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Legge

L.R. Sicilia 3/2006

Disciplina della raccolta, commercializzazione e

Normativa regionaleL.R. Sicilia 3/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sicilia raccolta, commercializzazione e tutela dei funghi epigei spontanei, con tesserino regionale, limiti quantitativi, divieti e sanzioni. Prevede corsi obbligatori per alcuni tesserini, autorizzazioni per non residenti e iniziative scientifiche, oltre a norme transitorie e riparto delle entrate. È ancora formalmente vigente, ma molte misure appaiono oggi di scarsa applicazione pratica.

Raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei in Sicilia

Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei in Sicilia

La legge regionale disciplina, nel territorio della Regione Siciliana, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, con finalità di tutela ambientale, salute pubblica e valorizzazione dell’economia locale. Per gli aspetti di commercializzazione, controlli e disciplina sanitaria rinvia, per quanto compatibile, alla normativa regionale vigente e alla legge n. 352/1993 e al D.P.R. n. 376/1995.

Finalità e ambito applicativo

La disciplina riguarda la raccolta dei funghi epigei spontanei e la loro commercializzazione sul territorio regionale. L’impianto normativo è finalizzato a salvaguardare l’ambiente, proteggere la salute pubblica e promuovere la conservazione del patrimonio naturale, compatibilmente con l’incremento dei fattori produttivi e dell’economia locale.

Tesserino regionale e autorizzazioni alla raccolta

La raccolta è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale, valido su tutto il territorio della Regione e rilasciato dal Comune di residenza dell’interessato. Sono previste tre tipologie:

  • tesserino amatoriale: consente fino a 4 kg al giorno, costo annuo di euro 30,00;
  • tesserino professionale: per chi raccoglie per integrare il reddito, consente fino a 12 kg al giorno, costo annuo di euro 100,00;
  • tesserino per fini scientifici: rilasciato a soggetti pubblici e privati per studio, ricerca o iniziative scientifiche, nei limiti strettamente necessari, costo annuo di euro 30,00.

Formazione, rilascio e rinnovo dei tesserini

Il rilascio dei tesserini amatoriale e professionale è subordinato alla frequenza e al superamento di corsi di formazione di almeno 15 ore, di cui almeno un terzo di lezioni pratiche, tenuti o diretti con l’ausilio di un micologo. I corsi possono essere promossi o organizzati da Province, Comuni, associazioni micologiche, associazioni naturalistiche o ambientaliste riconosciute e senza scopo di lucro operanti in Sicilia. L’Assessorato regionale competente stabilisce gli indirizzi dei corsi e ne vigila la regolarità.

Il tesserino va rinnovato ogni cinque anni; il relativo costo è aggiornato con provvedimento dell’Assessorato regionale, sentita la Commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge l’Assessorato deve emanare direttive sui criteri e le modalità di rilascio da parte dei Comuni.

Minori e raccolta nei fondi privati

I minori di 14 anni possono raccogliere funghi solo se accompagnati da un maggiorenne munito di tesserino; i funghi raccolti dal minore si sommano al quantitativo giornaliero consentito. I proprietari o conduttori di fondi chiusi non sono soggetti al tesserino per la raccolta nei propri terreni. Chi intenda vietare la raccolta nel proprio fondo deve apporre cartelli informativi lungo il perimetro, a distanza non superiore a 20 metri l’uno dall’altro.

Modalità di raccolta e limiti quantitativi

La raccolta è vietata nelle ore notturne. I limiti giornalieri sono quelli previsti per il relativo tesserino, salvo il caso di un solo esemplare o di un unico cespo che superi il peso consentito. I funghi devono essere raccolti in modo da conservare le caratteristiche morfologiche utili alla determinazione della specie e devono essere sommariamente puliti sul luogo di raccolta. Il trasporto deve avvenire in contenitori areati, preferibilmente in fibre naturali intrecciate, per favorire la diffusione delle spore.

Specie, dimensioni e tecniche vietate

È vietata la raccolta e la commercializzazione dell’Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso; la raccolta è ammessa solo quando l’ovolo presenti una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne consenta l’identificazione. È inoltre vietato raccogliere e commercializzare funghi di generi e specie, o di diametro inferiore alle misure stabilite da un decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 60 giorni, su proposta dell’Assessore regionale competente e sentite le associazioni micologiche maggiormente rappresentative.

Sono vietati rastrelli, uncini e altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero, il micelio e l’apparato radicale superficiale. È vietata anche l’asportazione della cotica superficiale del terreno, salvo casi connessi a opere di regolamentazione delle acque, manutenzione stradale o pratiche colturali, sempre con obbligo di integrale ripristino anche naturalistico. È vietato inoltre il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini.

Divieti territoriali e sospensioni temporanee

È vietata l’istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei in tutto il territorio regionale. La raccolta è vietata nelle aree specificamente interdette per motivi silvocolturali o in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico individuate dall’Assessorato competente, sentiti gli enti di gestione dei parchi eventualmente competenti. È vietata la raccolta di funghi e di altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate da discariche e nelle zone industriali.

Nelle aziende faunistico-venatorie e agrovenatorie la raccolta è consentita soltanto nei giorni di silenzio venatorio. L’Assessore regionale può inoltre sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie in zone dove la raccolta intensiva o specifici fattori ambientali abbiano causato impoverimento del bosco e rischio di estinzione di alcune specie.

Attività scientifiche e autorizzazioni speciali

In occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, le Province possono rilasciare gratuitamente autorizzazioni speciali, limitate alla durata dell’iniziativa, ad associazioni micologiche, aziende sanitarie locali, istituti scolastici e organismi scientifici, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico.

Non residenti in Sicilia

I non residenti in Sicilia devono ottenere l’autorizzazione dal Comune competente per territorio. L’autorizzazione ha validità annuale, costa euro 30,00 e consente la raccolta fino a 4 kg al giorno.

Divulgazione, contributi e utilizzo delle entrate

Nei limiti della quota regionale delle entrate derivanti dalla legge, l’Assessorato regionale promuove iniziative di divulgazione e tutela della flora fungina, del bosco e dell’ambiente, anche mediante contributi a enti e associazioni per mostre e iniziative pubbliche. I contributi sono assegnati in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative, anche tenendo conto del numero degli iscritti.

Le entrate derivanti da tesserini e sanzioni sono ripartite per il 50% ai Comuni, per il 30% alla Regione e per il 20% alle Province.

Vigilanza, sanzioni e misure accessorie

La vigilanza è affidata al Corpo forestale della Regione Siciliana, alla polizia locale, alle guardie addette ai parchi e alle guardie venatorie; nelle aree protette opera il coordinamento degli enti di gestione.

Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative differenziate in base al tipo di illecito, con importi che vanno da euro 15,00 a euro 2.500,00. Sono previste, inoltre, la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, la sospensione del tesserino per sei mesi oppure la revoca dell’autorizzazione, nonché la destinazione dei funghi confiscati, previo controllo sanitario, a enti di beneficenza o alla distruzione se non idonei al consumo.

Disposizioni transitorie e decorrenza

Entro 60 giorni dall’emanazione delle disposizioni attuative, gli enti di gestione dei parchi devono adeguare i propri regolamenti; decorso tale termine, cessano di efficacia le disposizioni incompatibili. La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

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