Ammonimento n. 577 del 23/07/2026
Provvedimento del 23 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il reclamo di un noto giornalista contro R.T.I. per l’uso della sua immagine e della sua voce, mediante tecniche di intelligenza artificiale/deepfake, all’interno di servizi del programma Striscia la notizia poi diffusi anche sul web e sui social. L’Autorità ritiene che il trattamento, pur collocandosi nell’ambito della libertà di espressione e satira, sia stato realizzato con modalità non sufficientemente trasparenti e tali da rendere il contenuto insidioso per il pubblico medio, in violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e della protezione dei dati fin dalla progettazione. Dispone quindi il divieto di ulteriore trattamento con le modalità contestate, salva la conservazione ai fini giudiziari, e adotta nei confronti della società anche un ammonimento, invitandola a comunicare entro 30 giorni le iniziative assunte.
R.T.I. S.p.A. – uso di deepfake con l’immagine di un giornalista in servizi satirici di Striscia la notizia
R.T.I. – utilizzo di deepfake di un giornalista in servizi di satira
Il provvedimento riguarda R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A., in relazione all’uso dell’immagine professionale di un giornalista all’interno di servizi del programma "Striscia la notizia" realizzati mediante tecniche di intelligenza artificiale/deepfake e poi diffusi anche online. Il procedimento origina da un reclamo dell’interessato e si conclude con un divieto di ulteriore trattamento nelle forme contestate e con un ammonimento al titolare.
Origine del procedimento e svolgimento istruttorio
Il reclamante ha denunciato che, a partire da una determinata data, la sua immagine sarebbe stata riprodotta illegittimamente da R.T.I. per creare servizi satirici in cui compariva, senza esserne consapevole, come protagonista di "notizie" o commenti costruiti dagli autori del programma. Ha lamentato anche la successiva pubblicazione dei filmati sul sito del programma, sui canali social e su Mediaset Infinity, chiedendo la cancellazione dei contenuti.
L’Autorità ha avviato l’istruttoria chiedendo informazioni al titolare del trattamento ai sensi dell’art. 157 del Codice. R.T.I. ha difeso la legittimità della propria condotta richiamando la licenza dei brani audiovisivi ottenuta da La7 S.p.A., la natura satirica del programma, la presenza di avvertenze sull’uso di IA e la presunta immediata riconoscibilità del contenuto come deepfake. L’interessato ha replicato contestando che il consenso o la cessione dei diritti da parte dell’emittente potessero autorizzare la modifica del suo volto e della sua voce, e sostenendo che il pubblico fosse stato indotto a ritenere autentiche le dichiarazioni attribuitegli.
Trattamento esaminato e contesto di diffusione
Il Garante ricostruisce il trattamento come uso dell’immagine reale del reclamante, ripresa nello studio televisivo da cui conduce quotidianamente il telegiornale, alterata mediante un doppiaggio con strumenti informatici tali da non rendere chiaramente percepibile l’intervento di manipolazione. I contenuti risultano inseriti in servizi collegati a fatti di cronaca o a personaggi pubblici e diffusi nel programma televisivo, sul sito internet e sui canali social, oltre che sulla piattaforma Mediaset Infinity.
L’Autorità valorizza il contesto concreto di fruizione: la collocazione del volto e della voce del reclamante nel suo ambiente professionale abituale, unitamente alla forma dei servizi, rendeva il trattamento particolarmente insidioso rispetto all’identità personale dell’interessato e al rischio di disinformazione per il pubblico.
Valutazione sulla satira e sulla trasparenza
Pur riconoscendo che il trattamento si colloca nell’ambito della libertà di espressione e che ad esso si applicano gli artt. 136-139 del Codice, il Garante ritiene che la tutela offerta alla satira non escluda il rispetto dei principi di protezione dei dati. Nel caso concreto, il contenuto non appariva sufficientemente satirico o iperbolico da rendere immediatamente percepibile il falso, né i disclaimer risultavano adeguati alle conoscenze tecnologiche di un pubblico medio o poco attento.
Secondo l’Autorità, i dati di contesto e i contenuti pronunciati dal deepfake avrebbero richiesto comunicazioni più esplicite e ripetute, in modo da intercettare anche chi si fosse collegato a programma già iniziato o non avesse familiarità con il concetto di deepfake. Il Garante valorizza anche i numerosi messaggi di scherno e offesa ricevuti dall’interessato sui social come indice della concreta idoneità dei servizi a indurre in errore parte del pubblico.
Violazioni accertate e norme richiamate
Il Garante qualifica il trattamento come illecito per violazione dei principi di cui all’art. 5 GDPR, in particolare:
- liceità,
- correttezza,
- trasparenza.
Richiama inoltre l’art. 25 GDPR, ritenendo non adottate misure tecniche e organizzative adeguate a garantire efficacemente i principi generali di protezione dei dati e la tutela degli interessati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
Nel provvedimento è anche menzionata, in via procedimentale, la presunta violazione dell’art. 137 del Codice, oltre al richiamo degli artt. 136-139 del Codice quale cornice normativa per i trattamenti nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero.
Misure adottate dal Garante
Il Garante ritiene proporzionato adottare due misure principali:
- il divieto di ulteriore trattamento dei dati del reclamante con le modalità descritte, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, fatta salva la mera conservazione per eventuale utilizzo in sede giudiziaria;
- l’ammonimento nei confronti di R.T.I. ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, per l’inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento dati con particolare riguardo ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.
L’Autorità dispone inoltre l’annotazione nel registro interno ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.
Invito a comunicare le iniziative adottate e tutela giurisdizionale
R.T.I. viene invitata, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), GDPR, a comunicare entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento quali iniziative siano state intraprese per dare completa attuazione alle prescrizioni. Viene precisato che il mancato riscontro è sanzionato ai sensi degli artt. 166 del Codice e 83, par. 5, lett. e), GDPR.
Contro il provvedimento è ammessa opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione, o sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e contestazioni del reclamante
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un giornalista contro R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A., editrice di Striscia la notizia. L’interessato lamenta l’indebito utilizzo della propria immagine professionale tramite sistemi di intelligenza artificiale per creare servizi satirici/deepfake, successivamente diffusi anche sul sito del programma, sui social e su Mediaset Infinity, con richiesta di rimozione delle immagini e dei filmati.
Difese del titolare del trattamento
R.T.I. sostiene di aver utilizzato brani audiovisivi concessi in licenza da La7 S.p.A. e di aver operato nel contesto del diritto di satira. Afferma di aver inserito avvertenze e disclaimer sull’uso dell’intelligenza artificiale, di aver rimosso i contenuti dai social e di averli poi ripubblicati con ulteriori indicazioni esplicative. Richiama inoltre la notoria natura satirica del programma e la circostanza che i contenuti fossero riconoscibili come deepfake.
Valutazione del Garante sul contesto e sulla percepibilità del deepfake
L’Autorità rileva che i servizi utilizzavano l’immagine reale del reclamante, ripreso nel suo contesto professionale, alterandone la genuinità con un doppiaggio realizzato mediante strumenti di IA non immediatamente percepibili. Le dichiarazioni attribuite al giornalista appaiono, a una visione immediata, verosimili e non chiaramente caricaturali, con conseguente rischio di disinformazione e di lesione dell’identità personale, confermato anche dai messaggi offensivi ricevuti sui social.
Violazioni accertate
Il Garante ritiene integrata la violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5 GDPR, nonché dell’art. 25 GDPR sulla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Secondo l’Autorità, il trattamento non era accompagnato da disclaimer sufficientemente chiari per un pubblico medio o poco attento, e le misure informative adottate non risultavano adeguate a rendere evidente, in ogni momento della fruizione, che si trattasse di un contenuto manipolato.
Misure adottate e conseguenze
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) GDPR, il Garante dispone il divieto di ulteriore trattamento dei dati del reclamante con le modalità descritte, salva la mera conservazione ai fini di eventuale uso in sede giudiziaria. Inoltre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) GDPR, rivolge a R.T.I. un ammonimento per l’inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati con riguardo ai principi generali di liceità, correttezza e trasparenza. È disposta anche l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
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