tributi locali

Gli enti locali devono adottare programmi operativi per ottimizzare il servizio di riscossione e/o recuperare i tributi di propria competenza. La predisposizione del programma entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua realizzazione, valutata entro l’anno successivo dall’Assessorato competente attraverso l’incremento dei tributi riscossi rispetto all’anno precedente, costituiscono indicatore premiale ai fini della ripartizione di risorse. La mancata predisposizione o realizzazione nel termine preclude ogni forma di premialità collegata a tale indicatore.

Residui attivi, residui passivi e somme perenti

La legge disciplina la pulizia contabile di entrate e spese pregresse. Sono eliminate dalle scritture della Regione le entrate accertate fino al 2004 per le quali, alla chiusura del 2005, non risultino crediti da riscuotere verso debitori certi. Analogamente sono eliminate:

  • le somme perenti amministrativamente relative a impegni assunti fino al 1995 e non reiscritte entro il 2005;
  • gli impegni di parte corrente fino al 2004 e di conto capitale fino al 2003, se alla chiusura del 2005 non vi sono obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Restano escluse le spese per opere pubbliche quando il progetto sia esecutivo e la gara sia già stata deliberata. Le somme eliminate possono essere pagate, se permane l’obbligo della Regione o se risulta l’interruzione della prescrizione, usando capitoli analoghi o, in mancanza, mediante reiscrizione in bilancio con successivi decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro. La disciplina si applica anche all’Azienda delle foreste demaniali.

Contenimento della spesa corrente e vincoli di finanza pubblica

Per il triennio 2006-2008 la spesa complessiva di parte corrente degli enti e organismi strumentali regionali non può superare gli impegni 2004 ridotti del 2%, salvo stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o obbligatorie. Gli enti che ricevono trasferimenti regionali devono adeguare i propri bilanci entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, con esclusione degli enti locali e, per sanità, delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, per le quali valgono regole specifiche. Sono previste anche limitazioni per il 2006 su relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e autovetture.

Fondi pensione complementare regionali

La Regione promuove la costituzione di fondi pensione complementare a base territoriale regionale per lavoratori dipendenti privati, autonomi e liberi professionisti. Gli statuti devono consentire l’adesione a chi risiede in Sicilia, vi svolge prevalentemente attività o lavora per aziende con insediamenti produttivi nell’isola. È prevista la partecipazione delle organizzazioni datoriali e sindacali e l’istituzione di un soggetto giuridico di scopo per promozione e gestione amministrativa. Un regolamento attuativo doveva essere emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.

Assegnazioni agli enti locali 2006-2008

La legge estende al triennio 2006-2008 diverse discipline di finanziamento e assegnazione agli enti locali e prevede che le assegnazioni annuali per spese di investimento a comuni e province siano finanziate anche con ulteriori somme statali assegnate in attuazione dell’articolo 38 dello Statuto. È abrogata una specifica previsione dell’articolo 23 della legge regionale n. 21/2003. Per il 2006 è assegnata al comune di Palermo una quota pari a 23.070 migliaia di euro per le finalità previste dalla legge regionale n. 24/2000.

Tasse sulle concessioni governative regionali

Dal 1° gennaio 2006 sono abrogate alcune voci della tariffa allegata al decreto legislativo n. 230/1991 e sono modificati gli importi di specifiche tasse regionali, in particolare per:

  • concessione per apertura ed esercizio di farmacie, con importi differenziati per classi demografiche dei comuni;
  • autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche rilasciate a cittadini residenti fuori dalla Regione Siciliana.

Patto di stabilità e spese di personale

Per gli anni 2006-2008 la Regione e gli enti regionali devono concorrere agli obiettivi di finanza pubblica contenendo le spese di personale entro il livello del 2004 ridotto dell’1%, al lordo di oneri riflessi e IRAP, con esclusione degli oneri per rinnovi contrattuali successivi al 2004. In alternativa è possibile concordare con il Ministero dell’economia, entro il 31 marzo di ciascun anno, interventi di riduzione della spesa corrente. Il personale oggetto di stabilizzazione non rientra nel conteggio, fermo restando il contenimento delle relative spese in sede di intesa.

Riduzione degli uffici di diretta collaborazione

Il numero dei componenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è ridotto di un terzo, compresi i soggetti esterni, senza incidere sulle strutture già operative. Restano ferme le norme sulla direzione del servizio di valutazione e controllo strategico.

Modifiche e abrogazioni di norme regionali

La legge interviene su numerose disposizioni regionali, tra cui:

  • requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali;
  • attribuzione di competenze al ragioniere generale della Regione in varie norme contabili;
  • precisazioni sugli uffici di segreteria di Giunta;
  • aggiornamenti di riferimenti normativi in materia urbanistica, paesaggistica e di condono;
  • finanziamenti ai comuni, con limite annuale di 150.000 euro per ogni comune per specifiche istanze presentate entro il 31 gennaio;
  • contributi teatrali, ripartiti territorialmente e destinati per il 70% a teatri con specifiche caratteristiche in Sicilia e per il 30% a enti e organizzazioni siciliani;
  • adeguamenti di riferimenti al Codice dei beni culturali e al testo unico dell’edilizia;
  • abrogazioni puntuali di commi e disposizioni di leggi regionali precedenti.

Fondi globali, rifinanziamenti e abrogazioni di spesa

Gli stanziamenti per i fondi globali destinati alle spese correnti e in conto capitale per il 2006-2008 restano determinati nelle tabelle allegate. La legge disciplina inoltre rifinanziamenti annuali, riduzioni e rimodulazioni di autorizzazioni di spesa, abrogazioni di leggi di spesa, determinazione di stanziamenti demandati a future quantificazioni e importi per contributi continuativi e nuovi limiti di impegno.

Decorrenza ed efficacia

Salvo diverse previsioni specifiche, le disposizioni si applicano dall’1 gennaio 2006. La legge è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

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