Cassazione Penale, Sentenza n. 11468/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omessa statuizione sulla confisca del profitto del reato tributario (art. 10-bis d.lgs. n.74/2000): il Procuratore Generale ha censurato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che, pur avendo condannato la Taddei per omesso versamento di ritenute per l'anno 2019 (importo 187.226,48 euro) e inflitto la pena detentiva, non aveva disposto la confisca del profitto del reato, statuizione che il ricorrente ritiene obbligatoria ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n.74/2000.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa applicazione della confisca del profitto del reato. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno affinché, dopo aver accertato il profitto del reato (accertamento che la Corte di cassazione non può svolgere ai sensi dell'art. 620, lett. i), c.p.p.), disponga la confisca diretta del profitto o, se ciò non fosse possibile, la confisca di beni di pari valore o la limitazione per beni appartenenti a terzi qualora provata l'estraneità.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che definisce il delitto contestato (omesso versamento delle ritenute operate quale sostituto d'imposta); è il titolo di reato per il quale è stata pronunciata la condanna.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto
Prevede la confisca del profitto nei reati tributari in termini obbligatori e predeterminati: il giudice del merito non ha discrezionalità nel decidere se ordinare la confisca in presenza di condanna, salvo i casi tassativi (beni di terzi estranei o impossibilità materiale).
art. 444 c.p.p.
Richiamato nella norma come possibile caso di applicazione della pena su richiesta delle parti; contestualizza l'ambito in cui opera la confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis.
art. 620, lett. i) c.p.p.
Principio processuale per cui la Corte di cassazione non può effettuare l'accertamento del profitto del reato nel giudizio di legittimità; pertanto la Corte rinvia al giudice di merito per l'accertamento e la conseguente applicazione della confisca.
Massime di principio
- Per i reati previsti dal d.lgs. n.74/2000 (reati tributari) la confisca del profitto è obbligatoria automaticamente in caso di condanna, salvo i casi tassativi (beni di terzi estranei o impossibilità materiale): il giudice di merito non ha discrezionalità su questo punto.
- L'omessa statuizione sulla confisca costituisce motivo di annullamento parziale della sentenza da parte della Corte di cassazione e comporta il rinvio al giudice di merito per il dovuto accertamento e la pronuncia sulla confisca.
- La Corte di cassazione non può, nel giudizio di legittimità, procedere direttamente all'accertamento dell'ammontare del profitto del reato (art. 620, lett. i) c.p.p.): deve rinviare al giudice di merito perché compia gli accertamenti necessari e disponga la confisca.
- Se il profitto non è materialmente confiscabile, la legge prevede la confisca per equivalente di beni di cui il reo ha la disponibilità; tuttavia, se è provata l'estraneità di terzi, quei beni non possono essere confiscati.
- Il Ministero Pubblico (anche il Procuratore Generale) può impugnare la sentenza di merito per omissione della confisca: la censura ha buon esito quando la normativa prevede la confisca come obbligatoria e il giudice di merito non si è attenuto a tale obbligo.
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