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Legge

L.R. Sicilia 16/2005

* Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in

Normativa regionaleL.R. Sicilia 16/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana interviene sulla disciplina degli appalti pubblici, modificando diversi aspetti della normativa sui lavori pubblici: affidamento di incarichi, prezziari, aggiudicazione, garanzie, verifica dei progetti, regolarità contributiva e pubblicità dei bandi. Introduce anche regole transitorie su alcune disposizioni e limita a 30 giorni l’affissione della programmazione triennale nei comuni sotto i 5.000 abitanti.

Modifiche alla disciplina regionale siciliana degli appalti pubblici

Modifiche alla disciplina regionale siciliana degli appalti pubblici

La legge interviene in modo esteso sulla normativa regionale siciliana in materia di lavori pubblici e appalti, incidendo sulla disciplina degli incarichi professionali, delle gare, delle garanzie, della revisione prezzi e di alcuni adempimenti procedurali. Le disposizioni operano nel territorio della Regione Siciliana, con specifiche applicazioni transitorie per alcune regole.

Incarichi professionali, finanza di progetto e criteri di affidamento

Per gli incarichi professionali di importo stimato inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono affidare le prestazioni a professionisti singoli o associati di fiducia, purché vi sia effettiva competenza nel settore, ricavabile dai curricula, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La disciplina precisa anche che, per gli incarichi di progettazione, alcuni compensi non rientrano nel conteggio degli onorari, esclusi quelli relativi ad altri incarichi di consulenza o di coordinamento per la sicurezza dei cantieri, anche se affidati allo stesso progettista o direttore dei lavori.

Per le restanti prestazioni di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria, i corrispettivi devono essere determinati facendo riferimento alle tariffe professionali di appartenenza.

L’Ufficio competente in materia di appalti è inoltre investito dell’espletamento delle procedure di finanza di progetto; le modalità di organizzazione interna e di funzionamento sono rinviate a un decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale.

Prezzi dei progetti e aggiornamento dei prezziari

Quando viene pubblicato un nuovo prezziario regionale, gli enti interessati devono aggiornare i prezzi dei progetti prima della gara, salvo parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull’assenza di significative variazioni economiche. L’aggiornamento avviene senza necessità di ulteriori pareri o approvazioni.

Aggiudicazione e criteri di esclusione automatica

Per gli appalti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria, la disciplina dell’aggiudicazione è resa più dettagliata: l’amministrazione aggiudica all’offerta più vicina, per difetto, alla media aritmetica delle offerte residue dopo l’esclusione automatica di alcune offerte di maggior e minor ribasso, secondo una percentuale sorteggiata in seduta pubblica.

Sono previste regole specifiche per il sorteggio, per il calcolo delle percentuali e per l’esclusione delle offerte con cifre decimali. L’esclusione automatica non si applica se le offerte valide sono meno di cinque; in caso di più offerte uguali tra i potenziali aggiudicatari, si procede immediatamente al sorteggio.

Per le commissioni di gara è precisato che il componente regionale può svolgere anche funzioni di supplente nei casi di sostituzione di altri componenti, senza deroga alle regole sul funzionamento della commissione.

Opere pubbliche: compensazioni per variazioni dei materiali e copertura finanziaria

Per singoli materiali da costruzione, se per circostanze eccezionali il prezzo varia in aumento o in diminuzione oltre il 10% rispetto al prezzo rilevato annualmente, si applicano compensazioni limitatamente alla quota eccedente e nei limiti delle risorse disponibili.

L’Assessore regionale per i lavori pubblici deve rilevare con decreto, entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 30 giugno 2006, le variazioni percentuali annuali dei prezzi dei materiali più significativi. Le nuove regole si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati dall’1 gennaio 2005; per il primo decreto si tiene conto anche dei prezzi del 2003. Sono previste regole particolari per lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori all’1 gennaio 2003.

Le compensazioni possono essere finanziate con somme accantonate per imprevisti, almeno pari all’1% dell’importo lavori, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, nonché con ribassi d’asta o con somme residue di altri interventi, nei limiti consentiti; se gli interventi sono stati finanziati dal CIPE, l’utilizzo di tali somme richiede autorizzazione del CIPE.

Garanzie, cauzioni e assicurazioni negli appalti

La legge riscrive in modo ampio la disciplina delle garanzie negli appalti di lavori pubblici.

Per l’offerta è richiesta una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per lavori fino a 150.000 euro a base d’asta cauzione e impegno del fideiussore non sono richiesti. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è restituita ai non aggiudicatari entro trenta giorni.

L’esecutore deve poi costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo dei lavori, aumentata in caso di ribassi d’asta elevati secondo le percentuali previste. La fideiussione deve prevedere rinuncia al beneficio della preventiva escussione e operatività entro 15 giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la cauzione provvisoria deve valere almeno 180 giorni dalla presentazione dell’offerta.

La garanzia definitiva si svincola progressivamente in base all’avanzamento dei lavori, fino al 75% dell’importo iniziale, con svincolo automatico su presentazione degli stati di avanzamento; il restante 25% segue la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia comporta revoca dell’affidamento e aggiudicazione al concorrente successivo.

L’esecutore deve inoltre stipulare una polizza assicurativa per i rischi di esecuzione e per la responsabilità civile verso terzi fino al collaudo provvisorio. Per i lavori sopra una certa soglia ministeriale è prevista anche una polizza indennitaria decennale e una polizza di responsabilità civile verso terzi della medesima durata, per rovina totale o parziale e gravi difetti costruttivi.

Per la progettazione esecutiva, i progettisti devono essere coperti da polizza di responsabilità civile professionale dalla data di approvazione del progetto sino al collaudo provvisorio; la polizza copre anche le maggiori spese e i maggiori costi derivanti da varianti necessarie. È prevista una riduzione del 50% per soggetti certificati secondo sistemi di qualità indicati dalla norma.

Sono soppresse le altre forme di garanzia e cauzione previste dalla normativa vigente. È inoltre richiamata la futura istituzione di un sistema di garanzia globale di esecuzione per lavori di grande importo, da rendersi obbligatorio per determinati contratti una volta emanato il relativo regolamento statale.

Verifica dei progetti e controlli preliminari

Prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti richiesti e la loro conformità alla normativa vigente. I relativi oneri sono compresi nelle risorse dell’opera.

La verifica può essere svolta da organismi di controllo accreditati o dagli uffici tecnici della stazione appaltante; in ogni caso chi effettua la verifica deve essere coperto da polizza di responsabilità civile verso terzi. Gli incarichi di verifica sotto soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Regolarità contributiva per la partecipazione alle gare

Per i lavori pubblici sotto soglia comunitaria, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di appalti e concessioni, i concorrenti devono dimostrare la regolarità contributiva mediante certificazioni rilasciate da INPS, INAIL e Cassa edile. In mancanza, sono esclusi dalla gara e non possono stipulare i contratti. Le certificazioni valgono quattro mesi dal rilascio, ai soli fini della partecipazione.

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Assessore regionale per i lavori pubblici deve disciplinare con decreto, previa delibera della Giunta regionale, le modalità attuative di questa disposizione.

Pubblicità dei bandi

Qualunque sia l’importo dei lavori, bandi e avvisi di gara devono essere pubblicati sul sito informatico dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

Commissioni e albi tecnici

La composizione della commissione prevista dalla normativa regionale del 1964 viene integrata includendo anche geologi e dottori agronomi e forestali, insieme alle altre categorie professionali già previste.

Programmazione triennale nei comuni più piccoli

Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, lo schema relativo alla programmazione triennale dei lavori pubblici deve restare affisso per 30 giorni consecutivi.

Norme statali rese applicabili in Sicilia e limiti temporali

Si applicano nel territorio regionale i commi 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater e 12 quinquies dell’articolo 5 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005. Si applica inoltre, con adattamento lessicale, il comma 29 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003.

Tali disposizioni, insieme alla regola introdotta sull’obbligo di collaudo con componente supplente, si applicano solo alle opere per le quali non sia stato ancora presentato il progetto definitivo.

Entrata in vigore e abrogazioni

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Sono abrogate tutte le disposizioni regionali, generali e speciali, incompatibili con la nuova disciplina.

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