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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 104 del 12/02/2026

Provvedimento del 12 febbraio 2026

Garante Privacy104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante sanziona Unleadmited S.r.l. per aver raccolto e utilizzato dati personali tramite il sito vinciadesso.com in assenza di una base giuridica adeguata, con informative e form non coerenti e non aggiornati, e per non aver risposto tempestivamente a una richiesta di informazioni dell’Autorità. Il caso riguarda lead generation e successiva comunicazione dei dati a terzi per finalità promozionali, con rilievi sulla validità del consenso, sull’idoneità della documentazione probatoria e sulla trasparenza verso gli interessati. Vengono disposti il divieto di ulteriore trattamento, l’ordine di adeguamento del portale e una sanzione pecuniaria di 5.000 euro, oltre alla pubblicazione del provvedimento.

Ordinanza-ingiunzione nei confronti di Unleadmited S.r.l. per trattamento illecito di dati raccolti tramite il sito vinciadesso.com e mancato riscontro al Garante

Unleadmited S.r.l. - trattamento illecito di dati tramite sito web per finalità promozionali e mancato riscontro al Garante

Il provvedimento riguarda Unleadmited S.r.l., titolare del sito https://mediaonline.vinciadesso.com, utilizzato per la raccolta di dati personali nell’ambito di attività di lead generation e successiva comunicazione a terzi per finalità di marketing. Il procedimento è stato avviato a seguito di un reclamo relativo a una chiamata promozionale indesiderata e alla gestione di una richiesta di esercizio dei diritti.

Origine del procedimento e svolgimento dell’istruttoria

L’Autorità ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, dapprima con richiesta di informazioni e poi con atti di avvio formale, dopo aver ricevuto un reclamo dell’interessato. Il reclamante lamentava di aver ricevuto una telefonata promozionale, nonostante l’utenza fosse iscritta al Registro Pubblico delle Opposizioni, e contestava di non aver mai visitato il sito indicato né prestato consenso al trattamento per marketing. Nel corso dell’istruttoria sono stati richiesti chiarimenti a Unleadmited, a Depurazione Acqua S.r.l. e a Conversion Media S.r.l., al fine di ricostruire la filiera del trattamento e verificare la liceità della raccolta e della successiva comunicazione dei dati.

Trattamenti esaminati e ruoli privacy

Dalla documentazione acquisita è emerso un processo articolato in più fasi: raccolta dei dati tramite form sul sito, invio di una email di conferma della registrazione, telefonata di qualifica per verificare la correttezza dei dati e il consenso, e successiva trasmissione dei dati a un cliente terzo per finalità commerciali. Il Garante ricostruisce i ruoli nel seguente modo:

  • Unleadmited come titolare originario del trattamento, responsabile della raccolta dei dati e della definizione delle finalità e dei mezzi;
  • Conversion Media come responsabile del trattamento per alcune attività strumentali e di supporto tecnico/contrattuale;
  • Depurazione Acqua come autonomo titolare del trattamento per le successive attività promozionali basate sul consenso alla comunicazione a terzi.

Contestazioni normative e valutazioni del Garante

L’Autorità ha ritenuto accertate tre serie di violazioni:

  • mancato riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità, in violazione degli artt. 157 e 166, comma 2, del Codice;
  • trattamenti effettuati in assenza di un’idonea base giuridica e senza adeguata dimostrazione della validità del consenso, in contrasto con gli artt. 5, 6, 7 e 24 GDPR e con l’art. 130 del Codice;
  • carenze di trasparenza dovute all’uso di form e informative non aggiornate e non coerenti con il trattamento effettivamente svolto, in violazione degli artt. 5 e 13 GDPR.

Sul primo profilo, il Garante ha rilevato che Unleadmited non aveva risposto tempestivamente alla richiesta di informazioni, determinando un indebito rallentamento dell’attività istruttoria e violando l’obbligo di cooperazione con l’Autorità ex art. 31 GDPR. L’eccezione di un asserito problema tecnico non è stata accolta, anche perché non documentata.

Sul merito del trattamento, il Garante ha osservato che le attività di contatto e promozione, anche se articolate in più passaggi e con strumenti diversi, mantengono natura promozionale quando sono preordinate alla pubblicizzazione di prodotti e servizi. Pertanto, la segmentazione operativa delle chiamate non è idonea a sottrarre il trattamento alle regole del marketing.

Consenso, form e informativa: criticità rilevate

Il nucleo centrale del provvedimento riguarda la validità del consenso raccolto tramite il sito. Secondo il Garante, il form e l’informativa non garantivano un consenso libero, specifico, informato e inequivocabile, perché:

  • era previsto un unico flag per finalità diverse, tra cui marketing del titolare e comunicazione a terzi per marketing;
  • l’informativa conteneva elenchi molto ampi e generici di categorie di terzi, con una platea indistinta di possibili destinatari;
  • l’informativa non risultava aggiornata, essendo riferita anche a soggetti con cui la collaborazione era cessata da tempo;
  • la struttura complessiva non consentiva una scelta granulare e realmente controllabile da parte dell’interessato.

Il Garante richiama anche un precedente provvedimento del 27 febbraio 2025, n. 114, sul tema dei consensi “unitari” per cessione di dati a terzi in ambito marketing, evidenziando che formule troppo ampie e generiche impediscono una valida manifestazione di volontà.

Inidoneità delle prove prodotte dal titolare

Unleadmited aveva prodotto log di iscrizione, indicazioni di IP e timestamp, oltre a documentazione relativa all’invio della email di conferma. Tuttavia, il Garante ha ritenuto tali elementi insufficienti a dimostrare in modo certo e verificabile l’effettiva prestazione del consenso, anche perché la documentazione non presentava adeguati requisiti di immodificabilità.

In particolare, l’Autorità osserva che:

  • i file di log, da soli, non provano la reale volontà dell’interessato;
  • l’indirizzo IP può essere variabile o dinamico e non consente da solo una prova certa;
  • la email di conferma non è stata prodotta integralmente;
  • una semplice email di “welcome” non equivale a un meccanismo di double opt-in e non garantisce un sufficiente livello di verifica della volontà dell’interessato.

Rilievo dell’inesattezza dei dati e della chiamata di qualifica

Il provvedimento valorizza anche le dichiarazioni dell’interessato, che negava di aver visitato il sito e contestava la correttezza dell’indirizzo inserito nella scheda anagrafica, rilevando che corrispondeva a un altro soggetto. Questa circostanza, secondo il Garante, conferma che le misure adottate non erano idonee a garantire l’esattezza dei dati né a verificare l’identità del conferente.

Nemmeno la chiamata di qualifica è stata considerata sufficiente a sanare le criticità, poiché il consenso doveva essere valido già a monte e non poteva essere rimesso a una successiva selezione discrezionale del cessionario da parte dell’operatore. Inoltre, la telefonata risultava, nella sostanza, funzionale alla promozione del prodotto/servizio, e non una mera verifica tecnica.

Sanzione, criteri di quantificazione e misure ordinate

Per le violazioni accertate il Garante ha applicato a Unleadmited una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, richiamando l’art. 83, parr. 3 e 5, GDPR. Nella quantificazione sono stati considerati:

  • la gravità delle violazioni e il contesto di telemarketing;
  • l’uso di internet e siti web, idonei a raggiungere un numero indeterminato di interessati;
  • l’assenza di precedenti provvedimenti correttivi o sanzionatori a carico della società;
  • la natura dei dati trattati, limitati a dati comuni.

Sono state inoltre disposte le seguenti misure:

  • divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati raccolti tramite il sito, in assenza di idonea base giuridica e previa adeguata informativa, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR;
  • ordine di conformare i trattamenti attraverso il portale alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR;
  • obbligo di comunicare al Garante, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative adottate per dare attuazione alle misure imposte;
  • pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità, come sanzione accessoria.

Considerazioni finali

Il provvedimento ribadisce che, nei trattamenti di lead generation e marketing, il titolare deve garantire sin dall’origine una base giuridica valida, un’informativa aggiornata e trasparente, e strumenti probatori robusti e non facilmente alterabili. La mera segmentazione operativa del contatto commerciale, o l’inserimento di passaggi successivi di conferma, non sono sufficienti a sanare una raccolta iniziale strutturata in modo non conforme ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e accountability.

Punti principali

Origine del procedimento e attività istruttoria

Il procedimento nasce da un reclamo di un interessato che aveva ricevuto una chiamata promozionale indesiderata, nonostante l’utenza fosse iscritta al Registro Pubblico delle Opposizioni, e un messaggio di conferma del contatto. L’istruttoria ha coinvolto Unleadmited S.r.l., il list provider, Depurazione Acqua S.r.l. e Conversion Media S.r.l., con richieste di informazioni ex art. 157 del Codice e successivi approfondimenti sui flussi di raccolta, qualifica e cessione dei dati.

Trattamento esaminato e ruolo dei soggetti coinvolti

Il Garante ricostruisce una filiera di lead generation: raccolta dei dati tramite il sito https://mediaonline.vinciadesso.com, invio di una email di conferma, telefonata di qualifica e successiva comunicazione dei dati a soggetti terzi per finalità di marketing. Unleadmited è qualificata come titolare del trattamento originario; Conversion Media come responsabile del trattamento per alcune attività strumentali; Depurazione Acqua come ulteriore autonomo titolare per i successivi contatti promozionali basati sul consenso alla cessione a terzi.

Violazioni contestate e accertate

Sono state contestate e poi ritenute sussistenti: l’omesso riscontro alla richiesta di informazioni del Garante (artt. 157 e 166, comma 2, Codice); il trattamento in assenza di idonea base giuridica e con carenze in termini di liceità, esattezza e accountability (artt. 5, 6, 7, 24 GDPR e art. 130 Codice); la violazione dei principi di trasparenza per uso di form e informative non aggiornate o incoerenti (artt. 5 e 13 GDPR).

Valutazioni sulla validità del consenso e sulla trasparenza

L’Autorità ritiene che il consenso non fosse validamente acquisito perché il form richiedeva un consenso unitario e poco granulare per finalità diverse, mentre l’informativa era ampia, generica e non aggiornata rispetto ai destinatari effettivi. La chiamata di qualifica e l’email di conferma non sono state considerate misure sufficienti a dimostrare in modo certo la volontà dell’interessato, anche per la mancanza di prove documentali robuste e immodificabili.

Sanzione, ordini e pubblicazione

Il Garante applica a Unleadmited una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, valutando la gravità delle violazioni, l’uso di strumenti internet potenzialmente rivolti a un numero indefinito di interessati, l’assenza di precedenti e la natura dei dati trattati (dati comuni). Dispone inoltre il divieto di ulteriori trattamenti dei dati raccolti tramite il sito in assenza di base giuridica e informativa adeguata, ordina l’adeguamento del portale, impone la comunicazione delle misure adottate entro 30 giorni e prevede la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Come è indicizzato

Materiesanzioni gdprmarketing e telemarketingtrasparenza e informativaconsensoaccountability e misure di sicurezza

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