Regolamento (UE) 2022/891
Regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1o aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il quadro procedurale del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 al nuovo sistema introdotto dal regolamento (UE) 2021/2117, che ha sostituito la distinzione tra modifiche "non minori" e "minori" con quella tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie. Vengono disciplinate l’ammissibilità delle domande, la competenza degli Stati membri, la pubblicazione e l’efficacia delle modifiche, nonché il coordinamento tra procedure nazionali e dell’Unione. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per salvaguardare i procedimenti già avviati prima dell’8 giugno 2022.
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 per adeguare le procedure di modifica dei disciplinari DOP, IGP e STG al nuovo sistema del regolamento (UE) n. 1151/2012, distinguendo modifiche dell’Unione, ordinarie e temporanee.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande e comunicazioni relative alle modifiche dei disciplinari delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e, per le disposizioni transitorie, anche delle specialità tradizionali garantite (STG), ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda sia i prodotti originari dell’Unione sia quelli originari di paesi terzi, nonché i casi in cui la zona geografica interessata si estende su più Stati membri o in parte su un paese terzo. Le nuove regole si applicano dal 8 giugno 2022; restano però soggette alla disciplina previgente le domande e comunicazioni già pendenti presso la Commissione prima di tale data.
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 in materia di modifiche dei disciplinari DOP, IGP e STG
Il regolamento adegua la disciplina di dettaglio del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 al nuovo assetto introdotto dal regolamento (UE) 2021/2117. In particolare, sostituisce la precedente distinzione tra modifiche "non minori" e "minori" con il nuovo sistema delle modifiche dell’Unione e delle modifiche ordinarie, e disciplina in modo autonomo le modifiche temporanee. L’obiettivo dichiarato è garantire un funzionamento coerente delle nuove procedure, evitare sovrapposizioni tra procedimenti paralleli e assicurare una transizione ordinata dal vecchio al nuovo regime.
Modifiche dell’Unione: contenuto della domanda e ricevibilità
La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione deve riguardare esclusivamente modifiche dell’Unione. Se nel medesimo atto sono incluse anche modifiche ordinarie o temporanee, queste ultime sono considerate non presentate e la procedura dell’Unione si applica solo alla parte effettivamente riconducibile alla modifica dell’Unione. La Commissione verifica la ricevibilità delle domande solo se esse sono state presentate in conformità dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, comunicate ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 e conformi all’articolo 10 di tale regolamento di esecuzione. In caso di irricevibilità, la Commissione comunica i motivi all’autorità competente dello Stato membro o del paese terzo interessato, oppure al richiedente stabilito in un paese terzo.
Modifiche ordinarie: procedura nazionale, approvazione ed efficacia
Le modifiche ordinarie dei disciplinari DOP e IGP sono presentate allo Stato membro in cui si trova la zona geografica del prodotto. La domanda deve descrivere la modifica proposta, dimostrare che essa rientra nella categoria delle modifiche ordinarie ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e includere una sintesi delle ragioni della richiesta. Se la domanda non proviene dal gruppo richiedente originario, lo Stato membro deve consentire a tale gruppo, se ancora esistente, di formulare osservazioni.
Se ritiene soddisfatti i requisiti applicabili, lo Stato membro può approvare la modifica ordinaria. La decisione di approvazione deve comprendere il disciplinare consolidato modificato e, se del caso, il documento unico consolidato modificato, oppure il riferimento elettronico alla versione pubblicata. La decisione deve essere resa pubblica e la modifica è applicabile nello Stato membro dalla data di pubblicazione della decisione. Entro un mese dalla pubblicazione, lo Stato membro deve comunicare la modifica alla Commissione; deve inoltre informare senza indugio la Commissione di eventuali sentenze nazionali definitive e non appellabili che annullino la decisione di approvazione.
Per i prodotti originari di paesi terzi, la comunicazione alla Commissione spetta al gruppo richiedente avente un interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità del paese terzo, entro un mese dalla pubblicazione della decisione nazionale. La Commissione, ricevuta la comunicazione, pubblica la descrizione della modifica e, se necessario, il documento unico modificato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, entro tre mesi; se la modifica non incide sul documento unico, la pubblicazione avviene tramite i sistemi digitali previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La modifica ordinaria si applica nell’Unione dalla data di tale pubblicazione o messa a disposizione pubblica.
Coordinamento tra Stati membri e casi transfrontalieri
Se la zona geografica si estende su più Stati membri, ciascuno applica separatamente la procedura per le modifiche ordinarie. In tal caso, la modifica è applicabile nel territorio interessato solo dopo l’entrata in applicazione dell’ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo deve trasmettere la comunicazione alla Commissione entro un mese dalla pubblicazione della propria decisione. Se uno o più Stati membri non adottano la decisione di approvazione, uno qualsiasi degli Stati membri interessati può presentare la domanda come modifica dell’Unione.
Le stesse regole si applicano, mutatis mutandis, quando una parte della zona geografica è situata in un paese terzo.
Relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie
Il regolamento disciplina espressamente i casi di sovrapposizione tra procedimenti diversi sul medesimo disciplinare. Se una modifica ordinaria che comporta una modifica del documento unico viene approvata mentre è ancora pendente presso la Commissione una domanda di modifica dell’Unione, lo Stato membro deve aggiornare di conseguenza il documento unico incluso nella domanda pendente. Se la modifica dell’Unione è già stata pubblicata per opposizione, la versione aggiornata del documento unico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea come allegato del regolamento di esecuzione che approva la modifica dell’Unione.
Viceversa, se la versione modificata del documento unico inclusa in una modifica ordinaria approvata a livello nazionale non tiene conto delle ultime modifiche dell’Unione già approvate, la modifica ordinaria non è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In questo caso, lo Stato membro trasmette alla Commissione la versione consolidata del documento unico che comprende sia le modifiche dell’Unione sia quelle ordinarie, ai fini della pubblicazione.
Modifiche temporanee
Le modifiche temporanee dei disciplinari DOP e IGP sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro competente. La comunicazione alla Commissione, con i relativi motivi, deve essere effettuata entro un mese dalla pubblicazione della decisione nazionale; la modifica è applicabile nello Stato membro dalla data di pubblicazione della decisione di approvazione. Se la zona geografica si estende su più Stati membri, ciascuno applica separatamente la procedura.
Per i prodotti originari di paesi terzi, la comunicazione alla Commissione, comprensiva dei motivi, è effettuata dal gruppo richiedente avente interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità del paese terzo, entro un mese dall’approvazione. La Commissione rende pubblica la comunicazione tramite i sistemi digitali previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 entro tre mesi dalla ricezione; la modifica temporanea diventa applicabile nell’Unione dalla data della pubblicazione della Commissione.
Regime transitorio e decorrenza
Per garantire una transizione ordinata, l’articolo 2 stabilisce che la versione previgente dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 continua ad applicarsi alle domande di modifica non minore e minore, nonché alle comunicazioni di modifiche temporanee già pendenti presso la Commissione prima dell’8 giugno 2022. Il nuovo regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dall’8 giugno 2022, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2021/2117.
Disposizioni principali
Adeguamento del sistema di modifica dei disciplinari
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e introduce nuovi articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies per sostituire le regole sulle modifiche non minori e minori con il nuovo regime delle modifiche dell’Unione, ordinarie e temporanee.
Domande di modifica dell’Unione
La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione deve contenere soltanto modifiche dell’Unione; eventuali modifiche ordinarie o temporanee inserite nella stessa domanda si considerano non presentate. La Commissione verifica la ricevibilità solo se la domanda è presentata conformemente all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, comunicata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 e conforme all’articolo 10 di tale regolamento. Se la domanda è irricevibile, la Commissione ne comunica i motivi all’autorità dello Stato membro o del paese terzo interessato, oppure al richiedente stabilito in un paese terzo.
Modifiche ordinarie dei disciplinari DOP e IGP
Le domande di modifica ordinaria sono presentate allo Stato membro nel cui territorio si trova la zona geografica del prodotto. Se la domanda non proviene dal gruppo richiedente originario, lo Stato membro deve dare a quest’ultimo la possibilità di presentare osservazioni, se ancora esistente. La domanda deve descrivere le modifiche e dimostrare che esse rientrano nella nozione di modifica ordinaria di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, accompagnata da una sintesi dei motivi. Lo Stato membro può approvare la modifica se sono soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012 e della normativa attuativa; la decisione deve includere il disciplinare consolidato, e se del caso il documento unico consolidato o il relativo riferimento elettronico.
Pubblicazione, comunicazione ed efficacia delle modifiche ordinarie
La decisione nazionale di approvazione è resa pubblica e la modifica ordinaria si applica nello Stato membro dalla data di pubblicazione. Lo Stato membro deve comunicare le modifiche approvate alla Commissione entro un mese dalla pubblicazione e informarla senza ritardo di eventuali sentenze nazionali definitive che annullino la decisione. Per prodotti di paesi terzi, la comunicazione alla Commissione deve avvenire entro un mese da parte del gruppo richiedente interessato, direttamente o tramite le autorità del paese terzo. La Commissione pubblica la modifica entro tre mesi: nella Gazzetta ufficiale, serie C, se comporta modifica del documento unico; tramite i sistemi digitali di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 se non comporta modifica del documento unico. La modifica è applicabile nell’Unione dalla data di tale pubblicazione o messa a disposizione.
Casi con più Stati membri o con paesi terzi
Quando la zona geografica si estende su più Stati membri, ciascuno applica separatamente la procedura per le modifiche ordinarie; la modifica diventa applicabile solo dopo l’ultima decisione nazionale di approvazione. Se uno o più Stati membri non adottano la decisione, uno qualsiasi degli Stati membri interessati può presentare la domanda come modifica dell’Unione. Le stesse regole si applicano mutatis mutandis quando una parte della zona geografica si trova in un paese terzo.
Coordinamento tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie
Se una modifica ordinaria con modifica del documento unico è approvata mentre è pendente una modifica dell’Unione presso la Commissione, lo Stato membro aggiorna il documento unico nella domanda pendente; se la modifica dell’Unione è già stata pubblicata per opposizione, la versione aggiornata del documento unico è pubblicata come allegato del regolamento di esecuzione che approva la modifica dell’Unione. Se la modifica ordinaria approvata a livello nazionale non tiene conto delle ultime modifiche dell’Unione già approvate, essa non viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale e lo Stato membro trasmette alla Commissione la versione consolidata del documento unico.
Modifiche temporanee
Le modifiche temporanee dei disciplinari DOP e IGP sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro competente, con comunicazione alla Commissione, comprensiva dei motivi, entro un mese dalla pubblicazione della decisione nazionale. La modifica temporanea è applicabile nello Stato membro dalla data di pubblicazione della decisione. Per prodotti di paesi terzi la comunicazione è effettuata dal gruppo richiedente, direttamente o tramite le autorità del paese terzo, entro un mese dall’approvazione. La Commissione pubblica la comunicazione entro tre mesi tramite i sistemi digitali previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014; la modifica è applicabile nell’Unione dalla data della pubblicazione della Commissione.
Disposizioni transitorie
L’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, nella versione precedente all’applicazione del presente regolamento, continua ad applicarsi alle domande di modifica non minore e minore e alle comunicazioni di modifiche temporanee relative a DOP, IGP e STG già in corso di esame presso la Commissione prima dell’8 giugno 2022.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’8 giugno 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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