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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/526

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/526 della Commissione del 1o aprile 2022 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda l’anno scolastico 2021/2022 in relazione ai controlli in loco effettuati presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici ai fini del programma destinato alle scuole

Normativa europea32022R0526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga circoscritta e temporanea alla disciplina dei controlli in loco nel programma europeo destinato alle scuole. Per l’anno scolastico 2021/2022, gli Stati membri possono effettuare a distanza i controlli presso i richiedenti o gli istituti scolastici quando le restrizioni connesse al COVID-19 impediscano i controlli fisici. È inoltre previsto un obbligo di giustificazione e di tracciamento della deroga nella relazione di controllo, al fine di assicurare trasparenza e verificabilità.

Deroga temporanea alle regole sui controlli in loco del programma destinato alle scuole per l’anno scolastico 2021/2022, consentendo controlli a distanza in caso di restrizioni COVID-19.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle autorità di controllo competenti, ai richiedenti e agli istituti scolastici coinvolti nel programma dell’Unione destinato alle scuole di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda esclusivamente i controlli in loco presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici effettuati nell’anno scolastico 2021/2022 e opera solo quando, a causa delle misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19, non sia possibile svolgere i controlli secondo le modalità ordinarie previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/39. La deroga è limitata ai profili disciplinati dall’articolo 10, paragrafi 3 e 6, di tale regolamento.

Deroga ai controlli in loco nel programma destinato alle scuole

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/526 della Commissione interviene in via eccezionale sulla disciplina dei controlli in loco prevista per il programma dell’Unione destinato alle scuole, istituito dall’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e attuato, per i profili di controllo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/39. La misura risponde alle difficoltà operative generate dalla pandemia di COVID-19, in particolare dalla chiusura degli istituti scolastici e dalle restrizioni all’accesso dei visitatori esterni.

Contesto normativo e finalità

L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 disciplina la percentuale minima dei controlli in loco da effettuare nei locali dei richiedenti che si occupano della fornitura e della distribuzione di prodotti e delle misure educative di accompagnamento. Quando il richiedente non coincide con un istituto scolastico, i controlli presso i suoi locali devono essere integrati da controlli presso almeno due istituti scolastici o presso almeno l’1 % degli istituti scolastici registrati dal richiedente, se questo valore è superiore, ai sensi anche dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/40. Considerato che nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 gli Stati membri possono incontrare difficoltà nel rispettare tali modalità per effetto delle misure anti-COVID, la Commissione consente una modalità alternativa di verifica a distanza.

Ambito materiale e temporale della deroga

La deroga riguarda esclusivamente i controlli in loco presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici effettuati nell’anno scolastico 2021/2022. Essa opera solo quando gli Stati membri, a causa delle misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19, non siano in grado di eseguire i controlli secondo le modalità ordinarie previste dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39.

Modalità alternativa: controlli a distanza

In tale ipotesi, i controlli possono essere effettuati a distanza. Il testo indica espressamente che ciò può avvenire, ad esempio, mediante videoconferenza. La deroga è limitata alle condizioni e ai commi dell’articolo 10, paragrafo 3, richiamati dal regolamento, senza modificare in via generale il sistema dei controlli del programma.

Tracciabilità e trasparenza

Il regolamento introduce anche una specifica esigenza documentale. Quando il controllo è svolto a distanza, l’autorità di controllo competente deve fornire una giustificazione della necessità della deroga e darne conto nella relazione di controllo. La finalità è garantire trasparenza sull’uso della misura eccezionale e consentire la verificabilità ex post delle scelte operate dall’amministrazione.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Deroga ai controlli in loco per l’anno scolastico 2021/2022

In deroga all’articolo 10, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, qualora, a causa delle misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non siano in grado di effettuare i controlli in loco presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici nell’anno scolastico 2021/2022, tali controlli possono essere eseguiti a distanza.

Obbligo di giustificazione e relazione di controllo

In deroga all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, quando il controllo è effettuato a distanza, l’autorità di controllo competente deve fornire una giustificazione della necessità della deroga e indicarne l’utilizzo nella relazione di controllo relativa a ciascun controllo in loco svolto a distanza.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comuneaiuti unionalicontrolli e verificheistruzione alimentare scolastica

Testo integrale

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